CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 35490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 Sec(C- ORDINANZA sul ricorso 34566-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PENCO Ombretta, VOLPICELLA Patrizia, FEDELI Manuela, [OSCURATO:PERSONA] Veronica, ROSINI Flavio, STEFANONI Claudia, FREZZA Giulia, tutti elettivamente domiciliati in ROMA al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3279/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26.9.2019, R.G. n. 1359/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle loro domande di declaratoria di nullità e/o di inefficacia dei recessi loro intimati, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo percorsa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di reintegra nei loro posti di lavoro. 2. In esito ad ampia ricostruzione del fatto e disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, la quale illustrava le ragioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 dell'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma, tuttavia non ostativa, per la rappresentatività garantita dai firmatari di tutti i lavoratori interessati. 3. La Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Roma e all'unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate, tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito). Né, infine, potevano ritenersi fungibili le mansioni degli operatori inbound (aventi accesso ai programmi della cliente e dediti ad attività più complessa di risoluzione di problemi della chiamante), quali i lavoratori attuali ricorrenti, assunti con contratto di lavoro subordinato addetti alle divisioni e unità soppresse, e quelle degli operatori outbound, adibiti a ricerche di mercato e rilevazioni statistiche ed essenzialmente reclutati come collaboratori coordinati e continuativi: senza alcuna promiscuità di personale in riferimento ad attività tipologicamente diverse. 4. Con atto notificato il 22.11.2019, i lavoratori indicati in epigrafe ricorrevano per cassazione avverso tale decisione con otto motivi, cui la società resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 2, 3 e 5, e 5, comma 1, L. n. 223/1991, nonché dell'art. 1375 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., per la "Violazione dell'obbligo di informativa e di cristallizzazione dei criteri di scelta nella lettera di avvio della procedura, nonché del principio della fungibilità dei profili professionali nella individuazione e selezione dei lavoratori da porre in esubero. Violazione del principio normativo dell'affidamento e della lealtà e buona fede nella conduzione della trattativa".2. Con il secondo, i ricorrenti deducono "Violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 5 L. n. 223/1991 (violazione dei criteri di scelta anche in riferimento all'area occupazionale ed all'ambito territoriale di comparazione dei lavoratori)" e "Violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 4, comma 9, e dell'art. 5", della stessa legge ("violazione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza di cause giustificatrici dalla deroga dei criteri di scelta anche in riferimento all'area occupazionale ed all'ambito territoriale dei lavoratori"). 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono "Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 4, comma 9, e 5 L. n. 223/1991 (violazione dell'onere della prova e dei criteri di scelta anche in riferimento all'area occupazionale ed all'ambito territoriale di comparazione dai lavoratori di altre sedi)", nonché "Omesso esame, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. in riferimento alla mancanza di prova in ordine alle cause giustificatrici e derogatorie dei criteri di scelta". 4. Con il quarto motivo, essi deducono "Omesso esame, anche sotto il profilo della motivazione apparente, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. in riferimento alla mancanza di prova in ordine alle cause giustificatrici e derogatorie dei criteri di scelta", nonché "Omessa pronuncia e mancata ammissione dei mezzi di prova che con certezza avrebbero dimostrato la fungibilità della posizione del dipendente licenziato". 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 1, L. n. 223/1991, nonché dell'art. 1375 c.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (Violazione del principio della fungibilità dei profili professionali nella individuazione e selezione dei lavoratori indicati nella stessa lettera di avvio della procedura - Violazione del principio normativo dell'affidamento e della lealtà e buona fede nella conduzione della trattativa)", nonché "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 223/1991 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. e dell'accordo sindacale sottoscritto nel dicembre 2016". 6. Con il sesto motivo, deducono "Omesso esame, anche sotto il profilo della motivazione "apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile", nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. in riferimento alle conseguenze dell'applicazione o meno ai lavoratori dell'unità romana dell'accordo sindacale del dicembre 2016". 7. Con il settimo motivo, deducono "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 223/1991 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. e dell'accordo sindacale sottoscritto nel dicembre 2016 (divieto di intese frammentate e separate e natura vincolante e/o derogatoria dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA])". 8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, denunciano "Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell'accordo sindacale nel dicembre 2016 (nullità della seconda procedura di licenziamento collettivo avviata con nota del 5 ottobre 2016 per violazione degli accordi sindacali del 30 e 31 maggio 2016 richiamati dalla L. 223/91)". 9. Tali riassunti motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta ed evidente connessione, sono infondati. 10. Occorre, infatti, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame. 11. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l'accordo che circoscriveva l'ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bound delle altre sedi, in ragione delle commesse trattare, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell'esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti - oltre milleseicento - era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati). E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 - in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro - se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 12. In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiave, dai ricorrenti circa la comunicazione di avvio della procedura. 13. Ogni altra questione deve evidentemente ritenersi assorbita, salve alcune puntualizzazioni in riferimento più specifico al sesto, al settimo ed ottavo motivo. 13.1. Quanto al sesto motivo, i ricorrenti si dolgono del punto in cui la Corte territoriale aveva scritto: <Ove poi si dovesse pervenire alla conclusione che il verbale del 21 dicembre integri un "mancato accordo per l'unità produttiva di Roma" con conseguente applicazione dei criteri di scelta legali, ritiene il Collegio legittima la mancata comparazione con operatori telefonici in bound impiegati negli altri siti aziendali in ragione della inesistenza di una piena fungibilità delle professionalità come ampiamente illustrato in precedenza>. Essi, tuttavia, laddove è chiaramente scritto ( "inesistenza", hanno trascritto il passo riportando il termine "esistenza" (cfr. pag. 49 dell'atto di ricorso). Al netto di tanto, secondo i ricorrenti, tale precipua valutazione del giudice di secondo grado, integrerebbe un "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" oppure una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", pur se nello sviluppo della stessa censura si sostiene piuttosto che "la mancata applicazione dell'accordo del dicembre 2016 alla procedura de qua comporta automaticamente l'applicazione dei criteri di scelta come individuati nella comunicazione di avvio". 13.1.1. Le loro doglianze a riguardo sono senz'altro infondate. Come del resto emerge chiaramente anzitutto dal tenore testuale del passo motivazionale sopra trascritto, esso in parte qua costituisce una ratio decidendi subordinata rispetto a quella esposta in via principale sullo stesso profilo dalla Corte d'appello. Invero, dev'essere a riguardo sottolineato che quest'ultima si era diffusamente impegnata appunto nel qualificare in termini di accordo (e non di mancato accordo) il contenuto del verbale dei giorni 21/22.12.2016 (riportato integralmente nel corpo della sentenza alle pagg. 10-12), secondo quanto motivatamente esplicitato alle pagg. 11-12, dove si assevera essersi in presenza di un "accordo unitario per entrambe le sedi". E, come si vedrà meglio infra nell'esaminare il settimo motivo, tale approdo principale raggiunto dalla Corte capitolina non è stato utilmente censurato dai ricorrenti. Non si rinviene, comunque, alcunché di perplesso, incomprensibile o contraddittorio nel passo di motivazione in questione censurato dai ricorrenti, nel quale la stessa Corte di merito, pur prospettandosi l'ipotesi che il verbale in questione integrasse un "mancato accordo", ma limitatamente all'unità produttiva di Roma, riafferma l' "inesistenza" (e non l'esistenza) "di una piena fungibilità delle professionalità come ampiamente illustrato in precedenza". 14. Nello svolgimento del settimo motivo, si assume "che l'accordo concluso a definizione della procedura Almaviva tradisce una conclusione anomala ed illegittima della procedura stessa in aperta violazione della norma richiamata, in quanto è un dato di fatto incontestabile che l'accordo di cui si parla ha - di fatto - separato e spezzettato i destini dei lavoratori di Roma e dei lavoratori di Napoli che erano destini comuni nella lettera di avvio della procedura e che avrebbero dovuto mantenere tale destino comune anche alla definizione della medesima procedura". Come già accennato, però, i ricorrenti ignorano del tutto la parte motiva (alle pagg. 9-12 della sentenza) dedicata dalla Corte di merito a spiegare, in base ad un'esegesi anzitutto testuale e logico-giuridica del testo del ridetto verbale, perché quest'ultimo recasse un "accordo unitario per entrambe le sedi" interessate, e non già le intese separate e/o spezzettate, di cui discorrono ora i ricorrenti. Peraltro, la stessa Corte, nella parte finale della sua motivazione, volta ad illustrare perché nell'accordo raggiunto non fosse riscontrabile "un comportamento ritorsivo o discriminatorio" di Almaviva oppure "contrario al principio di lealtà e buona fede nella conduzione delle trattative", aveva chiarito anche quanto era avvenuto nei giorni 21/22.12.2016 e come si spiegasse, quindi, "l'attivazione dei licenziamenti per l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma" (cfr. pagg. 13-14 dell'impugnata sentenza). 15. Quanto all'ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti, nel proporre la relativa questione in sede di legittimità, omettono di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, con indicazione specifica dell'atto nel quale detta questione sarebbe stata posta, incorrendo nell'inammissibilità della censura (cfr., ad es., Cass. civ., sez. H, 24.1.2019, n. 2038). 16. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a