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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02520/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 20640/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente e ricorrente incidentale - N. 20640/24R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona recante il n. 1104 /202 4 e pubblicata in data 15.7.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 28.11.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (olim, [OSCURATO:SOCIETA].) era proprietaria di un immobile destinato ad uso industriale sito a Treia (MC).

Nel 2003 l’immobile fu concesso in locazione finanziaria alla società “Sira” (che il ricorso indica ora come “s.p.a.”, a p. 5; ora come “s.a.s.”, a p. 6).

2. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta stipulò un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto anche il suddetto contratto di leasing, con la società [OSCURATO:SOCIETA]..

Quest’ultima entrò nel possesso dell’immobile e lo destinò a magazzino per le proprie merci.

La GAP stipulò altresì con la società [OSCURATO:PERSONA] un contratto di assicurazione contro i danni “alle cose assicurate”.

3. Nel 2008 la Sira divenne morosa nel pagamento dei canoni di leasing; la [OSCURATO:SOCIETA] recedette allora dal contratto e intimò in via monitoria alla Sira la restituzione dell’immobile.

Nelle more dell’esecuzione per rilascio, il 2.11.2019 l’immobile e le merci in esso contenute furono gravemente danneggiati da un incendio.

4. Da questa vicenda scaturirono quattro processi: N. 20640/24R.G. a) un procedimento sommario per a.t.p., introdotto nel 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della GAP e della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di accertare cause e conseguenze dell’incendio; b) un giudizio ordinario di cognizione, introdotto tre anni dopo dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 1985/12) nei confronti della GAP, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dall’incendio; c) un secondo giudizio ordinario di cognizione, introdotto nel 2012 dalla GAP dinanzi al Tribunale di Roma (r.g. 35986/12) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo per i danni alle merci andate perdute nell’incendio; d) un terzo giudizio ordinario di cognizione, introdotto nel 2013 dalla GAP dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 5248/13) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di: d’) accertare l’assenza di proprie obbligazioni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; d’’) in subordine, dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] obbligata a manlevare la GAP dalle pretese della [OSCURATO:SOCIETA].

5. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riunì i due giudizi dinanzi ad esso proposti e con sentenza 5.12.2020 n. 1128: a) interpretò il contratto stipulato dalla GAP come un’assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c. (con conseguente individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] quale soggetto “assicurato” ex art. 1904 c.c.); N. 20640/24R.G. b) ritenne di accogliere la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del solo assicuratore.

La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA].

6. Nel giudizio di appello si costituì la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarando che la [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 19.12.2019 le aveva ceduto “ex art. 58 TUB il cespite colpito da sinistro e il contratto di leasing, nell’ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione”.

7. Con sentenza 15.7.2024 n. 1104 (corretta con ordinanza del 6.5.2025) la Corte d’appello di Ancona rigettò tutte le domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello - recependo pressoché alla lettera gli argomenti spesi dalla società appellante -ritenne che: -) il contratto stipulato dalla GAP con la [OSCURATO:PERSONA] non era un’assicurazione della responsabilità civile, ma un’assicurazione contro i danni; -) la GAP pertanto nulla poteva pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA], perché non era la proprietaria dell’immobile e quindi non era il soggetto assicurato ex art.1904 c.c.; -) anche la [OSCURATO:SOCIETA] però nulla poteva pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA], perché non aveva formulato nei confronti di questa nessuna domanda “diretta” (si desume dal contesto della motivazione che la Corte d’appello chiama in questo modo l’azione spettante all’assicurato nell’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.).

N. 20640/24R.G.

Ad abundantiam, la Corte territoriale ritenne di aggiungere (p. 9) che le caratteristiche della vicenda lasciavano sospettare l’esistenza di una tentata truffa in danno della società assicuratrice, mercé l’esagerazione dolosa del danno.

8. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., che propongono anche autonomi ricorsi incidentali, rispettivamente basati su uno e su sei motivi; le ricorrenti incidentali hanno resistito alle rispettive impugnazioni con distinti controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Col terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi prioritariamente perché logicamente preliminare ex art. 276, secondo comma, c.c., [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la “Nullità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in quanto recante motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo, ma di una generica condivisione delle argomentazioni della difesa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. svolte nel giudizio di appello, senza un esame critico delle argomentazioni e delle prove formulate e prodotte dalle appellate”.

Si sostiene che la Corte d’appello abbia effettuato un mero collage di alcuni passaggi argomentativi svolti dall’appellante, aderendovi acriticamente, N. 20640/24R.G. così restando oscure le reali ragioni a sostegno della disposta riforma della prima decisione. 1.2 –Il motivo è fondato.

Si è al cospetto, infatti, d’una motivazione indubbiamente apparente, per tale dovendo intendersi quella che, “benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così, ex plurimis, la recente Cass. n. 1986/2025).

La struttura della motivazione in parola, infatti, si snoda nei seguenti passaggi: a) dapprima (pp. 6 e 7) si enumerano gli asserti dell’appellante, elencati ai nn. da 1) a 11), indicandoli anche per dati “pacificamente risultanti dagli atti”; b) poi si afferma che il ragionamento del Tribunale in ordine ai poteri e ai criteri di interpretazione della domanda, da parte del giudice del merito, non è pertinente; c) poi si afferma di “Non pote[r] che aderire, invece, a quanto sopra prospettato da parte appellante e sintetizzato, punti da 1) a 11)”, ma senza spiegarne le ragioni; d) poi si afferma che il Tribunale –è da ritenere, quale logica conseguenza di detta adesione – ha rinvenuto la proposizione, non di una, “ma di ben due domande espressamente rivolte ad altro”, da parte rispettivamente della [OSCURATO:SOCIETA] e della Gap, ma inrealtà mai proposte; N. 20640/24R.G. e) poi, in forza della così supposta ragione più liquida (oltre che per le considerazioni svolte nel successivo par. 3.3 della motivazione, cioè perché in grado d’appello [OSCURATO:SOCIETA] aveva domandato l’indennizzo di un danno non coperto dal contratto assicurativo in questione, né avendo essa proposto appello incidentale sulla statuizione di rigetto della domanda ex art. 1588 c.c. nei confronti di Gap), si statuisce l’integrale riforma della prima sentenza, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 – L’apparenza della motivazione appena riassunta è dimostrata dalla operazione “per sottrazione” prospettata dalla ricorrente principale alle pp. 42- 43 del ricorso: infatti, eliminando dalla motivazione i già descritti punti da 1) a 11) –che costituiscono gli argomenti dell’atto d’appello di [OSCURATO:PERSONA], così come percepiti e riassunti dalla Corte territoriale – resta solo l’affermazione per cui “Non [può] che aderir[si], invece, a quanto sopra prospettato da parte appellante e sintetizzato, punti da 1) a11)”.

In particolare la Corte territoriale non spiega: -donde abbia tratto il convincimento che quella stipulato dalla GAP fosse un’assicurazione danni e non un’assicurazione della responsabilità civile; - donde abbia tratto il convincimento che quella stipulata dalla GAP non potesse qualificarsi come assicurazione (danni) per conto altrui ex art. 1891 c.c.; -in cosa esattamente sia consistita la “trasformazione della domanda” da parte del Tribunale.

L’adesione del giudice d’appello alle ragioni di gravame della Compagnia, in sostanza, è secca e non argomentata, cioè apodittica.

Quanto prospettato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] – che, a ben vedere, sostiene anche in questa sede che la N. 20640/24R.G. polizza in parola sia effettivamente un contratto per conto di chi spetta ex art.1891 c.c. (ma v. infra) -non viene vagliato dal giudice d’appello in chiave critica, né alla luce delle difese delle controparti, né del compendio istruttorio; per di più, vengono descritti come dati pacificamente risultanti dagli atti quelli che, indubbiamente, costituiscono invece mere argomentazioni giuridiche di parte, da sottoporre al dovuto scrutinio. 1.4 –Né, del resto, risulta decisivo quanto osservato dal giudice d’appello in altri passaggi della motivazione, in particolare ai parr. 3.2 e

3.3. Quanto al par. 3.2, illustrato dalla Corte dorica “per completezza”, onde evidenziare che nella vicenda vi sarebbe stato un doloso incremento del danno relativo ai beni custoditi nel capannone, ascrivibile a Gap, perché si tratta questione in realtà assolutamente avulsa dal presente giudizio (concernente i danni subiti dall’immobile), in quanto oggetto del giudizio “parallelo” originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma contro la stessa Gap, peraltro ormai definito a seguito di Cass. n. 15605/2025.

Quanto al par. 3.3 perché la conclusione della stessa Corte territoriale per cui l’oggetto della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA], in appello, concerneva il ristoro di un danno che però “non era in alcun modo coperto dal contratto invocato” riposa pur sempre sulle “ragioni sopra esposte” (così la sentenza, p. 10 della motivazione), ragioni della cui oscurità s’è già detto. 1.5 –Infine, sempre con riguardo al par. 3.3 della motivazione dell’impugnata sentenza, è ben vero che nessuna censura la ricorrente ha proposto verso quanto ivi argomentato (come anche evidenziato da [OSCURATO:PERSONA] in controricorso, pp. 28-29); tuttavia, la questione dell’oggetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] N. 20640/24R.G. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) è da considerare tutt’ora sub iudice, al contrario di quanto ritenuto dalla Compagnia.

Infatti, benché si sia formato il giudicato sull’inammissibilità della domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 1588 c.c. verso Gap, non altrettanto può dirsi per quella dalla stessa proposta verso [OSCURATO:PERSONA], dovendo procedersi ad un nuovo scrutinio dell’appello di quest’ultima, stante la ritenuta fondatezza del motivo qui in esame.

Per tale ragione, va quindi disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata al riguardo da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 –Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., della disciplina di cui all’art. 1891, 1904, 1588, 1589 c.c. in relazione a quella contenuta nelle clausole 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] ed artt. 25 e 29 della [OSCURATO:PERSONA] n. 00001104493, che si configura come un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per aver la Corte d’Appello di Ancona erroneamente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva correttamente ricostruito la natura giuridica del negozio stipulato tra le parti.

Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. della disciplina di cui all’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia”. 2.2 –Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia “Omessa pronuncia su un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Ancona, che ha mancato di accertare l’esistenza ed il contenuto della [OSCURATO:PERSONA] assicurativa n. 00001104493, sottoscritta dalla N. 20640/24R.[OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore della beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. (ed oggi, quale avente causa, [OSCURATO:SOCIETA].), il quale si rivela fondamentale per evidenziare la natura di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta voluta dalle sottoscriventi e per riconoscere il pacifico diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. a ricevere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall’incendio dell’immobile assicurato, nonostante tali circostanze fossero state dedotte ed eccepite a più riprese dalle parti costituite in giudizio”. 2.3 – I suddetti motivi restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del terzo motivo determina, ex se, la caducazione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 1, c.p.c. 3.1 – Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

L’unico motivo proposto, infatti, investe l’incerto contenuto del dispositivo della sentenza, così come originariamente adottato dalla Corte dorica.

Tuttavia, come già s’è visto, il dispositivo stesso è stato corretto con ordinanza del 6.5.2025 (prodotta in questa sede dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]), sicché -come pure prospettato nello stesso ricorso incidentale – deve escludersi il persistente interesse alla decisione della proposta impugnazione. 4.1 –Non mette conto, infine, illustrare partitamente i singoli motivi del ricorso incidentale di Gap (peraltro, in parte adesivi rispetto al ricorso principale), stante la sua carenza d’interesse all’impugnazione, ex art. 100 c.p.c.

Come s’è già visto, infatti, la statuizione di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti di essa Gap, disposta dal Tribunale, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalla prima.

N. 20640/24R.G.

Da tanto discende che, quale che sia l’esito di questo giudizio, oramai inerente alla sola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Compagnia, deve escludersi ogni possibilità, sia in astratto, sia in concreto, che la ricorrente incidentale possa subire alcun pregiudizio economicamente e giuridicamente valutabile.

Né può dirsi che il suo interesse possa rinvenirsi nella circostanza di aver comunque contratto (in ipotesi, ché la questione è ancora sub iudice) un’assicurazione per conto altrui, perché ai sensi dell’art. 1904 c.c. viene in rilievo il solo interesse dell’assicurato (appunto, [OSCURATO:SOCIETA]), non anche del contraente (Gap). 5.1 -In definitiva, quanto al ricorso principale, è accolto il terzo motivo, mentre i restanti sono assorbiti; entrambi i ricorsi incidentali sono invece inammissibili.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio, per sanare le mende della sentenza qui cassata, avrà cura a) qualificare, sulla base di quanto dedotto ed allegato dalle parti, il contratto oggetto del contendere, e stabilire se esso sia un’assicurazione della responsabilità civile del conduttore (rischio locativo), nel qual caso l’assicurato sarebbe il responsabile del danno (che nella specie, per quanto detto, non è stato individuato); oppure sia un’assicurazione contro i danni all’immobile stipulata per conto N. 20640/24R.G. altrui ex art. 1891 c.c.; nel qual caso, ovviamente, l’assicurato sarebbe il proprietario dell’immobile: solo in questa ultima ipotesi, infatti, la LeaseCo avrebbe l’azione contro l’assicuratore e avrebbe dunque un senso appurare se una tale azione sia stata effettivamente proposta o meno da [OSCURATO:SOCIETA]; b) nel caso ritenga di qualificare il contratto stipulato dalla GAP come un’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., procederà ex novo allo scrutinio del gravame proposto dalla Compagnia, e stabilirà in base anche alla condotta complessiva delle parti, ex art. 115 c.p.c., se effettivamente [OSCURATO:SOCIETA] (ora, [OSCURATO:SOCIETA]) abbia proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una domanda contrattuale basata sulla dedotta qualità di titolare dell’interesse protetto dal contratto, ex art. 1904 c.c.. 5.2 - In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (non anche di quello di [OSCURATO:PERSONA], giacché si tratta di carenza d’interesse solo sopravvenuta), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 20640/24R.G. ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., al competente u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 20640/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrente e ricorrente incidentale - N. 20640/24R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona recante il n. 1104 /202 4 e pubblicata in data 15.7.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 28.11.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (olim, [OSCURATO:SOCIETA].) era proprietaria di un immobile destinato ad uso industriale sito a Treia (MC). Nel 2003 l’immobile fu concesso in locazione finanziaria alla società “Sira” (che il ricorso indica ora come “s.p.a.”, a p. 5; ora come “s.a.s.”, a p. 6). 2. [OSCURATO:PERSONA] a sua volta stipulò un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto anche il suddetto contratto di leasing, con la società [OSCURATO:SOCIETA].. Quest’ultima entrò nel possesso dell’immobile e lo destinò a magazzino per le proprie merci. La GAP stipulò altresì con la società [OSCURATO:PERSONA] un contratto di assicurazione contro i danni “alle cose assicurate”. 3. Nel 2008 la Sira divenne morosa nel pagamento dei canoni di leasing; la [OSCURATO:SOCIETA] recedette allora dal contratto e intimò in via monitoria alla Sira la restituzione dell’immobile. Nelle more dell’esecuzione per rilascio, il 2.11.2019 l’immobile e le merci in esso contenute furono gravemente danneggiati da un incendio. 4. Da questa vicenda scaturirono quattro processi: N. 20640/24R.G. a) un procedimento sommario per a.t.p., introdotto nel 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della GAP e della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di accertare cause e conseguenze dell’incendio; b) un giudizio ordinario di cognizione, introdotto tre anni dopo dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 1985/12) nei confronti della GAP, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dall’incendio; c) un secondo giudizio ordinario di cognizione, introdotto nel 2012 dalla GAP dinanzi al Tribunale di Roma (r.g. 35986/12) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo per i danni alle merci andate perdute nell’incendio; d) un terzo giudizio ordinario di cognizione, introdotto nel 2013 dalla GAP dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (r.g. 5248/13) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di: d’) accertare l’assenza di proprie obbligazioni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]; d’’) in subordine, dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] obbligata a manlevare la GAP dalle pretese della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riunì i due giudizi dinanzi ad esso proposti e con sentenza 5.12.2020 n. 1128: a) interpretò il contratto stipulato dalla GAP come un’assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c. (con conseguente individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] quale soggetto “assicurato” ex art. 1904 c.c.); N. 20640/24R.G. b) ritenne di accogliere la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del solo assicuratore. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 6. Nel giudizio di appello si costituì la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarando che la [OSCURATO:SOCIETA] con atto del 19.12.2019 le aveva ceduto “ex art. 58 TUB il cespite colpito da sinistro e il contratto di leasing, nell’ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione”. 7. Con sentenza 15.7.2024 n. 1104 (corretta con ordinanza del 6.5.2025) la Corte d’appello di Ancona rigettò tutte le domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello - recependo pressoché alla lettera gli argomenti spesi dalla società appellante -ritenne che: -) il contratto stipulato dalla GAP con la [OSCURATO:PERSONA] non era un’assicurazione della responsabilità civile, ma un’assicurazione contro i danni; -) la GAP pertanto nulla poteva pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA], perché non era la proprietaria dell’immobile e quindi non era il soggetto assicurato ex art.1904 c.c.; -) anche la [OSCURATO:SOCIETA] però nulla poteva pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA], perché non aveva formulato nei confronti di questa nessuna domanda “diretta” (si desume dal contesto della motivazione che la Corte d’appello chiama in questo modo l’azione spettante all’assicurato nell’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.). N. 20640/24R.G. Ad abundantiam, la Corte territoriale ritenne di aggiungere (p. 9) che le caratteristiche della vicenda lasciavano sospettare l’esistenza di una tentata truffa in danno della società assicuratrice, mercé l’esagerazione dolosa del danno. 8. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., che propongono anche autonomi ricorsi incidentali, rispettivamente basati su uno e su sei motivi; le ricorrenti incidentali hanno resistito alle rispettive impugnazioni con distinti controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Col terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi prioritariamente perché logicamente preliminare ex art. 276, secondo comma, c.c., [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la “Nullità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in quanto recante motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo, ma di una generica condivisione delle argomentazioni della difesa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. svolte nel giudizio di appello, senza un esame critico delle argomentazioni e delle prove formulate e prodotte dalle appellate”. Si sostiene che la Corte d’appello abbia effettuato un mero collage di alcuni passaggi argomentativi svolti dall’appellante, aderendovi acriticamente, N. 20640/24R.G. così restando oscure le reali ragioni a sostegno della disposta riforma della prima decisione. 1.2 –Il motivo è fondato. Si è al cospetto, infatti, d’una motivazione indubbiamente apparente, per tale dovendo intendersi quella che, “benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così, ex plurimis, la recente Cass. n. 1986/2025). La struttura della motivazione in parola, infatti, si snoda nei seguenti passaggi: a) dapprima (pp. 6 e 7) si enumerano gli asserti dell’appellante, elencati ai nn. da 1) a 11), indicandoli anche per dati “pacificamente risultanti dagli atti”; b) poi si afferma che il ragionamento del Tribunale in ordine ai poteri e ai criteri di interpretazione della domanda, da parte del giudice del merito, non è pertinente; c) poi si afferma di “Non pote[r] che aderire, invece, a quanto sopra prospettato da parte appellante e sintetizzato, punti da 1) a 11)”, ma senza spiegarne le ragioni; d) poi si afferma che il Tribunale –è da ritenere, quale logica conseguenza di detta adesione – ha rinvenuto la proposizione, non di una, “ma di ben due domande espressamente rivolte ad altro”, da parte rispettivamente della [OSCURATO:SOCIETA] e della Gap, ma inrealtà mai proposte; N. 20640/24R.G. e) poi, in forza della così supposta ragione più liquida (oltre che per le considerazioni svolte nel successivo par. 3.3 della motivazione, cioè perché in grado d’appello [OSCURATO:SOCIETA] aveva domandato l’indennizzo di un danno non coperto dal contratto assicurativo in questione, né avendo essa proposto appello incidentale sulla statuizione di rigetto della domanda ex art. 1588 c.c. nei confronti di Gap), si statuisce l’integrale riforma della prima sentenza, accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 – L’apparenza della motivazione appena riassunta è dimostrata dalla operazione “per sottrazione” prospettata dalla ricorrente principale alle pp. 42- 43 del ricorso: infatti, eliminando dalla motivazione i già descritti punti da 1) a 11) –che costituiscono gli argomenti dell’atto d’appello di [OSCURATO:PERSONA], così come percepiti e riassunti dalla Corte territoriale – resta solo l’affermazione per cui “Non [può] che aderir[si], invece, a quanto sopra prospettato da parte appellante e sintetizzato, punti da 1) a11)”. In particolare la Corte territoriale non spiega: -donde abbia tratto il convincimento che quella stipulato dalla GAP fosse un’assicurazione danni e non un’assicurazione della responsabilità civile; - donde abbia tratto il convincimento che quella stipulata dalla GAP non potesse qualificarsi come assicurazione (danni) per conto altrui ex art. 1891 c.c.; -in cosa esattamente sia consistita la “trasformazione della domanda” da parte del Tribunale. L’adesione del giudice d’appello alle ragioni di gravame della Compagnia, in sostanza, è secca e non argomentata, cioè apodittica. Quanto prospettato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] – che, a ben vedere, sostiene anche in questa sede che la N. 20640/24R.G. polizza in parola sia effettivamente un contratto per conto di chi spetta ex art.1891 c.c. (ma v. infra) -non viene vagliato dal giudice d’appello in chiave critica, né alla luce delle difese delle controparti, né del compendio istruttorio; per di più, vengono descritti come dati pacificamente risultanti dagli atti quelli che, indubbiamente, costituiscono invece mere argomentazioni giuridiche di parte, da sottoporre al dovuto scrutinio. 1.4 –Né, del resto, risulta decisivo quanto osservato dal giudice d’appello in altri passaggi della motivazione, in particolare ai parr. 3.2 e 3.3. Quanto al par. 3.2, illustrato dalla Corte dorica “per completezza”, onde evidenziare che nella vicenda vi sarebbe stato un doloso incremento del danno relativo ai beni custoditi nel capannone, ascrivibile a Gap, perché si tratta questione in realtà assolutamente avulsa dal presente giudizio (concernente i danni subiti dall’immobile), in quanto oggetto del giudizio “parallelo” originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma contro la stessa Gap, peraltro ormai definito a seguito di Cass. n. 15605/2025. Quanto al par. 3.3 perché la conclusione della stessa Corte territoriale per cui l’oggetto della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA], in appello, concerneva il ristoro di un danno che però “non era in alcun modo coperto dal contratto invocato” riposa pur sempre sulle “ragioni sopra esposte” (così la sentenza, p. 10 della motivazione), ragioni della cui oscurità s’è già detto. 1.5 –Infine, sempre con riguardo al par. 3.3 della motivazione dell’impugnata sentenza, è ben vero che nessuna censura la ricorrente ha proposto verso quanto ivi argomentato (come anche evidenziato da [OSCURATO:PERSONA] in controricorso, pp. 28-29); tuttavia, la questione dell’oggetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] N. 20640/24R.G. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) è da considerare tutt’ora sub iudice, al contrario di quanto ritenuto dalla Compagnia. Infatti, benché si sia formato il giudicato sull’inammissibilità della domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 1588 c.c. verso Gap, non altrettanto può dirsi per quella dalla stessa proposta verso [OSCURATO:PERSONA], dovendo procedersi ad un nuovo scrutinio dell’appello di quest’ultima, stante la ritenuta fondatezza del motivo qui in esame. Per tale ragione, va quindi disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata al riguardo da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 –Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., della disciplina di cui all’art. 1891, 1904, 1588, 1589 c.c. in relazione a quella contenuta nelle clausole 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] ed artt. 25 e 29 della [OSCURATO:PERSONA] n. 00001104493, che si configura come un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per aver la Corte d’Appello di Ancona erroneamente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva correttamente ricostruito la natura giuridica del negozio stipulato tra le parti. Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. della disciplina di cui all’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia”. 2.2 –Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia “Omessa pronuncia su un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Ancona, che ha mancato di accertare l’esistenza ed il contenuto della [OSCURATO:PERSONA] assicurativa n. 00001104493, sottoscritta dalla N. 20640/24R.[OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore della beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. (ed oggi, quale avente causa, [OSCURATO:SOCIETA].), il quale si rivela fondamentale per evidenziare la natura di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta voluta dalle sottoscriventi e per riconoscere il pacifico diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. a ricevere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall’incendio dell’immobile assicurato, nonostante tali circostanze fossero state dedotte ed eccepite a più riprese dalle parti costituite in giudizio”. 2.3 – I suddetti motivi restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del terzo motivo determina, ex se, la caducazione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 1, c.p.c. 3.1 – Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. L’unico motivo proposto, infatti, investe l’incerto contenuto del dispositivo della sentenza, così come originariamente adottato dalla Corte dorica. Tuttavia, come già s’è visto, il dispositivo stesso è stato corretto con ordinanza del 6.5.2025 (prodotta in questa sede dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]), sicché -come pure prospettato nello stesso ricorso incidentale – deve escludersi il persistente interesse alla decisione della proposta impugnazione. 4.1 –Non mette conto, infine, illustrare partitamente i singoli motivi del ricorso incidentale di Gap (peraltro, in parte adesivi rispetto al ricorso principale), stante la sua carenza d’interesse all’impugnazione, ex art. 100 c.p.c. Come s’è già visto, infatti, la statuizione di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti di essa Gap, disposta dal Tribunale, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalla prima. N. 20640/24R.G. Da tanto discende che, quale che sia l’esito di questo giudizio, oramai inerente alla sola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Compagnia, deve escludersi ogni possibilità, sia in astratto, sia in concreto, che la ricorrente incidentale possa subire alcun pregiudizio economicamente e giuridicamente valutabile. Né può dirsi che il suo interesse possa rinvenirsi nella circostanza di aver comunque contratto (in ipotesi, ché la questione è ancora sub iudice) un’assicurazione per conto altrui, perché ai sensi dell’art. 1904 c.c. viene in rilievo il solo interesse dell’assicurato (appunto, [OSCURATO:SOCIETA]), non anche del contraente (Gap). 5.1 -In definitiva, quanto al ricorso principale, è accolto il terzo motivo, mentre i restanti sono assorbiti; entrambi i ricorsi incidentali sono invece inammissibili. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio, per sanare le mende della sentenza qui cassata, avrà cura a) qualificare, sulla base di quanto dedotto ed allegato dalle parti, il contratto oggetto del contendere, e stabilire se esso sia un’assicurazione della responsabilità civile del conduttore (rischio locativo), nel qual caso l’assicurato sarebbe il responsabile del danno (che nella specie, per quanto detto, non è stato individuato); oppure sia un’assicurazione contro i danni all’immobile stipulata per conto N. 20640/24R.G. altrui ex art. 1891 c.c.; nel qual caso, ovviamente, l’assicurato sarebbe il proprietario dell’immobile: solo in questa ultima ipotesi, infatti, la LeaseCo avrebbe l’azione contro l’assicuratore e avrebbe dunque un senso appurare se una tale azione sia stata effettivamente proposta o meno da [OSCURATO:SOCIETA]; b) nel caso ritenga di qualificare il contratto stipulato dalla GAP come un’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., procederà ex novo allo scrutinio del gravame proposto dalla Compagnia, e stabilirà in base anche alla condotta complessiva delle parti, ex art. 115 c.p.c., se effettivamente [OSCURATO:SOCIETA] (ora, [OSCURATO:SOCIETA]) abbia proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una domanda contrattuale basata sulla dedotta qualità di titolare dell’interesse protetto dal contratto, ex art. 1904 c.c.. 5.2 - In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (non anche di quello di [OSCURATO:PERSONA], giacché si tratta di carenza d’interesse solo sopravvenuta), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 20640/24R.G. ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., al competente u
Sentenza Cassazione n. 02520/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris