CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20160/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dEttR'sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO: Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento, in data 5 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 575-577, comma 1, n. 3, 416-bis.1, cod. pen. (capo 1), 110, 610, 416-bis.1, cod. pen. (capo 4). Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Palumbo alla deliberazione, programmazione, organizzazione, nonché all'esecuzione, avvenuta il 6 ottobre 2021, dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, ed inoltre alla violenza e minaccia posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a indicare la persona che aveva causato l'esplosione di un ordigno presso l'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, dopo aver descritto il conflitto in atto nel quartiere Ponticelli di Napoli tra il clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini e il clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nonché il legame della vittima con il clan [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del Palumbo, legato al capo clan [OSCURATO:PERSONA] da un legame fiduciario, in ordine alla sua partecipazione al pestaggio del Mignano al fine di costringerlo a rivelare il nome del suo complice nell'attentato dinamitardo del 28 settembre 2021, alle ricerche di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ordinate dal capo clan e alle successive riunioni finalizzate ad organizzarne l'omicidio e, infine, alla sua esecuzione. Ha ritenuto, inoltre, che le modalità e le circostanze delle condotte criminose, i forti legami fiduciari con il capo clan [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti dello stesso, fossero sintomatiche della abitualità e professionalità nel delinquere e attestassero la sussistenza di un elevato rischio di recidiva nza. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi sviluppati unitariamente, con cui lamenta: 1) l'erronea applicazione dell'art. 274, lett. c) in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; 2) la violazione di legge, il vizio di motivazione e l'erronea valutazione della prova con riguardo alle intercettazioni ambientali; 3) la manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata si risolverebbe nella mera affermazione della valenza probatoria delle intercettazioni ambientali registrate all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo le risultanze emerse dalla consulenza tecnico balistica e soprattutto dalla consulenza trascrittiva di dette intercettazioni. In particolare, il perito fonico della difesa aveva evidenziato la sostanziale inutilizzabilità di alcune registrazioni perché incomprensibili, a causa della presenza di molti soggetti, della sovrapposizione di voci e del fatto che le conversazioni captate si svolgevano in dialetto, nonché la mancanza di una identificazione certa dei presenti, ivi compreso del Mignano, vittima della violenza. La consulenza balistica aveva, inoltre, escluso la possibilità di ricondurre i rumori metallici contenuti nelle intercettazioni allo scarrellamento di un'arma automatica o semiautomatica a causa dell'inquinamento acustico e degli effetti di rifrazione dei suoni. 2.2. Nessuna delle intercettazioni ambientali consentirebbe di riconoscere la presenza del Palumbo alle riunioni presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], né di individuare il suo eventuale contributo alla commissione dei reati contestati. L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe argomentato in ordine al ruolo rivestito dal ricorrente all'interno del sodalizio criminale, limitandosi ad affermare la natura fiduciaria del rapporto che lo legava ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA]. Proprio l'assenza di identificazione certa dei soggetti presenti nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbe le divergenze tra la consulenza trascrittiva e i brogliacci di ascolto della polizia giudiziaria, dai quali soltanto emergerebbero elementi attestanti le condotte addebitate al ricorrente. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, anche con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.3. Quanto alle esigenze cautelari e, specificamente, al pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto degli elementi a favore dell'indagato quali il tenore e il contenuto delle intercettazioni, la giovane età del ricorrente e l'assenza di precedenti penali specifici. Inoltre, non avrebbe motivato in ordine alla doglianza con cui il difensore aveva denunciato la mancanza di attualità della misura cautelare disposta. 3. Con successiva memoria, il ricorrente ha proposto un motivo aggiunto, con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'omessa motivazione e il travisamento della prova in relazione alle intercettazioni ambientali. La difesa, oltre a richiamare le considerazioni già svolte nel ricorso in ordine al ritenuto pestaggio del Mignano finalizzato a conoscere l'autore del lancio dell'ordigno contro la casa di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che, in sede di interrogatorio reso ex art. 64 cod. proc. pen. il 20 maggio 2022, il Mignano ha chiarito di non aver mai subìto alcun pestaggio e di essere stato impropriamente accostato all'intera vicenda. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.2. Occorre preliminarmente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565). L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). In sostanza, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito. 3. Ciò premesso, si rileva che il Tribunale del riesame di Napoli, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e i legami di costui con il clan [OSCURATO:PERSONA], ed aver individuato le ragioni dell'omicidio nella partecipazione del D'Onofrio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'attentato dinamitardo contro l'abitazione del capo clan [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione dei singoli indagati, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, l'ordinanza impugnata ha fondato la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'analitico esame delle intercettazioni ambientali effettuate presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dalle quali ha desunto la partecipazione del ricorrente sia al pestaggio del Mignano per costringerlo a rivelare il nome del suo complice nell'attentato dinamitardo, sia alla successiva organizzazione ed esecuzione dell'omicidio del D'Onofrio. 4. Venendo ad esaminare le censure svolte dal ricorrente, si rileva come esse si risolvano essenzialmente nella affermazione di inattendibilità della interpretazione del materiale captativo, sia perché il loro contenuto sarebbe difficilmente comprensibile, a causa della sovrapposizione di diverse voci e dell'utilizzo del dialetto napoletano da parte degli interlocutori, sia infine per la assenza di identificazione certa dei soggetti. 4.1. Tali censure esulano dall'ambito della valutazione spettante a questa Corte. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che la censura relativa alla asserita diversità tra le captazioni trascritte e i colloqui che risultano dai brogliacci della polizia giudiziaria sia affatto generica, non indicando, specificamente, le registrazioni cui si riferisce, né in cosa consista la dedotta diversità di contenuto. Lo è ancor più laddove si afferma la «quasi inutilizzabilità» con riferimento ad «alcune registrazioni», in ragione della distanza degli interlocutori dalla microspia, senza alcuna ulteriore indicazione di quali siano le conversazioni contestate e senza la specificazione in ordine al se esse siano state valutate dall'ordinanza impugnata per desumerne la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, considerato altresì che numerose sono le intercettazioni su cui il Tribunale fonda la propria valutazione. 4.3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso contestati. Ed invero, dopo aver correttamente inquadrato i reati nell'ambito della vendetta della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del clan [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attentato dinamitardo compiuto la sera del 28 settembre 2021 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha evidenziato come dalle intercettazioni delle conversazioni svoltesi presso l'abitazione di costui nei giorni successivi all'attentato, sia emersa l'attività di ricerca degli autori dell'atto e il pestaggio del Mignano (individuato come uno degli autori attraverso la visioni delle riprese delle telecamere di sicurezza) finalizzato a costringerlo a rivelare il nome del complice, nonché l'organizzazione dell'assassinio del D'Onofrio. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha dato analiticamente conto della partecipazione del Palumbo a tutte queste attività, risultando la sua presenza dalle stesse intercettazioni. Il Tribunale ha, altresì, avuto cura di spiegare le modalità di identificazione degli interlocutori, precisando, quanto al ricorrente, che egli era già stato intercettato nell'ambito dell'attività investigativa demandata alla medesima polizia giudiziaria e che perciò la sua identificazione era basata sull'esperienza di ascolto del medesimo. 4.4. Priva di pregio è, altresì, la censura prospettata con i motivi aggiunti con la quale sono state prodotte le dichiarazioni rese dal Mignano in sede di interrogatorio. Trattasi infatti di un elemento di fatto successivo al provvedimento impugnato il quale non può essere valutato in questa sede, potendo al più fondare una richiesta di modifica della misura da avanzarsi al giudice del merito. 5. Il motivo di ricorso concernente la sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari è del tutto generico e risulta perciò inammissibile. Pur volendo prescindere dall'impreciso riferimento al reato di cui all'art 416-bis cod. pen., il quale non risulta contestato al Palumbo riguardando l'incolpazione provvisoria e l'ordinanza impugnata unicamente l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., si osserva come il ricorrente si è limitato a dedurre che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione, della giovane età del ricorrente e dell'assenza di precedenti specifici. Si tratta di contestazioni prive di specificità, a fronte della argomentata e puntuale motivazione con la quale l'ordinanza impugnata giustifica la ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, individuandola nelle modalità della condotta criminosa tenuta dal Palumbo, le quali evidenziano non solo la sua professionalità nel delinquere, ma anche il suo stabile inserimento nel contesto delinquenziale e il rapporto fiduciario con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], nonché la disponibilità di armi e il loro utilizzo. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli