CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza K2(1,:,1‘)zx della Corte di Appello di Catania del .g.!», che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per diversi episodi di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che a pag.3 della sentenza impugnata si leggeva che il concorso dell'imputato nelle condotte si ricavava dall'utilizzo dei tabulati telefonici, elemento che non era idoneo a giustificare il concorso nel reato di rapina, avendo tra l'altro la Corte di appello tralasciato l'individuazione di altro soggetto (tale brio) e che l'identificazione del soggetto ricondotto a Stasi fosse stata effettuata dalla P.G. malgrado la mancata individuazione dei tratti somatici. 1.2 II difensore lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen., visto che i luoghi in cui si erano verificati i fatti non potevano essere definiti "privata dimora". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurinnis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ricordare che secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base non solo dei tabulati telefonici, ma anche sull'avvenuto riconoscimento di Stasi quale autore delle rapine da parte degli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1. 2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è privo di specificità in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]