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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28350/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01SWNIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. (capo A) e per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso si risolve in generici assunti astratti, del tutto sganciati da un confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/07/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01SWNIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. (capo A) e per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso si risolve in generici assunti astratti, del tutto sganciati da un confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/07/2
Sentenza Cassazione n. 28350/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris