CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Moncalieri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 10/5/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 8/7/2015, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione di una carta di credito di provenienza furtiva ed indebito utilizzo della stessa, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:ds, 2.1 la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 531 cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione per il delitto di cui al capo D) (art. 55, comma 9, d.lgs n. 231/2007) e correlato vizio di motivazione. La difesa lamenta la mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione in relazione al delitto di indebito utilizzo della carta di credito di provenienza illecita, consumato in data 29/10/2011. Segnala che, nonostante il decorso dei termini massimi previsti dalla legge e la richiesta di emissione di declaratoria di estinzione del reato formulata dal P.g., la Corte di merito ha omesso di motivare sulle ragioni del mancato accoglimento della stessa; 2.2 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto per gli addebiti a suo carico; 2.3 la violazione dell'art. 527 cod.proc.pen. in ordine all'affermata inammissibilità dei motivi d'appello sub 2),3),4),5) e connesso vizio della motivazione per illogicità. La difesa censura la ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame relativi al giudizio di responsabilità del ricorrente, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al capo D); all'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4, ritenendo che la Corte territoriale abbia reso in proposito una motivazione del tutto formale ed erronea alla luce della specificità dei rilievi formulati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Logicamente prioritario è l'esame del terzo motivo che denunzia l'erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi d'appello articolati dalla difesa sub 2),3),4),5) per genericità ed aspecificità delle doglianze formulate. Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide, alla cui stregua, ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277440; Sez. 4, n. 7982 del 11/2/2021, Rv. 280599). 1.1 Detto orientamento, cui si inscrivono anche Sez. 5, n. 4398 del 02/10/2017, dep. 2018, Rv. 272440; Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132, concernenti l'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., si pone in linea di continuità e coerenza con i principi enunziati da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537. Il massimo consesso nomofilattico ha in quella sede evidenziato che, sebbene nel fenomeno della successione di norme nel tempo sia insita una certa disparità di trattamento, la stessa per non essere censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale "non deve essere altrimenti evitabile e/o irragionevole e non deve coinvolgere, in senso penalizzante, l'autonomia di azione e il diritto di difesa della parte processuale interessata". Per ovviare a tali possibili inconvenienti, pertanto, "il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla". La richiamata decisione sottolineava, inoltre, l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo". "L'affidamento, come valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite". Aggiungeva che "il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto" . Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto e l'interpretazione che della stessa ha dato l'organo della nomofilachia, orientando le concrete applicazioni dei giudici di merito. 1.2 Non ignora la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui in tema di impugnazioni, non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art.581 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020, Rv. 278453). La cennata decisione ha -infatti- evidenziato, in relazione a sentenza emessa nel novembre 2016, che la L. 103 ha apportato all'art. 581 cod.proc.pen. modifiche puramente formali con l'interpolazione del comma 1 e la sostituzione della lettera b), recependo nella sostanza l'orientamento di legittimità affermatosi per effetto della sentenza delle Sez. U. n. 8825/2016, Galtelli, Rv. 268822, quale soluzione del preesistente contrasto. Nel caso a giudizio si vede in ipotesi sensibilmente difforme giacché la sentenza impugnata è stata emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'appello risulta tempestivamente proposto il 10/9 seguente, in epoca, dunque, precedente l'assestamento interpretativo conseguito alla sentenza Galtelli e in un contesto in cui la giurisprudenza riteneva che la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione in appello si ponesse in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito (Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Rv. 258357) ovvero che la regola della specificità dei motivi dovesse essere interpretata in conformità del principio di "favor impugnationis", tenendo conto sia del tipo di mezzo proposto sia della consistenza degli argomenti del provvedimento censurato, con la conseguenza che, in caso di appello, attesa la natura del rimedio, i motivi potevano anche consistere in un motivato invito alla rilettura delle prove (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Rv. 255718; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Rv. 258529; Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, Rv. 262183). 2.Tanto premesso, la declaratoria di inammissibilità per aspecificità dei motivi pronunziata dalla Corte territoriale non può essere condivisa dal momento che l'atto d'appello devolveva in termini sufficientemente articolati la questione della corresponsabilità del prevenuto per l'indebito utilizzo della carta di credito, reiterando le richieste di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. La sentenza impugnata ha fatto ricorso alla categoria dell'inammissibilità a fronte di motivi che risultavano giuridicamente ricevibili secondo i parametri devolutivi in concreto applicabili ratione temporis sebbene infondati. Al riguardo questa Corte ha chiarito che in tema di impugnazioni il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978). 2.1 Nella specie la questione della responsabilità concursuale del prevenuto per il delitto di indebito utilizzo della carta di credito di provenienza furtiva risulta adeguatamente presidiata dalle risultanze probatorie, anche di carattere logico, illustrate dal primo giudice alle pagg. 5/6 e correttamente giustificata appare la denegata applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. in ordine alla quale, peraltro, i giudici d'appello hanno motivato nel merito come pure in relazione all'insussistenza del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondato il primo motivo del ricorso proposto in conseguenza dell'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame in punto di responsabilità per il capo D); la complessiva infondatezza delle residue censure impone, inoltre, di rilevare la avvenuta estinzione per prescrizione anche del delitto di ricettazione ascritto al capo C) della rubrica, consumato il 29/10/2011, stante il decorso del termine massimo decennale in assenza di atti interruttivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i rea