CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la inammissibilità del ricorso ricorso deciso con contraddittorio scritto ex ari. 23 co.8 d.l. 157/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo con cui è stata applicata all'indagato la misura cautelare massima in relazione all'imputazione provvisoria per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] nel territorio della Provincia di Trapani. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione fondato su un primo motivo che deduce tutti i vizi di motivazione ex art.606 lett. e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) con riferimento all'art.273, commi 1 e 1-bis dello stesso codice. Con il secondo ed il terzo motivo (pure essi incentrati su vizi motivazionali, ma riferiti, rispettivamente all'articolo 274 ed all'art.275 c.p.p.) si deduce critica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura massima. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. lI ricorso va dichiarato inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati (art.606 comma 3 c.p.p.). Il primo di essi è diretto esclusivamente alla rilettura degli elementi fattuali posti dai giudici alla base della decisione assunta, senza giungere a formulare una critica di legittimità alla motivazione del provvedimento. Ciò è palese dalla stessa rubrica dei motivo che, evocando promiscuamente e confusamente tutte le categorie della illegittimità motivazionale (dalla mancanza alla contraddittorietà alla manifesta illogicità) elencate nell'art. 606 lett. e) c.p.p., rivela in realtà la propria natura di critica di merito, non consentita in questa sede. In altre parole, con la censura svolte il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermarne la sussistenza del quadro indiziario, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che, esulando dal giudizio di legittimità, si risolvono nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Ciò non è consentito poiché attiene al merito, mentre la funzione di questa Corte è assicurare la nomofilachia, cioè promuovere l'uniforme interpretazione del diritto, non formulare l'ennesimo giudizio sul fatto. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. J, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame giacché la ricostruzione propugnata nell'ordinanza del Tribunale è fondata su una corretta lettura del materiale intercettivo, da cui traspare l'interessenza dell'indagato nella struttura dell'associazione criminale, con un ruolo che, se non di assoluto vertice, potrebbe essere definito di 'quadro', essendo del tutto immerso nelle logiche della consorteria non solo sul lato della condivisione ma anche della promozione delle stesse. Sintomatico di tale atteggiamento sono le intercettazioni del 21 e 22 agosto 2020 di colloqui intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] (soggetto pure intraneo, già condannato per reato associativo) nel corso dei quali l'odierno ricorrente spiega le logiche associative in relazione al comportamento di un nuovo adepto nei confronti dei vertici ed interloquisce in ordine alle modalità attraverso le quali deve essere condotta la attività estorsiva sul territorio. E se è pur vero, in relazione a quest'ultimo scambio, che il ruolo preponderante dell'argomentare è assunto dal Maltese, ciò non di meno la evidente consapevolezza e conoscenza del tema nonché la condivisione dell'opinione espressa dall'interlocutore che con il ricorrente si confessa per veder confermate le proprie frustrazioni nei confronti di una azione estorsiva non sufficientemente efficacie da parte della consorteria malavitosa, dimostrano l'elevatissimo grado di condivisione delle sorti associative giacché un associato (Maltese) mai si `aprirebbe' ad un estraneo. Altrettanto congrue appaiono le letture fornite dal tribunale di ulteriori compendi intercettivi, relativi alla fornitura della macchina `pulita' al Bonanno ed al pagamento del corrispettivo per il servizio nonché all'intervento richiesto per il pagamento di un debito. Occorre evidenziare che il materiale analizzato era già stato oggetto di esame da parte del giudice per le indagini preliminari e che pertanto il risultato ermeneutico confluisce in una 'doppia conforme' che, seppure limitatamente alla fase propria della cautela, non può essere superata con la riproposizione in questa sede di tesi già escluse in precedenza. Ed al proposito non va dimenticato il canone interpretativo risalente (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01) ma consolidato secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Gli ultimi due motivi possono essere trattati unitariamente attenendo alla sussistenza del periculum ed all'applicazione concreta della misura. Come noto, per i reati inclusi nel catalogo di cui all'articolo 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. l'articolo 275 c.p.p., relativo ai "criteri di scelta delle misure», al comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... del presente codice ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare»; Sez. 3, n. 15463 del 22/2/2023, [OSCURATO:PERSONA], n. m.).Nel caso specifico, il Tribunale del riesame, reiterando valutazioni già espresse dal G.i.p., ha fatto discendere le esigenze cautelari dalla ritenuta partecipazione dell'imputato alla consorteria mafiosa, reato che di per sé è connotato da perduranza e persistenza, essendo noto che, per le logiche di 'appartenenza' dell'ambiente malavitoso, governato da rigide regole di ingresso e di uscita, il ruolo associativo non può essere 'svestito' liberamente. In tal senso, il tempo silente non è sufficiente a far elidere l'intraneità né fa cessare le esigenze cautelari. 4. Per le predette ragioni il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp