CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 40310/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente OR‘b.:;2n3)—n sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] R.G. 35802/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che disponeva la sua consegna alla A.g. della [OSCURATO:PERSONA] in base al mandato di arresto europeo del Tribunale di Aquisgrana, RFT, del 16/7/2021; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori termine. Secondo l'art. 22 1. n. 69 del 2005 il ricorso avverso la decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere presentato nella cancelleria della Corte di Appello entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento; invece, nel caso di specie, a fronte della notifica della sentenza in data 27/9/2021, il ricorso è pervenuto alla cancelleria della Corte di appello il 5 ottobre 2021 (come da timbro sul ricorso stesso). Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,1. n. 69 del 2005. Roma il 5 novembre 2021 Il relatore sidente tc>4__A_ DEPOS