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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 2026

Cassazione n. 24851/2026

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, in per-sona del Presidente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catanzaro alla Via G.Veraldi n. l2, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Catanzaro (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 57H18 F200R- Fax n. 0961 744067 - PEC:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domi-ciliato in Roma presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ro-ma (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 66P44 H501K - Fax n. 06 2416821 - PEC: [OSCURATO:EMAIL]), alla Via dei Gladioli n. 18, giusta [OSCURATO:PERSONA] n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché procura in calce al ricor-Ricorrentecontro03290950751), in persona dei Curatori p.t.

Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, rappresentatae difesa - in virtù del provvedimento reso dal G.D. del Tribunale Fallimen-Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026tare di Lecce in data 28.10.2021 - giusta procura speciale in calce al pre-sente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55C13 H501S - [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente do-miciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 101.[OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 00409920584 e part.

IVA01333550323), così modificata la denominazione sociale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. che, giusto provvedimento autorizzativo IVASS di cui alla delibera n.105 del 18.6.2013, prot. 32-13-000882, è divenuta conferitaria, con effet-to 1.7.2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativodella Direzione per l'Italia di [OSCURATO:PERSONA] SpA, con tutti i relativirapporti giuridici, per atto 28.6.2013 a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 18.568/5.996, con contestuale modifica della propriadenominazione in [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale a [OSCURATO:PERSONA](TV), via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale (in forzadi procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Trieste del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep.98357, racc. 17006, registrata all'Agenzia delle Entrate di Trieste il16.6.2020 al n. 4130, serie 1T) avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

SLV FBA71L04 H501L), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCatanzaro, con studio in Catanzaro, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in forza diprocura speciale alle liti in calce al controricorso, il quale ai sensi degliartt. 37, comma 6, lett. q), Decreto Legge n. 98/2011, e 125, I comma,c.p.c., indica qui di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certifica-ta, il proprio numero di fax ed il proprio codice fiscale PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO] - Cod.

Fisc.[OSCURATO:PERSONA] 69T04 C352M, elettivamente domiciliata in Roma, viale Ippocra-te n. 33, nello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].ControricorrentenonchéNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempo-re, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per il ricevimento degli atti, [OSCURATO:TELEFONO] e [OSCURATO:EMAIL], presso i cui uffici è per legge domici-liato in Roma, via dei Portoghesi 12.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 299 depositatal'11 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Catanzaro, riuniti tre giudizi pendenti tra le parti in-dicate in intestazione, accoglieva parzialmente le domande dell'appaltato-re Igeco, Impresa gestione e costruzione, s.p.a. (cessionaria del ramo d'a-zienda di Icori, Impresa costruzioni e ricostruzioni, s.p.a.) avverso il com-mittente Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e, risolvendo il contrattod'appalto del 16 febbraio 1988 (avente ad oggetto la costruzione delleopere di presa e vasca di demodulazione del fiume Simeri) per inadempi-mento del committente, condannava il Consorzio a risarcire ad Igeco euro319.796,81, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 28 dicembre 1999, atitolo di lucro cessante pari al 10% dei lavori non eseguiti; condannavaIgeco ed Assicurazioni generali s.p.a. (garante dell'appaltatore) a restitui-re al Consorzio euro 773.348,86, pari all'anticipazione corrisposta dallaStazione appaltante, oltre agli interessi legali dall'11 luglio 2002 (data del-la domanda); disattendeva la domanda di manleva proposta dal Consorziocontro il delegante Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, in quantol'inadempimento era imputabile solo al Consorzio.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/20262.- La Corte d'appello di Catanzaro, adita con appello principale daIgeco e con impugnazione incidentale dal Consorzio (nel quale si costitui-vano tardivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,conferitaria della prima), li rigettava entrambi, nella contumacia di Icoris.p.a.Osservava la Corte, quanto all'appello incidentale e per quello che quiancora rileva, che il primo motivo di gravame (col quale il Consorzio la-mentava il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito dell'appaltatoree l'arbitraria liquidazione del lucro cessante nella misura del 10%) era in-fondato, sia per la genericità del richiamo alla missiva del 23 agosto 1988,sia perché la domanda di restituzione era fondata sulla sospensione dei la-vori, disposta in attesa dell'approvazione della variante.Quanto alla liquidazione del lucro cessante, la Corte riteneva legittimal'applicazione del 10% sul residuo corrispettivo, secondo l'indirizzo di legit-timità.Era infondato anche il terzo motivo di appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la domanda di restituzione dell'antici-pazione versata all'appaltatore non era fondata sulla risoluzione contrat-tuale, ma su un titolo diverso, ossia sulla revoca prevista dall'art. 3 deld.m. 25 novembre 1972, con la conseguenza che gli interessi legali sullarestituzione dell'anticipazione dovevano decorrere, secondo la norma cita-ta, dal 16 aprile 1987, data di esecuzione del versamento.Tuttavia, l'appellante non aveva contestato la sentenza nella parte incui predicava che la ripetizione dell'anticipazione rientrava tra gli effettirestitutori derivanti dalla risoluzione del contratto.Secondariamente, la revoca dell'anticipazione costituiva, secondo l'art.3 del d.m. 25 novembre 1972, una facoltà della PA.In terzo luogo, il Consorzio non si era avvalso della norma citata, maaveva ritenuto di revocare l'anticipazione e di proporre azione in giudizioNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026onde ottenerne la restituzione “solo in esito alla domanda di risoluzionespiegata dall'Impresa”.Da ultimo, nel formulare la domanda di restituzione il Consorzio avevachiesto gli interessi dal 16 aprile 1987 “o dalla diversa data che dovesseessere ritenuta di giustizia”, con la conseguenza che del tutto corretta-mente il Tribunale aveva applicato l'art. 2033 cod. civ. e fatto decorreregli interessi dalla domanda del Consorzio (11 luglio 2002), non potendosiritenere che l'appaltatore fosse in malafede al momento della ricezionedell'anticipo.3.- Ricorre per cassazione il Consorzio affidando il gravame a tre moti-vi illustrati da memoria.Resistono il Fallimento della Igeco costruzioni s.p.a., [OSCURATO:PERSONA].p.a. (solo in relazione al terzo mezzo di gravame) ed il Ministero dellepolitiche agricole e forestali con distinti controricorsi, chiedendo la reiezio-ne dell'impugnazione.Igeco ha depositato memoria illustrativa.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità delricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. a pagina 17 del controricorso, nelquale deduce che l'impugnazione sarebbe stata notificata a mezzo di mes-saggio p.e.c. privo di relata di notifica.L'eccezione è infondata, in quanto le ipotesi di nullità della notificazio-ne degli atti giudiziari a mezzo p.e.c., previste dall'art. 11 della legge 21gennaio 1994 n° 53, vanno lette in combinato disposto con l'art. 156 delcod. proc. civ., con la conseguenza che ove la notifica, dotata dei requisitiformali indispensabili, abbia raggiunto lo scopo, la nullità non può esserepronunciata.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Nel presente caso, il messaggio p.e.c., pur essendo privo della relazio-ne di notificazione prevista dall'art. 3-bis, quinto comma, della legge n°53/1994, contiene nondimeno il ricorso e la procura e proviene dall'indiriz-zo p.e.c. del difensore che ha assistito il Consorzio nella fase di appello:elementi che hanno sicuramente reso edotti i destinatari (come in effetti èavvenuto) del fatto che si trattava dell'impugnazione proposta avverso lasentenza d'appello.D'altra parte, Generali si è doluta solamente della mancanza, nel mes-saggio p.e.c., della relata di notifica (peraltro presente nel fascicolo d'uffi-cio del pct: file: “[OSCURATO:PERSONA].pdf” e “[OSCURATO:PERSONA] NOTIFICA2.pdf”), ma senza prospettare alcuna lesione del proprio diritto di difesa,che, per contro, appare pienamente esercitato.Giova, da ultimo, osservare che con Cass., sez.

II, 18 aprile 2019, n°10841 (con menzione di altro precedente), sebbene in tema di notifica disanzioni amministrative, è stato deciso che qualora la notificazione delverbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo postada un funzionario dell'Amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale esulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra mera irregolarità edè priva di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia rag-giunto il suo scopo: principio che, mutatis mutandis, pare applicabile an-che al caso in esame.Si passa, pertanto, al merito dei motivi.5.- Col primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2935cod. civ. e nullità della sentenza per “omessa e/o insufficiente motivazio-ne”.La Corte avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione (sollevata dalConsorzio) del diritto di Igeco al risarcimento del danno da lucro cessante,sull'erroneo rilievo che l'appaltatore aveva messo in mora il Consorziocommittente con missiva del 28 dicembre 1999, mentre Igeco “avrebbepotuto agire già alla data del 23 agosto 1988, corrispondente all'ultimaNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026missiva di posizione assunta, da essa impresa, dopo le note del 18 maggio1988 ed 8 luglio 1988”.6.- Il motivo è inammissibile sia perché non censura adeguatamente laratio decidendi, sia perché è generico e privo chiarezza.La Corte, infatti, ha osservato che il Tribunale aveva fissato il terminedi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lu-cro cessante al 12 settembre 1990, data della sospensione dei lavori, e loaveva poi ritenuto interrotto in virtù della diffida e messa in mora di Igecodel 28 dicembre 1999 (sentenza pagina 33).Tanto premesso, la Corte ha poi osservato che il primo motivo di ap-pello sul punto aveva genericamente richiamato una missiva del 23 agosto1988 e che il danno era derivato dalla sospensione dei lavori, in attesadella perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria a causa della Sta-zione appaltante.Ora, giusto o sbagliato che fosse il percorso motivazionale della Corte,il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente censurarlo.Per contro, il ricorrente vuole che il termine di decorrenza della pre-scrizione sia fissato al 23 agosto 1988, asserendo – in modo apodittico escarsamente comprensibile – che “l'Impresa avrebbe potuto agire già alladata del 23 agosto 1988, corrispondente all'ultima missiva di posizione as-sunta, da essa impresa, dopo le note del 18 maggio 1988 ed 8 luglio1988” (ricorso pagina 13), aggiungendo – in modo altrettanto generico escarsamente intellegibile – che l'art. 2935 cod. civ.

“non può che essereinterpretato nel senso di far coincidere il dies a quo con il momento in cuioggettivamente si manifestano le condizioni necessarie e sufficienti perrendere percettibile alla parte danneggiata la sussistenza dello svantag-gio” (ricorso pagina 14).Peraltro, giova rammentare che la risoluzione del contratto ha effettoretroattivo tra le parti, con la conseguenza che il diritto al risarcimento deldanno (che può essere azionato indipendentemente dalla risoluzione: art.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/20261453 cod. civ.) sorge nel momento in cui si è verificato l'evento derivantedall'inadempimento contrattuale.Nel presente caso, l'evento lesivo (consistente nella perdita dell'utiled'impresa) è stato correttamente ricollegato dalla Corte di merito alla so-spensione dei lavori, disposta al fine di procedere alla variante, che, a suavolta, si rese necessaria onde rimediare alle carenze progettuali del com-mittente.Tale snodo logico, del tutto corretto, non è stato aggredito dal Consor-zio, con la conseguente inammissibilità del motivo.7.- Col secondo mezzo il Consorzio si duole della violazione e dell'er-rata interpretazione dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248, alle-gato F, e della violazione dell'art. 2697 cod. civ.La Corte avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del dannoda lucro cessante liquidandolo nella misura del dieci per cento in baseall'art. 345 della legge n° 2248/1865, applicabile, però, solo nell'ipotesi dirisoluzione dell'appalto unilateralmente disposta dalla PA, e così disappli-cando l'art. 2697 cod. civ.8.- Il motivo è infondato.L'appalto è stato risolto per inadempimento della Stazione appaltante.Le varie norme che nel corso del tempo hanno disciplinato lo sciogli-mento del contratto d'appalto per cause di forza maggiore oppure per vo-lontà o per inadempimento della parte pubblica committente hanno tradi-zionalmente previsto un criterio forfettario di compensazione del lucrocessante dell'appaltatore.L'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248, allegato F, prevede, in-fatti, che nel caso di risoluzione ad nutum dell'appalto l'esecutore delleopere abbia diritto (oltre al pagamento dei lavori eseguiti) al “decimo delloimportare delle opere non eseguite”.L'art. 10, ottavo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 prevedeche in caso di tardiva consegna dei lavori attribuibile alla PA, l'appaltatoreNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026può chiedere di recedere dal contratto ed ottenere (in caso di accoglimen-to dell'istanza) il rimborso delle spese sostenute per il contratto (indicatenel precedente art. 9) e “un rimborso delle altre spese da lui effettivamen-te sostenute” ragguagliato ad una percentuale variabile.L'art. 41 dello stesso d.P.R. prevede che nel caso di scioglimento delcontratto ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici (sopra citato),l'appaltatore abbia diritto al pagamento del decimo sulle opere non ese-guite “calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzoche è servito di base al contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammon-tare netto dei lavori eseguiti”.L'art. 25 della legge Merloni, 11 febbraio 1994 n° 109, prevede che“[l]a risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo alpagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei la-vori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto”.Medesima regola è prevista dall'art. 37-septies della stessa legge, peril caso di risoluzione della concessione di lavori pubblici (disciplinata dalloart. 19, secondo comma) per inadempimento del concedente o per revocadella concessione per pubblico interesse: anche in tale ipotesi l'appaltatoreè compensato mediante “un indennizzo, a titolo di risarcimento del man-cato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da ese-guire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla basedel piano economico-finanziario”.Stessa percentuale è prevista dall'art. 132, quinto comma, del d.lgs.12 aprile 2006 n° 163, il quale, nell'ipotesi di risoluzione dell'appalto acausa delle varianti necessarie, stabilisce che “[l]a risoluzione del contrat-to, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori esegui-ti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quat-tro quinti dell'importo del contratto” e dall'art. 134, secondo comma, delcitato d.lgs., per l'ipotesi di recesso della PA dall'appalto.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Regola analoga a quella prevista dall'art. 37-septies della legge Merloniè prevista dall'art. 158 del menzionato d.lgs. n° 163/2006, il quale preve-de che “[q]ualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimentodel soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione permotivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: (…) c) unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 percento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del ser-vizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanzia-rio”.Identica previsione è dettata dall'art. 176, quarto comma, del d.lgs. 18aprile 2016 n° 50 e dall'art. 123 del d.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 per l'ap-palto.La medesima percentuale, sempre pari al dieci per cento, è poi previ-sta da varie norme che disciplinano l'utile dell'appaltatore (ad es. art. 20del d.m. 29 maggio 1895; art. 15 dell'allegato tecnico previsto dall'art. 2-bis, primo comma, del d.lgs. 20 agosto 2002 n° 190; art. 15 dell'allegatoXXI al d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163; art. 32, secondo comma, d.P.R. 5 ot-tobre 2010 n° 207).In conclusione, tenuto conto del complesso delle norme sopra citate, ladecisione della Corte – secondo la quale il danno da lucro cessante, deri-vato dalla mancata esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, “può esserelegittimamente liquidato riconoscendo ‒ in corrispondenza al parametrovalido nel caso di recesso ‒ una percentuale di utile pari al dieci per centodel residuo corrispettivo” (sentenza pagina 34) – appare meritevole diadesione, in quanto la percentuale predetta costituisce un parametro pre-visto dalla legge e diretto a compensare l'appaltatore per l'ipotesi di scio-glimento del contratto non a lui riconducibile.Non sembra, invece, condivisibile il contrario orientamento della giuri-sprudenza amministrativa (Cons. stato, sez.

II, 28 maggio 2021, n° 4102,con menzione di altri precedenti), il quale esclude che, nel caso di sciogli-Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026mento dell'appalto non attribuibile all'appaltatore, il parametro del dieciper cento possa essere assunto come criterio di liquidazione della perditadell'utile d'impresa, sul duplice rilievo che il ristoro del pregiudizio ha na-tura non indennitaria, ma risarcitoria, e che esso potrebbe comunque pro-durre in favore dell'impresa un risultato più vantaggioso dello stesso im-piego del capitale, con conseguente mancanza di interesse dell'esecutoredei lavori a provare un danno eventualmente inferiore alla liquidazioneforfettaria.Tale orientamento, infatti, trascura di considerare che l'applicazionedella percentuale sugli utili persi è diretta a tutelare l'appaltatore ed a te-nerlo indenne proprio in ragione del fatto che lo scioglimento contrattualenon è dipeso da lui: evenienza che giustifica l'adozione di un metro mini-male di risarcimento, che peraltro non è fisso ed inderogabile, costituendoun riferimento equitativo per la quantificazione del lucro cessante subitodall'imprenditore.Esso, dunque, può essere disatteso ove l'appaltatore dimostri una per-dita maggiore o la Stazione appaltante una minore (non appaiono inveceinvocabili i precedenti indicati a pagina 34 della sentenza gravata, datoche il tema dell'applicazione del dieci per cento quale criterio risarcitorionon costituiva oggetto di impugnazione).Tale conclusione, infine, si appalesa aderente all'indirizzo giurispruden-ziale già seguito da questa Corte (Cass., sez.

I, 1° febbraio 1995 n° 1114e, più recentemente, Cass., sez.

I, 2 maggio 2023, n° 11361).9.- Con la terza doglianza, articolata in tre profili, il Consorzio dedu-ce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1458 cod. civ.In base ad un primo profilo (paragrafo III-A del ricorso), la domanda direstituzione degli acconti sul corrispettivo non era stata formulata sullabase della risoluzione del contratto, ma ai sensi dell'art. 3 del d.m. 25 no-vembre 1972, richiamato dalla polizza assicurativa, con la conseguenzache la Corte territoriale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi dal 16Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026aprile 1987, data di versamento dell'anticipo, come previsto dalla citatanorma.Stando al secondo profilo (paragrafo III-B del ricorso), la risoluzionedell'appalto avrebbe effetto retroattivo, come previsto dall'art. 1458 cod.civ., senza che abbia alcun rilievo lo stato di buona o malafede della partetenuta alla restituzione, come invece prevedono le norme sulla ripetizionedell'indebito, non richiamate da quelle sulla risoluzione.Secondo un terzo profilo (paragrafo III-C), l'anticipazione sarebbe in-compatibile con lo stato di buona fede dell'appaltatore, ravvisato dallaCorte, dato che quest'ultimo aveva prestato polizza fideiussoria per la re-stituzione: adempimento equivalente alla presa d'atto che l'importo rice-vuto non costituiva un corrispettivo, ma una erogazione provvisoriamentecorrisposta.10.- Il mezzo è infondato.Pur dovendosi registrare una diversità di orientamenti giurisprudenzia-li, il Collegio ritiene di aderire a quello espresso da Cass., sez.

I, 20 marzo2018, n° 6911 (sebbene reso in materia di intermediazione finanziaria enon di appalto), a mente del quale la risoluzione del contratto produce uneffetto liberatorio in relazione alle obbligazioni ancora da eseguire ed uneffetto restitutorio in relazione alle prestazioni già eseguite.Il canone cui occorre fare riferimento è, dunque, quello dell'art. 2033cod. civ., con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] genera interessi dal pagamento se l'acci-piens era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se egli era inbuona fede.La buona fede all'atto della ricezione di una anticipazione sul corrispet-tivo, ovviamente, si deve necessariamente presumere, a meno che si ri-tenga – ma la soluzione non appare condivisibile – che i contraenti debba-no sempre considerare l'eventualità di una futura risoluzione contrattuale.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Dunque, il credito per la restituzione dell'anticipazione versata dalla PAdoveva essere restituito maggiorato degli interessi legali dalla data delladomanda (come statuito dalla Corte): è, infatti, da tale data che l'appalta-tore non poteva più ritenersi in buona fede nel trattenere la somma pre-detta.D'altra parte, un correttivo al principio previsto dall'art. 2033 cod. civ.(restituzione di quanto percepito indebitamente con interessi dal giornodel pagamento) può essere introdotto – secondo Cass., sez.

I, 8 gennaio2025, n° 423 – ove si verifichi una compromissione del sinallagma restitu-torio ed una parte contrattuale sia tenuta a restituire quanto percepito apartire da un momento diverso da quello della controparte, in modo daprovocare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente nei confrontidell'altro.Questa ipotesi, tuttavia, non ricorre assolutamente nel caso di specie,in quanto non vi sono nella fattispecie contrapposte obbligazioni restituto-rie da coordinare sinallagmaticamente, ma vi è invece la sola obbligazionedi Igeco, tenuta a restituire l'acconto ricevuto.Non ha, poi, alcun rilievo il d.m. 25 novembre 1972 (“Disposizioni perla concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitricidi beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ot-tavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal D.P.R. 30 giu-gno 1972, n. 627”), il quale – pur essendo in vigore alla data di iniziodell'esecuzione dell'appalto in ragione delle ripetute proroghe del termineprevisto dall'art. 4 (da ultimo sino al 31 dicembre 1988, ex d.m. 4 dicem-bre 1987) – non era applicabile alla fattispecie, perché la revoca dell'anti-cipazione prevista dall'art. 3 è disciplinata per il caso di irregolare prose-cuzione di un appalto in corso e non per l'ipotesi di sua risoluzione.E tanto meno ha rilievo il fatto che il Consorzio abbia ancorato la do-manda di restituzione all'erroneo richiamo del d.m. citato o che abbiachiesto la decorrenza degli interessi “dalla data del 16 aprile 1987”, ag-Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026giungendo anche “dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giusti-zia”.11.- In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condanna-ta alla rifusione delle spese.Per la liquidazione di esse – fatta in base al valore indeterminabile del-la lite ed al d.m. n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai resisten-ti le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno dei resistenti, ineuro 5.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debitoper il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ed oltre adeuro 200,00 per esborsi, quanto agli altri resistenti; oltre – per tutti – alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva,se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in per-sona del Presidente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catanzaro alla Via G.Veraldi n. l2, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Catanzaro (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 57H18 F200R- Fax n. 0961 744067 - PEC:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domi-ciliato in Roma presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ro-ma (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 66P44 H501K - Fax n. 06 2416821 - PEC: [OSCURATO:EMAIL]), alla Via dei Gladioli n. 18, giusta [OSCURATO:PERSONA] n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché procura in calce al ricor-Ricorrentecontro03290950751), in persona dei Curatori p.t. Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, rappresentatae difesa - in virtù del provvedimento reso dal G.D. del Tribunale Fallimen-Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026tare di Lecce in data 28.10.2021 - giusta procura speciale in calce al pre-sente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55C13 H501S - [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente do-miciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 101.[OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 00409920584 e part. IVA01333550323), così modificata la denominazione sociale di [OSCURATO:PERSONA].p.a. che, giusto provvedimento autorizzativo IVASS di cui alla delibera n.105 del 18.6.2013, prot. 32-13-000882, è divenuta conferitaria, con effet-to 1.7.2013, del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativodella Direzione per l'Italia di [OSCURATO:PERSONA] SpA, con tutti i relativirapporti giuridici, per atto 28.6.2013 a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 18.568/5.996, con contestuale modifica della propriadenominazione in [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale a [OSCURATO:PERSONA](TV), via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale (in forzadi procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Trieste del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep.98357, racc. 17006, registrata all'Agenzia delle Entrate di Trieste il16.6.2020 al n. 4130, serie 1T) avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. SLV FBA71L04 H501L), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCatanzaro, con studio in Catanzaro, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in forza diprocura speciale alle liti in calce al controricorso, il quale ai sensi degliartt. 37, comma 6, lett. q), Decreto Legge n. 98/2011, e 125, I comma,c.p.c., indica qui di seguito il proprio indirizzo di posta elettronica certifica-ta, il proprio numero di fax ed il proprio codice fiscale PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO] - Cod. Fisc.[OSCURATO:PERSONA] 69T04 C352M, elettivamente domiciliata in Roma, viale Ippocra-te n. 33, nello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].ControricorrentenonchéNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempo-re, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per il ricevimento degli atti, [OSCURATO:TELEFONO] e [OSCURATO:EMAIL], presso i cui uffici è per legge domici-liato in Roma, via dei Portoghesi 12.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n° 299 depositatal'11 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Catanzaro, riuniti tre giudizi pendenti tra le parti in-dicate in intestazione, accoglieva parzialmente le domande dell'appaltato-re Igeco, Impresa gestione e costruzione, s.p.a. (cessionaria del ramo d'a-zienda di Icori, Impresa costruzioni e ricostruzioni, s.p.a.) avverso il com-mittente Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e, risolvendo il contrattod'appalto del 16 febbraio 1988 (avente ad oggetto la costruzione delleopere di presa e vasca di demodulazione del fiume Simeri) per inadempi-mento del committente, condannava il Consorzio a risarcire ad Igeco euro319.796,81, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 28 dicembre 1999, atitolo di lucro cessante pari al 10% dei lavori non eseguiti; condannavaIgeco ed Assicurazioni generali s.p.a. (garante dell'appaltatore) a restitui-re al Consorzio euro 773.348,86, pari all'anticipazione corrisposta dallaStazione appaltante, oltre agli interessi legali dall'11 luglio 2002 (data del-la domanda); disattendeva la domanda di manleva proposta dal Consorziocontro il delegante Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, in quantol'inadempimento era imputabile solo al Consorzio.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/20262.- La Corte d'appello di Catanzaro, adita con appello principale daIgeco e con impugnazione incidentale dal Consorzio (nel quale si costitui-vano tardivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,conferitaria della prima), li rigettava entrambi, nella contumacia di Icoris.p.a.Osservava la Corte, quanto all'appello incidentale e per quello che quiancora rileva, che il primo motivo di gravame (col quale il Consorzio la-mentava il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito dell'appaltatoree l'arbitraria liquidazione del lucro cessante nella misura del 10%) era in-fondato, sia per la genericità del richiamo alla missiva del 23 agosto 1988,sia perché la domanda di restituzione era fondata sulla sospensione dei la-vori, disposta in attesa dell'approvazione della variante.Quanto alla liquidazione del lucro cessante, la Corte riteneva legittimal'applicazione del 10% sul residuo corrispettivo, secondo l'indirizzo di legit-timità.Era infondato anche il terzo motivo di appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la domanda di restituzione dell'antici-pazione versata all'appaltatore non era fondata sulla risoluzione contrat-tuale, ma su un titolo diverso, ossia sulla revoca prevista dall'art. 3 deld.m. 25 novembre 1972, con la conseguenza che gli interessi legali sullarestituzione dell'anticipazione dovevano decorrere, secondo la norma cita-ta, dal 16 aprile 1987, data di esecuzione del versamento.Tuttavia, l'appellante non aveva contestato la sentenza nella parte incui predicava che la ripetizione dell'anticipazione rientrava tra gli effettirestitutori derivanti dalla risoluzione del contratto.Secondariamente, la revoca dell'anticipazione costituiva, secondo l'art.3 del d.m. 25 novembre 1972, una facoltà della PA.In terzo luogo, il Consorzio non si era avvalso della norma citata, maaveva ritenuto di revocare l'anticipazione e di proporre azione in giudizioNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026onde ottenerne la restituzione “solo in esito alla domanda di risoluzionespiegata dall'Impresa”.Da ultimo, nel formulare la domanda di restituzione il Consorzio avevachiesto gli interessi dal 16 aprile 1987 “o dalla diversa data che dovesseessere ritenuta di giustizia”, con la conseguenza che del tutto corretta-mente il Tribunale aveva applicato l'art. 2033 cod. civ. e fatto decorreregli interessi dalla domanda del Consorzio (11 luglio 2002), non potendosiritenere che l'appaltatore fosse in malafede al momento della ricezionedell'anticipo.3.- Ricorre per cassazione il Consorzio affidando il gravame a tre moti-vi illustrati da memoria.Resistono il Fallimento della Igeco costruzioni s.p.a., [OSCURATO:PERSONA].p.a. (solo in relazione al terzo mezzo di gravame) ed il Ministero dellepolitiche agricole e forestali con distinti controricorsi, chiedendo la reiezio-ne dell'impugnazione.Igeco ha depositato memoria illustrativa.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità delricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. a pagina 17 del controricorso, nelquale deduce che l'impugnazione sarebbe stata notificata a mezzo di mes-saggio p.e.c. privo di relata di notifica.L'eccezione è infondata, in quanto le ipotesi di nullità della notificazio-ne degli atti giudiziari a mezzo p.e.c., previste dall'art. 11 della legge 21gennaio 1994 n° 53, vanno lette in combinato disposto con l'art. 156 delcod. proc. civ., con la conseguenza che ove la notifica, dotata dei requisitiformali indispensabili, abbia raggiunto lo scopo, la nullità non può esserepronunciata.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Nel presente caso, il messaggio p.e.c., pur essendo privo della relazio-ne di notificazione prevista dall'art. 3-bis, quinto comma, della legge n°53/1994, contiene nondimeno il ricorso e la procura e proviene dall'indiriz-zo p.e.c. del difensore che ha assistito il Consorzio nella fase di appello:elementi che hanno sicuramente reso edotti i destinatari (come in effetti èavvenuto) del fatto che si trattava dell'impugnazione proposta avverso lasentenza d'appello.D'altra parte, Generali si è doluta solamente della mancanza, nel mes-saggio p.e.c., della relata di notifica (peraltro presente nel fascicolo d'uffi-cio del pct: file: “[OSCURATO:PERSONA].pdf” e “[OSCURATO:PERSONA] NOTIFICA2.pdf”), ma senza prospettare alcuna lesione del proprio diritto di difesa,che, per contro, appare pienamente esercitato.Giova, da ultimo, osservare che con Cass., sez. II, 18 aprile 2019, n°10841 (con menzione di altro precedente), sebbene in tema di notifica disanzioni amministrative, è stato deciso che qualora la notificazione delverbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo postada un funzionario dell'Amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale esulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra mera irregolarità edè priva di effetti invalidanti, specialmente quando detta notifica abbia rag-giunto il suo scopo: principio che, mutatis mutandis, pare applicabile an-che al caso in esame.Si passa, pertanto, al merito dei motivi.5.- Col primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2935cod. civ. e nullità della sentenza per “omessa e/o insufficiente motivazio-ne”.La Corte avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione (sollevata dalConsorzio) del diritto di Igeco al risarcimento del danno da lucro cessante,sull'erroneo rilievo che l'appaltatore aveva messo in mora il Consorziocommittente con missiva del 28 dicembre 1999, mentre Igeco “avrebbepotuto agire già alla data del 23 agosto 1988, corrispondente all'ultimaNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026missiva di posizione assunta, da essa impresa, dopo le note del 18 maggio1988 ed 8 luglio 1988”.6.- Il motivo è inammissibile sia perché non censura adeguatamente laratio decidendi, sia perché è generico e privo chiarezza.La Corte, infatti, ha osservato che il Tribunale aveva fissato il terminedi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lu-cro cessante al 12 settembre 1990, data della sospensione dei lavori, e loaveva poi ritenuto interrotto in virtù della diffida e messa in mora di Igecodel 28 dicembre 1999 (sentenza pagina 33).Tanto premesso, la Corte ha poi osservato che il primo motivo di ap-pello sul punto aveva genericamente richiamato una missiva del 23 agosto1988 e che il danno era derivato dalla sospensione dei lavori, in attesadella perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria a causa della Sta-zione appaltante.Ora, giusto o sbagliato che fosse il percorso motivazionale della Corte,il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente censurarlo.Per contro, il ricorrente vuole che il termine di decorrenza della pre-scrizione sia fissato al 23 agosto 1988, asserendo – in modo apodittico escarsamente comprensibile – che “l'Impresa avrebbe potuto agire già alladata del 23 agosto 1988, corrispondente all'ultima missiva di posizione as-sunta, da essa impresa, dopo le note del 18 maggio 1988 ed 8 luglio1988” (ricorso pagina 13), aggiungendo – in modo altrettanto generico escarsamente intellegibile – che l'art. 2935 cod. civ. “non può che essereinterpretato nel senso di far coincidere il dies a quo con il momento in cuioggettivamente si manifestano le condizioni necessarie e sufficienti perrendere percettibile alla parte danneggiata la sussistenza dello svantag-gio” (ricorso pagina 14).Peraltro, giova rammentare che la risoluzione del contratto ha effettoretroattivo tra le parti, con la conseguenza che il diritto al risarcimento deldanno (che può essere azionato indipendentemente dalla risoluzione: art.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/20261453 cod. civ.) sorge nel momento in cui si è verificato l'evento derivantedall'inadempimento contrattuale.Nel presente caso, l'evento lesivo (consistente nella perdita dell'utiled'impresa) è stato correttamente ricollegato dalla Corte di merito alla so-spensione dei lavori, disposta al fine di procedere alla variante, che, a suavolta, si rese necessaria onde rimediare alle carenze progettuali del com-mittente.Tale snodo logico, del tutto corretto, non è stato aggredito dal Consor-zio, con la conseguente inammissibilità del motivo.7.- Col secondo mezzo il Consorzio si duole della violazione e dell'er-rata interpretazione dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248, alle-gato F, e della violazione dell'art. 2697 cod. civ.La Corte avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del dannoda lucro cessante liquidandolo nella misura del dieci per cento in baseall'art. 345 della legge n° 2248/1865, applicabile, però, solo nell'ipotesi dirisoluzione dell'appalto unilateralmente disposta dalla PA, e così disappli-cando l'art. 2697 cod. civ.8.- Il motivo è infondato.L'appalto è stato risolto per inadempimento della Stazione appaltante.Le varie norme che nel corso del tempo hanno disciplinato lo sciogli-mento del contratto d'appalto per cause di forza maggiore oppure per vo-lontà o per inadempimento della parte pubblica committente hanno tradi-zionalmente previsto un criterio forfettario di compensazione del lucrocessante dell'appaltatore.L'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248, allegato F, prevede, in-fatti, che nel caso di risoluzione ad nutum dell'appalto l'esecutore delleopere abbia diritto (oltre al pagamento dei lavori eseguiti) al “decimo delloimportare delle opere non eseguite”.L'art. 10, ottavo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 prevedeche in caso di tardiva consegna dei lavori attribuibile alla PA, l'appaltatoreNumero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026può chiedere di recedere dal contratto ed ottenere (in caso di accoglimen-to dell'istanza) il rimborso delle spese sostenute per il contratto (indicatenel precedente art. 9) e “un rimborso delle altre spese da lui effettivamen-te sostenute” ragguagliato ad una percentuale variabile.L'art. 41 dello stesso d.P.R. prevede che nel caso di scioglimento delcontratto ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici (sopra citato),l'appaltatore abbia diritto al pagamento del decimo sulle opere non ese-guite “calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzoche è servito di base al contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammon-tare netto dei lavori eseguiti”.L'art. 25 della legge Merloni, 11 febbraio 1994 n° 109, prevede che“[l]a risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo alpagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei la-vori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto”.Medesima regola è prevista dall'art. 37-septies della stessa legge, peril caso di risoluzione della concessione di lavori pubblici (disciplinata dalloart. 19, secondo comma) per inadempimento del concedente o per revocadella concessione per pubblico interesse: anche in tale ipotesi l'appaltatoreè compensato mediante “un indennizzo, a titolo di risarcimento del man-cato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da ese-guire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla basedel piano economico-finanziario”.Stessa percentuale è prevista dall'art. 132, quinto comma, del d.lgs.12 aprile 2006 n° 163, il quale, nell'ipotesi di risoluzione dell'appalto acausa delle varianti necessarie, stabilisce che “[l]a risoluzione del contrat-to, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori esegui-ti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quat-tro quinti dell'importo del contratto” e dall'art. 134, secondo comma, delcitato d.lgs., per l'ipotesi di recesso della PA dall'appalto.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Regola analoga a quella prevista dall'art. 37-septies della legge Merloniè prevista dall'art. 158 del menzionato d.lgs. n° 163/2006, il quale preve-de che “[q]ualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimentodel soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione permotivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: (…) c) unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 percento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del ser-vizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanzia-rio”.Identica previsione è dettata dall'art. 176, quarto comma, del d.lgs. 18aprile 2016 n° 50 e dall'art. 123 del d.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 per l'ap-palto.La medesima percentuale, sempre pari al dieci per cento, è poi previ-sta da varie norme che disciplinano l'utile dell'appaltatore (ad es. art. 20del d.m. 29 maggio 1895; art. 15 dell'allegato tecnico previsto dall'art. 2-bis, primo comma, del d.lgs. 20 agosto 2002 n° 190; art. 15 dell'allegatoXXI al d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163; art. 32, secondo comma, d.P.R. 5 ot-tobre 2010 n° 207).In conclusione, tenuto conto del complesso delle norme sopra citate, ladecisione della Corte – secondo la quale il danno da lucro cessante, deri-vato dalla mancata esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, “può esserelegittimamente liquidato riconoscendo ‒ in corrispondenza al parametrovalido nel caso di recesso ‒ una percentuale di utile pari al dieci per centodel residuo corrispettivo” (sentenza pagina 34) – appare meritevole diadesione, in quanto la percentuale predetta costituisce un parametro pre-visto dalla legge e diretto a compensare l'appaltatore per l'ipotesi di scio-glimento del contratto non a lui riconducibile.Non sembra, invece, condivisibile il contrario orientamento della giuri-sprudenza amministrativa (Cons. stato, sez. II, 28 maggio 2021, n° 4102,con menzione di altri precedenti), il quale esclude che, nel caso di sciogli-Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026mento dell'appalto non attribuibile all'appaltatore, il parametro del dieciper cento possa essere assunto come criterio di liquidazione della perditadell'utile d'impresa, sul duplice rilievo che il ristoro del pregiudizio ha na-tura non indennitaria, ma risarcitoria, e che esso potrebbe comunque pro-durre in favore dell'impresa un risultato più vantaggioso dello stesso im-piego del capitale, con conseguente mancanza di interesse dell'esecutoredei lavori a provare un danno eventualmente inferiore alla liquidazioneforfettaria.Tale orientamento, infatti, trascura di considerare che l'applicazionedella percentuale sugli utili persi è diretta a tutelare l'appaltatore ed a te-nerlo indenne proprio in ragione del fatto che lo scioglimento contrattualenon è dipeso da lui: evenienza che giustifica l'adozione di un metro mini-male di risarcimento, che peraltro non è fisso ed inderogabile, costituendoun riferimento equitativo per la quantificazione del lucro cessante subitodall'imprenditore.Esso, dunque, può essere disatteso ove l'appaltatore dimostri una per-dita maggiore o la Stazione appaltante una minore (non appaiono inveceinvocabili i precedenti indicati a pagina 34 della sentenza gravata, datoche il tema dell'applicazione del dieci per cento quale criterio risarcitorionon costituiva oggetto di impugnazione).Tale conclusione, infine, si appalesa aderente all'indirizzo giurispruden-ziale già seguito da questa Corte (Cass., sez. I, 1° febbraio 1995 n° 1114e, più recentemente, Cass., sez. I, 2 maggio 2023, n° 11361).9.- Con la terza doglianza, articolata in tre profili, il Consorzio dedu-ce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1458 cod. civ.In base ad un primo profilo (paragrafo III-A del ricorso), la domanda direstituzione degli acconti sul corrispettivo non era stata formulata sullabase della risoluzione del contratto, ma ai sensi dell'art. 3 del d.m. 25 no-vembre 1972, richiamato dalla polizza assicurativa, con la conseguenzache la Corte territoriale avrebbe dovuto far decorrere gli interessi dal 16Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026aprile 1987, data di versamento dell'anticipo, come previsto dalla citatanorma.Stando al secondo profilo (paragrafo III-B del ricorso), la risoluzionedell'appalto avrebbe effetto retroattivo, come previsto dall'art. 1458 cod.civ., senza che abbia alcun rilievo lo stato di buona o malafede della partetenuta alla restituzione, come invece prevedono le norme sulla ripetizionedell'indebito, non richiamate da quelle sulla risoluzione.Secondo un terzo profilo (paragrafo III-C), l'anticipazione sarebbe in-compatibile con lo stato di buona fede dell'appaltatore, ravvisato dallaCorte, dato che quest'ultimo aveva prestato polizza fideiussoria per la re-stituzione: adempimento equivalente alla presa d'atto che l'importo rice-vuto non costituiva un corrispettivo, ma una erogazione provvisoriamentecorrisposta.10.- Il mezzo è infondato.Pur dovendosi registrare una diversità di orientamenti giurisprudenzia-li, il Collegio ritiene di aderire a quello espresso da Cass., sez. I, 20 marzo2018, n° 6911 (sebbene reso in materia di intermediazione finanziaria enon di appalto), a mente del quale la risoluzione del contratto produce uneffetto liberatorio in relazione alle obbligazioni ancora da eseguire ed uneffetto restitutorio in relazione alle prestazioni già eseguite.Il canone cui occorre fare riferimento è, dunque, quello dell'art. 2033cod. civ., con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] genera interessi dal pagamento se l'acci-piens era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se egli era inbuona fede.La buona fede all'atto della ricezione di una anticipazione sul corrispet-tivo, ovviamente, si deve necessariamente presumere, a meno che si ri-tenga – ma la soluzione non appare condivisibile – che i contraenti debba-no sempre considerare l'eventualità di una futura risoluzione contrattuale.Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026Dunque, il credito per la restituzione dell'anticipazione versata dalla PAdoveva essere restituito maggiorato degli interessi legali dalla data delladomanda (come statuito dalla Corte): è, infatti, da tale data che l'appalta-tore non poteva più ritenersi in buona fede nel trattenere la somma pre-detta.D'altra parte, un correttivo al principio previsto dall'art. 2033 cod. civ.(restituzione di quanto percepito indebitamente con interessi dal giornodel pagamento) può essere introdotto – secondo Cass., sez. I, 8 gennaio2025, n° 423 – ove si verifichi una compromissione del sinallagma restitu-torio ed una parte contrattuale sia tenuta a restituire quanto percepito apartire da un momento diverso da quello della controparte, in modo daprovocare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente nei confrontidell'altro.Questa ipotesi, tuttavia, non ricorre assolutamente nel caso di specie,in quanto non vi sono nella fattispecie contrapposte obbligazioni restituto-rie da coordinare sinallagmaticamente, ma vi è invece la sola obbligazionedi Igeco, tenuta a restituire l'acconto ricevuto.Non ha, poi, alcun rilievo il d.m. 25 novembre 1972 (“Disposizioni perla concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitricidi beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ot-tavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal D.P.R. 30 giu-gno 1972, n. 627”), il quale – pur essendo in vigore alla data di iniziodell'esecuzione dell'appalto in ragione delle ripetute proroghe del termineprevisto dall'art. 4 (da ultimo sino al 31 dicembre 1988, ex d.m. 4 dicem-bre 1987) – non era applicabile alla fattispecie, perché la revoca dell'anti-cipazione prevista dall'art. 3 è disciplinata per il caso di irregolare prose-cuzione di un appalto in corso e non per l'ipotesi di sua risoluzione.E tanto meno ha rilievo il fatto che il Consorzio abbia ancorato la do-manda di restituzione all'erroneo richiamo del d.m. citato o che abbiachiesto la decorrenza degli interessi “dalla data del 16 aprile 1987”, ag-Numero registro generale 26137/2021Numero sezionale 2587/2026Numero di raccolta generale 24851/2026Data pubblicazione 30/08/2026giungendo anche “dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giusti-zia”.11.- In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condanna-ta alla rifusione delle spese.Per la liquidazione di esse – fatta in base al valore indeterminabile del-la lite ed al d.m. n° 55 del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai resisten-ti le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno dei resistenti, ineuro 5.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debitoper il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ed oltre adeuro 200,00 per esborsi, quanto agli altri resistenti; oltre – per tutti – alrimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva,se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 24851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris