CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 31467/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 18636-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 2092 contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 2074/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2015 R.G.N. 1538/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg 1863612015 [OSCURATO:PERSONA]; c/ [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] del 15 <giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2074 del 2015, la Corte D' Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, rideterminava il contributo previdenziale richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1, comma 39 legge n. 243 del 2004 nella misura del 2% del fatturato annuo societario, commisurando detta percentuale ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture e dei rapporti di accreditamento con il SSN. 2. Ad avviso della Corte territoriale, in estrema sintesi, la individuazione della base imponibile non poteva che essere limitata ai compensi effettivamente liquidati ai professionisti medici, tale essendo l'unica interpretazione idonea a fugare ogni dubbio di costituzionalità della normativa, in quanto la lettura della norma proposta dall'ente previdenziale avrebbe comportato una ricaduta dell'imposizione contributiva anche su prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale rispetto a quello medico, nonché su margini di guadagno non strettamente collegati alle prestazioni sanitarie. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidato a un motivo, cui non ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e degli articoli 8-quinquies e sexies, 15-nonies, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.Rg 18636/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore 6. Si controverte dell'interpretazione della norma sull'obbligazione contributiva delle società di capitali accreditate col Servizio sanitario nazionale, ossia l'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n.7. Assume la [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale, stabilendo la possibilità di calcolare il contributo dovuto sulla più ristretta base costituita dai compensi erogati dalle società ai professionisti, avrebbe palesemente pronunciato una sentenza contraria alla lettera della legge, ed alla logica ad essa sottesa tenuto conto che la norma chiaramente fa riferimento al fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche per il computo complessivo delle somme dovute a titolo di contributi e, successivamente, obbliga le società accreditate a comunicare i nominativi dei medici che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, al fine di procedere alla ripartizione. 8. Il ricorso è da accogliere. 9. L'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, ha introdotto tacitamente, innovando l'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 13 d.lgs. n.299 del 1999, una particolare modalità di riscossione contributiva delle prestazioni specialistiche rese dai medici per conto delle società accreditate, stabilendo che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Enpam, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale». 10. Col prescrivere l'obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del Rg 18636/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore fatturato, la norma circoscrive chiaramente l'ammontare del fatturato da prendere in considerazione a quello prodotto dalle prestazioni specialistiche di detti professionisti, escludendo, al contempo, che la base di calcolo del contributo possa essere individuata nei compensi erogati dalla società agli stessi professionisti per tali prestazioni. 11. Va pertanto data continuità all'orientamento sin qui espresso da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 11254, 11257, 11561, 11590 del 2016, nn. 2005 e 6762 del 2017, n. 10959 del 2018, n. 18273 del 2019, n. 2669 del 2021) e in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità delle argomentazioni delle parti con quelle espresse nei suindicati precedenti, ci si può qui limitare a richiamare quanto già affermato nei menzionati arresti, dandosi per acquisite le argomentazioni poste a sostegno del principio di diritto che viene qui ribadito: «Il contributo del 2% previsto dall'articolo 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex d.p.r. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri». 12. In conclusione, va accolto il ricorso, l'impugnata sentenza va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 8769 del 2011. 13. Le obiettive difficoltà esegetiche del dettato normativo fino al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità consigliano la compensazione delle spese del giudizio di merito. 14. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;Rg 18636/2015 [OSCURATO:PERSONA] estensore compensa le spese del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] rana [OSCURATO:PERSONA] / 4),Ipt, i IL FUNZIONt IUDIZIARIO Mari oia [OSCURATO:PERSONA] in ncelleria oggi, 3