CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilità del ricorso udite le conclusioni del difensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli, che - dopo averne confermato l'affermazione di penale responsabilità - ha, in parziale riforma della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminato le pene accessorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., dichiarata fallita in data 13 novembre 2014. Sono stati articolati tre motivi di ricorso. 1.Con il primo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo a), in quanto il gravame di merito aveva sollecitato un approfondimento valutativo sulla concreta possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita, atteso che l'impianto contabile include anche le scritture facoltative, come quelle di natura fiscale e previdenziale - in particolare i modelli dichiarativi dei redditi, dell'IVA e il mod. 770 - che ben avrebbero potuto consentirla; in caso positivo, avrebbe potuto residuare un addebito di irregolarità formale delle scritture, tale da integrare il meno grave reato di bancarotta semplice, anche perché le scritture contabili obbligatorie non erano state aggiornate nell'ultimo biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento. Quanto, in particolare, alle dichiarazioni tributarie, non sarebbe ammissibile una presunzione di inattendibilità delle medesime, solo perché dichiarazioni di scienza. 2.Col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sub capo b), in quanto dall'istruttoria dibattimentale e dalla testimonianza del curatore fallimentare era emerso che i due veicoli asseritannente distratti erano in pessime condizioni e - l'uno - era stato oggetto di massicci interventi di riparazione, mentre l'altro era stato venduto incidentato, come emergente da una dichiarazione autografa del compratore. La documentazione prodotta avrebbe dovuto essere ritenuta genuina, alla luce di quanto confermato dal curatore fallimentare nel corso del giudizio di primo grado; la circostanza che uno dei due veicoli fosse stato venduto ad un familiare del Cavaliere sarebbe di valenza neutra sotto il profilo probatorio; le vendite sottocosto non possiedono rilevanza penale se non quando assumano carattere di sistematicità, in concreto pregiudizio per la massa dei creditori. In definitiva, l'imputazione avrebbe dovuto essere riqualificata in bancarotta semplice. 3.11 terzo motivo si è doluto del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pure variamente giustificate coi motivi d'appello e negate con riferimento ai precedenti penali dell'imputato, peraltro lievi e risalenti, e con riferimento al danno arrecato all'ordinario svolgimento delle attività commerciali del territorio, quando un solo creditore aveva presentato istanza di fallimento e non v'erano creditori di natura privilegiata ammessi al passivo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e — a maggior ragione — quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.11 primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.Costituisce principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, da cui il collegio non ritiene di discostarsi, che le dichiarazioni tributarie non possono essere incluse tra le scritture contabili, perché sono meramente espositive di dati accorpati, funzionali alla tutela degli interessi dello Stato al gettito erariale, non rappresentano i fatti gestionali dell'attività dell'impresa, alla cui compiuta ed analitica elencazione e descrizione è strumentale la contabilità interna (cfr. sez. 5, n.11279 del 16/2/10, Acciuolo e altro, Rv. 246370). E infatti, del tutto correttamente la sentenza impugnata - pagg. 4 e 5, in armonia con le argomentazioni della sentenza di primo grado, pag.3 - ha rimarcato l'omessa tenuta ma soprattutto l'omessa ostensione di tutto l'impianto contabile, incluse le scritture diverse da quelle previste dal codice civile agli artt. 2214 e segg. (come i registri IVA e le fatture), contesto che - evidentemente - ha impedito qualsivoglia minimale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari dell'impresa fallita, tra i quali, a titolo esemplificativo, possono essere annoverate le movimentazioni delle risorse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ragioni del ricorso non si confrontano, in nulla, con gli enunciati delle sentenze di merito e si profilano come manifestamente infondate. 5.11 secondo motivo del ricorso è - a sua volta - generico e manifestamente infondato. La sentenza di primo grado - pagg. 3, 4 e 5, richiamata dalla sentenza della Corte territoriale - ha articolato le ragioni, piane, logiche, convergenti ed immuni da censure che persuadono dell'intervenuta distrazione dei due veicoli - [OSCURATO:PERSONA] e Bmw X5 - in pregiudizio dei creditori della società fallita. Quanto al primo automezzo, sono state prodotte fatture, relative a presunte riparazioni effettuate a distanza di oltre un anno dall'atto di compravendita, valutate, con giudizio condivisibile, inconducenti; l'unica fattura, emessa in periodo corrispondente all'intervenuta cessione, reca solo il timbro dell'impresa fallita e nessuna traccia dell'autofficina che avrebbe eseguito la manutenzione ed è, di conseguenza, priva di qualsiasi pregnanza probatoria, tenuto anche conto della sottrazione di tutti i registri contabili. Quanto alla Bmw, la prova dell'assunto stato dell'autovettura sarebbe' traibile da una autodichiarazione scritta del suo compratore, evidentemente insufficiente a comprovare l'effettiva esecuzione delle rilevanti riparazioni. Non solo: entrambi i veicoli sono stati alienati nella stessa data e subito dopo l'inizio della procedura di esecuzione forzata sui beni mobili della società da parte di un creditore; entrambi i veicoli sono stati immatricolati nel novembre 2007 ed è dunque poco verosimile che a distanza di meno di sei anni, a fronte di un valore di mercato oscillante tra i 13.000 e i 14.000 euro, essi avessero patito una così repentino deterioramento, tale da giustificare un prezzo di 900 euro cadauno. Infine, anche a voler concedere che tale sia stata la somma incassata, l'imputato non ha fornito appagante giustificazione del suo successivo impiego.E' invero risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità che "in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni, il fallito imputato non può validamente discolparsi dicendo semplicemente di averli venduti, ma deve giustificare anche l'uso delle somme ricavate. Sono, infatti, penalmente rilevanti anche le fraudolente diminuzioni del patrimonio dell'imprenditore poi dichiarato fallito consistenti non nel nascondimento materiale di beni, ma nella vendita degli stessi con conseguente occultamento delle somme ricavate" (Cass. sez.5, n. 1236 del 23/10/67, Dagna, Rv. 106354). Il motivo di ricorso non si misura con le articolate riflessioni delle sentenze di primo e secondo grado e si limita a richiamare taluni passi della testimonianza del curatore fallimentare, che rievocano, in definitiva, l'andamento dell'interlocuzione con il fallito in sede di procedura concorsuale, spettando comunque al giudice di merito l'apprezzamento della portata probatoria della documentazione allegata ed offerta nel corso del processo penale, in relazione al quale non è consentito sollecitare la Corte di legittimità ad una complessiva rivisitazione del compendio istruttorio. 6.11 terzo e ultimo motivo è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag.5 sent. impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. A riguardo, in particolare, della nozione di reato della "stessa indole" (art. 101 cod. pen.) è bene rammentare che essa prescinde dalla identità della norma incriminatrice disattesa e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (es. Cass. sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C., Rv. 266545); correttamente, pertanto, i precedenti penali del prevenuto, relativi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sono stati annoverati in tale ambito. 7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna