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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:44
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0570

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 29 gennaio 2020 ( 1 ) Causa C‑570/18 P HF contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] – Articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea – Molestie psicologiche – Rigetto di una domanda di assistenza – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Accesso ai resoconti di audizione di testimoni – Nozione di “molestia psicologica” – Criteri di valutazione – Presa in considerazione del contesto – Impugnazione incidentale – Ricevibilità»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, HF chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 giugno 2018, HF/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso, da un lato, all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 3 giugno 2016, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l’«AACC») ha respinto la domanda di assistenza presentata da HF e, dall’altro, al risarcimento del danno subito da HF a seguito degli illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] nella trattazione della domanda di assistenza.

2. La presente impugnazione offre alla Corte l’opportunità di confermare una recente giurisprudenza sulla portata del diritto di essere ascoltato prima che l’amministrazione adotti una decisione che arreca pregiudizio ( 3 ) e di precisare gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinati comportamenti configurino molestie psicologiche.

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni vertono sul primo e sul terzo motivo dell’impugnazione principale nonché sull’impugnazione incidentale intentata dal [OSCURATO:PERSONA].

4. Propongo alla Corte di dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale, di accogliere il primo motivo e di respingere il terzo motivo dell’impugnazione principale.

II. Contesto normativo

5. [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea è stato introdotto con il regolamento n. 31 (CEE)/ 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA].

Tale statuto, nella sua versione applicabile alla controversia, (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), al suo articolo 12 bis prevede quanto segue: «1.

Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. (…)

3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. (…)».

6. L’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] così recita: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona e i beni di cui l’agente o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non ne abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile».

III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata A. Fatti

7. I fatti sono stati esposti in dettaglio nella sentenza impugnata ( 4 ).

Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere così riassunti.

8. HF è stata assunta nel 2003 nell’unità Audiovisivi della direzione generale «Comunicazione» del [OSCURATO:PERSONA] ed è rimasta in servizio presso tale unità sino al 2015, ossia per 12 anni.

Eccetto un periodo di circa un anno e mezzo nel corso del quale ella è stata alle dipendenze di una società terza pur lavorando per tale unità, HF è stata direttamente impiegata dal [OSCURATO:PERSONA] e ha lavorato per tale istituzione in qualità, nell’ordine, di agente ausiliario, di agente contrattuale o, ancora, di agente temporaneo.

9. Con lettera dell’11 dicembre 2014, indirizzata al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «segretario generale») e, in copia, al presidente del comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione (in prosieguo: il «comitato consultivo») nonché al Presidente del [OSCURATO:PERSONA] e al direttore generale della direzione generale del «Personale» del segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA], HF ha presentato, in base all’articolo 90, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «domanda di assistenza»).

10. A sostegno di tale domanda, HF lamentava di essere vittima di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], da parte del capo dell’unità Audiovisivi, molestie che si sarebbero concretizzate in condotte, parole e scritti di quest’ultimo, in particolare in occasione di riunioni di servizio.

Ella chiedeva, più precisamente, l’adozione di provvedimenti urgenti per essere immediatamente protetta dal suo presunto molestatore e l’avvio di un’indagine da parte dell’AACC per accertare la reale sussistenza dei fatti.

11. Con lettera del 4 febbraio 2015, il direttore generale del personale ha reso noto ad HF che era stato adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti del capo unità Audiovisivi a suo favore, provvedimento consistente nella riassegnazione di HF all’unità Programma di visite.

12. Con lettera dell’8 dicembre 2015, il direttore generale del personale ha informato HF della sua intenzione di considerare infondata la domanda di assistenza, in esito, segnatamente, all’audizione, da parte del comitato consultivo, del capo unità Audiovisivi e di altri quattordici funzionari e agenti di tale unità.

Egli invitava HF, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a presentare le sue osservazioni.

13. Con lettera del 17 dicembre 2015, HF ha sollecitato la comunicazione della relazione, secondo lei, di «indagine», redatta dal comitato consultivo.

Tale richiesta è stata reiterata con lettera del 5 febbraio 2016.

14. Con lettera del 9 febbraio 2016, il direttore generale del personale ha concesso ad HF un termine, che scadeva il 1 o aprile 2016, per depositare le sue osservazioni scritte.

Inoltre, egli le ha precisato che il comitato consultivo gli aveva inviato solo un parere in cui si concludeva per l’insussistenza di molestie psicologiche.

Al riguardo, sarebbe stato normale che il comitato consultivo non gli avesse comunicato alcuna relazione, come previsto dall’articolo 14 delle norme interne in materia di molestie, perché tale relazione sarebbe redatta dal comitato consultivo solo nei casi in cui il detto comitato accerti l’esistenza di molestie psicologiche.

15. Il 1 o aprile 2016, HF ha depositato le sue osservazioni scritte che davano seguito alle lettere del direttore generale del personale dell’8 dicembre 2015 e del 9 febbraio 2016.

Nelle stesse, pur ribadendo il fatto che i comportamenti del capo unità Audiovisivi nei suoi confronti configuravano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], ella ha in particolare contestato l’affermazione del direttore generale del personale secondo la quale il comitato consultivo non avrebbe redatto alcuna relazione, ai sensi dell’articolo 14 delle norme interne in materia di molestie, ma avrebbe soltanto emesso un parere.

Al riguardo, ella fa valere che il rifiuto, da parte del direttore generale del personale, di comunicarle le intere conclusioni del comitato consultivo violava i suoi diritti della difesa e privava di ogni effetto utile le osservazioni che ella presentava.

16. Con decisione del 3 giugno 2016, il direttore generale del personale, in qualità di AACC, ha respinto la domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione controversa»).

In tale decisione, egli ha asserito, in particolare, che HF era stata informata, in modo esaustivo e dettagliato, dei motivi in base ai quali egli intendeva, alla data dell’8 dicembre 2015, respingere la domanda di assistenza.

Inoltre, secondo tale direttore, da una parte, HF non vantava alcun diritto soggettivo alla comunicazione di una relazione d’indagine, di un parere o di resoconti di audizione dei testimoni redatti dal comitato consultivo.

Dall’altra parte, il suddetto direttore ha mantenuto l’analisi da lui esposta nella lettera dell’8 dicembre 2015 e, pertanto, ha deciso di non riconoscere che la situazione descritta da HF rientrasse nella nozione di molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA].

17. Il 6 settembre 2016, HF ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], un reclamo avverso la decisione impugnata.

A sostegno di tale reclamo, ella faceva valere la violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio, nonché irregolarità nella procedura seguita dal comitato consultivo, errori manifesti di valutazione, la violazione degli articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e la violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine.

18. Con decisione del 4 gennaio 2017, il segretario generale, nella sua qualità di AACC, ha respinto il suddetto reclamo.

19. Per quanto riguarda la doglianza di HF relativa alla mancata comunicazione, da parte dell’AACC, della relazione del comitato consultivo e dei resoconti di audizione dei testimoni, il segretario generale ha in particolare ritenuto che, alla luce della giurisprudenza risultante dalle sentenze Tzirani/Commissione ( 5 )e Cerafogli/BCE ( 6 ), non esistesse alcun obbligo, per l’AACC, di trasmettere tali documenti ad HF, segnatamente in quanto, in seno al [OSCURATO:PERSONA], il comitato consultivo doveva operare nella più grande riservatezza e in quanto i suoi lavori erano segreti.

Orbene, per garantire la libertà di parola di tutti gli intervenienti, soprattutto dei testimoni, sarebbe stato impossibile, per l’AACC, trasmettere tali documenti ad HF.

20. Quanto all’esistenza, nella fattispecie, di un caso di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], il segretario generale ha ammesso che gli elementi addotti da HF potevano costituire atti intenzionali e ripetitivi ai sensi di tale disposizione.

Tuttavia, egli ha considerato quanto segue: «[N]on va dimenticato che il presunto molestatore [è] il superiore gerarchico di [HF].

Orbene, è conforme alla natura delle sue funzioni che un capo unità ricordi ai suoi collaboratori il loro obbligo di ottemperare alle sue istruzioni, di contribuire alla buona collaborazione tra colleghi, di condividere adeguatamente le informazioni utili al lavoro o di dare spiegazioni quando sono stati assenti alle riunioni.

Pertanto, globalmente considerati, i fatti lamentati da [HF] non sembrano configurare una condotta inopportuna da parte di un capo unità nei confronti di un subordinato.

I fatti portano invece a pensare che tale capo unità abbia ritenuto che fosse messa in discussione la sua leadership, il che ha provocato tensioni mentre era necessario intervenire al fine di migliorare il funzionamento del servizio.

La pretesa denigrazione [di HF] di fronte ai suoi colleghi senza possibilità di difendersi è appunto avvenuta in occasione di riunioni aventi lo scopo di parlare del malfunzionamento del servizio.

Le affermazioni attribuite al presunto molestatore, certo incresciose, devono quindi essere riferite a tale contesto di tensione e di malfunzionamento (…)».

B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2017, HF ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa, al risarcimento dell’asserito danno da lei subito a seguito degli illeciti commessi dall’AACC nella trattazione della sua domanda di assistenza e alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

22. A sostegno della sua domanda di annullamento, HF ha fatto valere tre motivi, vertenti, rispettivamente, per quanto riguarda il primo, sulla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio, per quanto riguarda il secondo, su errori procedurali tali da inficiare la procedura seguita dal comitato consultivo in quanto essa sarebbe stata irregolare e, per quanto riguarda il terzo, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine nonché sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA].

23. A sostegno della sua domanda di risarcimento, HF chiede il pagamento di EUR 70000 a titolo di riparazione dell’asserito danno morale da lei subito a seguito degli illeciti commessi dall’AACC nella trattazione della sua domanda di assistenza e di EUR 20000 a titolo di riparazione del danno morale derivante dalle irregolarità che hanno viziato la procedura di indagine, nella fattispecie relativamente ai lavori del comitato consultivo.

Così, secondo HF, l’AACC avrebbe in particolare violato il principio del termine ragionevole nella trattazione della sua domanda di assistenza.

24. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nel suo insieme in quanto infondato.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

25. Con memoria del 10 settembre 2018, HF ha proposto la presente impugnazione contro la sentenza impugnata.

26. Con la sua impugnazione, HF chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, – accordarle il beneficio delle sue conclusioni di primo grado, – annullare la decisione controversa; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del suo danno morale valutato ex aequo et bono nella somma di EUR 90000, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

27. Con la sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare l’impugnazione infondata e – condannare HF alle spese.

28. Con la sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – statuire nel merito al fine di respingere il ricorso e, – condannare HF alle spese.

29. All’udienza, tenutasi il 13 novembre 2019, HF e il [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le rispettive osservazioni orali.

V. Analisi

30. Alla Corte sono state sottoposte due impugnazioni.

A sostegno dell’impugnazione principale, HF deduce tre motivi, di cui solo il primo e il terzo formeranno oggetto delle presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte.

Tali motivi vertono, rispettivamente, su una violazione, da parte del Tribunale, del diritto di essere ascoltato conformemente all’articolo 41 della Carta e su una qualificazione erronea dei fatti da parte dello stesso.

31. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale.

Quest’ultima è fondata su due motivi vertenti, rispettivamente, su due errori di diritto, il primo al punto 81 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trasmettere ad HF il parere del comitato consultivo e, il secondo, al punto 123 della sentenza impugnata, in quanto esso non si è limitato ad un’analisi dell’errore manifesto di valutazione, ma ha operato un’analisi dell’errore semplice di valutazione.

32. Inizierò in un primo momento con l’esame della ricevibilità dell’impugnazione incidentale prima di procedere, in un secondo momento, all’esame del primo e del terzo motivo dell’impugnazione principale.

A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale

33. Ritengo che si debba rilevare d’ufficio la questione della ricevibilità dell’impugnazione incidentale.

34. Infatti, in forza dell’articolo 56, secondo comma, prima frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.

Tale regola, che si applica a tutte le impugnazioni e quindi tanto all’impugnazione principale quanto all’impugnazione incidentale, è rispecchiata, per la prima, all’articolo 169, paragrafo 1, e, per la seconda, all’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Ai sensi di quest’ultima disposizione, le conclusioni dell’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale.

35. Inoltre, ai sensi dell’articolo 58 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese.

36. Per quanto riguarda i primi due capi della domanda dell’impugnazione incidentale, essi sono diretti rispettivamente all’annullamento della sentenza impugnata e al rigetto dell’impugnazione.

37. Constato tuttavia che, con questi due capi della domanda, il [OSCURATO:PERSONA] non cerca di ottenere, conformemente all’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale.

Infatti, al primo punto del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto respinto il ricorso di HF e quindi la domanda di quest’ultima diretta all’annullamento della decisione controversa.

Di conseguenza, lungi dall’essere risultato soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] è risultato vittorioso e i suoi primi due capi della domanda non soddisfano quindi il requisito previsto all’articolo 56, secondo comma, prima frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 7 ).

38. Con i due motivi ( 8 ) fatti valere a sostegno della sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] cerca in realtà di ottenere una sostituzione di motivazione.

39. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere dalla Corte che essa modifichi l’analisi operata dal Tribunale ai punti 81 e 123 della sentenza impugnata, ossia due dei punti della motivazione di tale sentenza.

Orbene, siffatte domande non possono formare oggetto di un’impugnazione principale o incidentale, come risulta dalla giurisprudenza citata alla nota 7 delle presenti conclusioni.

Di conseguenza, esse debbono essere respinte in quanto irricevibili.

40. Rilevo che il [OSCURATO:PERSONA] sembra averlo almeno implicitamente riconosciuto all’udienza dinanzi alla Corte.

In risposta ad un quesito orale di quest’ultima, il [OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato di rinunciare ai suoi primi due capi della domanda.

41. Relativamente al terzo capo della domanda relativo alle spese, esso è irricevibile, dato che un’impugnazione non può vertere unicamente sulle spese così come viene affermato all’articolo 58 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea.

42. Citerò ancora il fatto che, all’udienza dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di essere stato condannato a torto a sopportare un quarto delle spese di HF a seguito dell’errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata e di chiedere, di conseguenza, l’annullamento di tale punto.

43. Oltre al fatto che tale domanda è irricevibile in quanto verte soltanto su un punto della motivazione della sentenza impugnata ( 9 ), essa non può in ogni caso essere accolta, essendo connessa ad una domanda vertente unicamente sull’onere o sull’importo delle spese.

44. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’impugnazione incidentale debba essere respinta in toto, in quanto irricevibile.

B. Sul primo motivo dell’impugnazione principale

45. Con il suo primo motivo, HF fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 87 della sentenza impugnata, che «è senza violare il diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della [Carta], che l’AACC, nella fattispecie, ha rifiutato di trasmettere alla ricorrente i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa».

HF sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta nonché l’articolo 12 bis, paragrafo 1, e l’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA].

Esso si sarebbe altresì contraddetto e non avrebbe validamente motivato la sua posizione.

46. HF sostiene, innanzitutto, che le considerazioni espresse ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata in ordine al diritto di essere ascoltato sulle quali il Tribunale si è fondato per dichiarare che il parere del comitato consultivo avrebbe dovuto esserle comunicato sono applicabili anche alla questione della trasmissione a quest’ultima dei resoconti di audizione.

Dato che il [OSCURATO:PERSONA] si è basato su tali resoconti per adottare la decisione controversa, essi avrebbero dovuto essere comunicati ad HF affinché essa potesse esprimersi utilmente.

47. HF contesta poi la motivazione del Tribunale ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata per giustificare la mancata comunicazione dei resoconti di audizione fondandosi sui due argomenti seguenti.

48. In primo luogo, l’obiettivo di ricondurre la serenità all’interno del servizio, che imporrebbe di mantenere riservati tali resoconti, non potrebbe, secondo HF, essere garantito incondizionatamente senza tener conto dell’altro obiettivo perseguito dall’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], quello di proteggere i funzionari e gli agenti contro le molestie.

49. In secondo luogo, neppure la tutela dell’anonimato dei testimoni, in funzione di questa stessa esigenza di riservatezza, può giustificare la mancata comunicazione dei resoconti di audizione.

Sarebbe stato possibile rendere questi ultimi anonimi, come è del resto avvenuto per quanto riguarda il parere del comitato consultivo.

50. Infine, HF asserisce che il Tribunale si è contraddetto dichiarando che i resoconti di audizione non dovevano esserle trasmessi affermando nel contempo, al punto 89 della sentenza impugnata, che l’AACC ha beneficiato, non soltanto del parere del comitato consultivo – foss’anche succinto – ma anche di tali resoconti i quali fornivano una visione d’insieme e dettagliata della realtà dei fatti contestati.

Secondo HF, il Tribunale ha così riconosciuto l’utilità di detti resoconti per integrare tale parere.

HF aggiunge che dal punto 90 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha altresì riconosciuto che essa aveva addotto nuovi argomenti fondati sui suddetti resoconti.

Ne consegue, secondo HF, che tali argomenti avrebbero dovuto essere considerati tali da avere influenza sulla decisione controversa e che l’annullamento di quest’ultima avrebbe dovuto essere ammesso.

51. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, dal canto suo, che il primo motivo dev’essere respinto e sostiene, in particolare, che l’esigenza di riservatezza costituisce un limite legittimo al diritto di essere ascoltato.

La riservatezza delle testimonianze sarebbe indispensabile perché le persone interessate accettino di testimoniare volontariamente e, pertanto, perché le indagini possano essere condotte a buon fine. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’autore della domanda di assistenza non beneficia di una tutela giuridica così estesa come quella concessa nell’ambito dei diritti della difesa.

52. Ritengo, contrariamente al [OSCURATO:PERSONA], che tale primo motivo sia fondato e che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che tale istituzione non era tenuta a comunicare a HF i resoconti di audizione al fine di ascoltarla utilmente prima di rigettare la sua domanda di assistenza.

53. Esaminerò questo motivo ricordando la portata del diritto di essere ascoltato alla luce dei diritti della difesa e della problematica connessa alla riservatezza delle testimonianze prima di trarre le conclusioni che ne derivano per quanto riguarda la comunicazione dei resoconti di audizione ad HF.

54. Ricordo che il diritto di ogni persona di essere ascoltata è sancito all’articolo 41 della Carta relativo al diritto ad una buona amministrazione.

Quest’ultimo comprende, oltre a tale diritto di essere ascoltato ( 10 ), in particolare il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza ( 11 ), e l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni ( 12 ).

55. Conformemente ad una giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato esiste anche in mancanza di qualsiasi norma interna che lo preveda espressamente e garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente , il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 13 ).

La persona così interessata dev’essere posta in condizione di far valere le proprie osservazioni affinché l’autorità competente sia in grado di tener conto utilmente di tutti gli elementi pertinenti e possa adottare la sua decisione con piena cognizione di causa ( 14 ).

La stessa persona deve poter correggere un errore o far valere taluni elementi che essa ritenga importanti ( 15 ).

56. Sottolineo che il diritto di essere ascoltato forma parte integrante dei diritti della difesa ( 16 ).

Non si debbono quindi contrapporre tali due nozioni sostenendo, al pari del [OSCURATO:PERSONA], che l’autore della domanda di assistenza non beneficia di una tutela giuridica così estesa come quella concessa nell’ambito dei diritti della difesa.

57. Il diritto di essere ascoltato deve pertanto applicarsi qualora l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio ( 17 ) e non è necessario che la persona interessata sia il convenuto o, se del caso, il presunto molestatore per beneficiarne.

58. Ne consegue, come il Tribunale ha del resto correttamente rilevato ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che HF aveva il diritto di essere ascoltata utilmente prima che la decisione controversa, lesiva nei sui confronti, venisse adottata.

59. La Corte ha recentemente applicato la sua giurisprudenza sul diritto di essere ascoltato, nella sentenza OZ/BEI ( 18 ), nell’ambito di una controversia in materia di molestie che coinvolgeva funzionari europei.

60. In tale sentenza, relativa ad una denuncia per molestie sessuali presentata da un’impiegata della Banca europea per gli investimenti, la Corte ha dichiarato che la ricorrente aveva il diritto, al fine di essere in grado di presentare utilmente le proprie osservazioni alla banca prima che essa prendesse una decisione sulla sua denuncia, di essere informata, quanto meno in sintesi, delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni ascoltati nel corso della procedura di indagine.

La Corte ha precisato che ciò valeva nei limiti in cui tali dichiarazioni erano state utilizzate nella relazione consegnata al presidente della Banca europea per gli investimenti e comprendevano raccomandazioni alla luce delle quali quest’ultimo aveva fondato la sua decisione di rigetto della denuncia ( 19 ).

61. Ritengo che tali considerazioni siano pienamente applicabili alla presente causa.

62. Dal momento che i resoconti di audizione sono stati presi in considerazione dall’AACC ai fini dell’adozione della decisione controversa, era necessario che HF potesse esprimersi al loro riguardo.

63. Rimane da determinare se la tutela della riservatezza di tali testimonianze potesse costituire un limite alla comunicazione di tali resoconti.

64. A questo proposito, rilevo che la Corte ha considerato, al punto 57 della sentenza OZ/BEI, che la comunicazione delle dichiarazioni delle persone ascoltate doveva avvenire «nel rispetto degli eventuali legittimi interessi alla riservatezza» ( 20 ).

65. Sottolineo che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, connesso al diritto di essere ascoltato, garantisce il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale.

66. La riservatezza non comporta tuttavia un diritto alla segretezza.

Anche qualora sia gioco la sicurezza dello Stato, la Corte ha riconosciuto la necessità, al fine di salvaguardare i diritti della difesa, di comunicare all’interessato almeno la parte essenziale della motivazione di una decisione ( 21 ).

67. Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’amministrazione può legittimamente prevedere la possibilità di garantire, ai testimoni che accettino di fornire le loro versioni dei fatti controversi in un asserito caso di molestie, che le loro testimonianze resteranno riservate, nei confronti tanto dell’asserito molestatore quanto della presunta vittima, almeno nell’ambito della procedura seguita per la trattazione di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA].

68. Ritengo che i testimoni che accettano di partecipare volontariamente alla procedura di indagine possano infatti desiderare che la loro identità non sia rivelata e che essa non possa essere desunta dai fatti riferiti.

69. Tale preoccupazione mi pare legittima, quali che siano i motivi dei testimoni, e deve essere presa in considerazione, nei limiti del possibile, da parte dell’amministrazione non foss’altro per garantire la partecipazione all’indagine delle persone in grado di fornire informazioni utili all’accertamento dei fatti.

70. Tuttavia, si deve trovare un equilibrio tra l’interesse dei testimoni alla tutela della riservatezza delle loro testimonianze e il diritto dell’autore della domanda di assistenza di esprimere utilmente il suo punto di vista sul loro contenuto.

Quest’ultimo soggetto non può infatti essere privato della conoscenza di elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione di rigetto della sua domanda di assistenza.

71. A tal fine, è possibile ricorrere a talune tecniche quali l’anonimizzazione, oppure, come nella sentenza OZ/BEI, la divulgazione della parte essenziale delle testimonianze sotto forma di sintesi, o ancora, come è avvenuto nel caso di specie in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, la schermatura di talune parti del contenuto di tali testimonianze.

72. Mi sembra che il rispetto della riservatezza avrebbe potuto essere garantito nella presente causa prima che l’AACC adottasse la decisione controversa utilizzando le stesse tecniche di anonimizzazione e di schermatura utilizzate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

73. La comunicazione di una versione dei resoconti resa anonima, in parte solo schermata, come quella ingiunta dal Tribunale, era tanto più importante in quanto il parere del comitato consultivo era succinto.

74. Infatti, da un lato, quest’ultimo era costituito da due sole pagine comprendenti un elenco reso anonimo dei testimoni ascoltati e da tre trattini che descrivevano brevemente il punto di vista del comitato consultivo.

Dall’altro lato, come il Tribunale stesso ha rilevato al punto 89 della sentenza impugnata, tale brevità era compensata dai resoconti di audizione dei testimoni ai quali l’AACC ha potuto far riferimento per ottenere una visione d’insieme e dettagliata della realtà dei fatti.

75. Non è sufficiente, al riguardo, che ad HF sia stata comunicata la motivazione che l’AACC intendeva far valere a sostegno del rigetto della sua domanda di assistenza.

Come HF ha sostenuto all’udienza dinanzi alla Corte, l’obbligo di motivazione della decisione arrecante pregiudizio non può essere confuso con il diritto dell’interessato di essere ascoltato ( 22 ).

Tale diritto richiede che l’autore della domanda di assistenza abbia, inoltre, accesso, nel rispetto della riservatezza, alle testimonianze sulle quali l’AACC si è basata affinché egli possa precisare se gli elementi presi in considerazione nel corso dell’indagine fossero pertinenti e se, a suo parere, si sarebbe dovuto tener conto di altri elementi.

76. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 87 della sentenza impugnata, che nella fattispecie l’AACC non ha violato il diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della Carta, rifiutando di trasmettere ad HF i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa.

Nei limiti in cui la decisione di rigetto della domanda di assistenza di HF arreca pregiudizio a quest’ultima, ritengo che gli elementi sui quali il [OSCURATO:PERSONA] si è fondato per adottare tale decisione, nella fattispecie le audizioni di testimoni, dovessero essere portati a conoscenza dell’interessata, quanto meno in modo anonimo sotto forma di sintesi, affinché quest’ultima potesse essere utilmente ascoltata su tali elementi prima che il [OSCURATO:PERSONA] prendesse una decisione.

Tale errore va considerato idoneo ad aver avuto un’incidenza sulla decisione controversa.

77. Ne discende che il primo motivo di impugnazione dovrebbe essere accolto.

78. Di conseguenza, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata.

79. Benché la fondatezza di questo primo motivo giustifichi di per sé l’annullamento della sentenza impugnata, ritengo che si debba, inoltre, esaminare il terzo motivo dedotto da HF, in quanto esso verte sul merito della controversia e potrebbe costituire, nell’interesse di HF, un secondo motivo di annullamento della sentenza impugnata.

C. Sul terzo motivo dell’impugnazione principale

80. Con il suo terzo motivo, HF fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 12 bis, paragrafi 1 e 3, l’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta concludendo, ai punti 158, 164 e 166 della sentenza impugnata, che il comportamento del capo unità non era illecito e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente respinto, senza commettere errori di valutazione, la sua domanda di assistenza.

Il Tribunale si sarebbe contraddetto e avrebbe espresso valutazioni in contrasto con la sua stessa giurisprudenza.

81. A sostegno di tale motivo, HF si fonda su quattro argomenti che esaminerò nel seguente ordine: innanzitutto, gli argomenti primo e quarto, che ritengo irricevibili in quanto rientrano, a mio modo di vedere, in una valutazione dei fatti, poi il terzo argomento, che considero manifestamente infondato, infine, il secondo argomento che, a mio parere, solleva una questione di diritto che esaminerò più in dettaglio.

82. Con il suo primo argomento, HF sostiene che dalle constatazioni espresse dal Tribunale ai punti 141, 143, 144, 158 e 163 della sentenza impugnata, relative all’utilizzazione da parte del capo unità di un tono inappropriato talora alquanto familiare o poco elaborato, alla sua gestione difficile, se non talora maldestra, di una situazione conflittuale e ai suoi comportamenti particolarmente diretti e senza ambagi, o addirittura sarcastici o caratterizzati persino da una certa aggressività, risulta che il capo unità aveva tenuto un comportamento illecito.

A seguito di tale constatazione, secondo HF, il Tribunale non poteva concludere per l’insussistenza di molestie psicologiche.

83. Rilevo che HF non censura la descrizione dei fatti da parte del Tribunale, ma ne ricava una conclusione diversa.

Ella ritiene che, alla luce della definizione di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], quale ricordata al punto 119 della sentenza impugnata, tale descrizione dovesse necessariamente condurre a constatare molestie psicologiche.

84. A questo proposito, la nozione di molestia psicologica è definita all’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA] come corrispondente ad ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.

Il Tribunale apporta due precisazioni in ordine a tale nozione ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata.

In primo luogo, i termini «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica» implicano che la molestia psicologica dev’essere intesa come un processo che si svolge necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni «intenzionali», in opposizione ad «accidentali».

In secondo luogo, per rientrare in tale nozione, tali azioni devono avere «l’effetto» di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica di una persona.

Non è necessario dimostrare che il presunto molestatore abbia commesso tali azioni con l’intenzione di produrre un simile effetto.

85. Ritengo che tali precisazioni, che ribadiscono una giurisprudenza costante sia del Tribunale che del Tribunale della funzione pubblica ( 23 ), siano del tutto fondate.

86. Sottolineo che non risulta da tale definizione della molestia psicologica che esiste un’automaticità tra l’accertamento di determinati fatti e la constatazione dell’esistenza di una molestia del genere.

Quest’ultima deve, al contrario, risultare da una valutazione minuziosa dei fatti consistente anzitutto nel verificare se i comportamenti censurati, presi singolarmente , permettano di concludere per l’esistenza di una molestia psicologica, poi, eventualmente, ove esaminati globalmente , conducano a una simile constatazione.

87. Orbene, in mancanza di uno snaturamento dei fatti o di un errore manifesto di valutazione, che non viene asserito da HF, spetta al Tribunale, nella fattispecie, valutare se i fatti rilevati costituiscano una molestia psicologica, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA].

La Corte non può sostituire la sua valutazione dei fatti a quella operata dal Tribunale ( 24 ).

88. Per operare tale valutazione, quest’ultimo è tenuto a ricorrere al criterio ricordato, a mio parere giustamente, al punto 121 della sentenza impugnata, secondo il quale la qualificazione come «molestia» è subordinata alla condizione che quest’ultima presenti una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto controverso eccessivo e censurabile ( 25 ).

89. Così, con il suo primo argomento, HF cerca in realtà di ottenere che la Corte escluda la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e vi sostituisca quella propria.

90. Ritengo, di conseguenza, che tale primo argomento sia irricevibile.

91. Con il suo quarto argomento, HF sostiene che, ai punti 156 e 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente escluso che il comportamento del capo unità possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale comportamento riguardava l’insieme dei membri dell’unità e non era diretto solamente contro di lei.

Tale ragionamento del Tribunale sarebbe in contrasto con quello seguito al punto 89 della sentenza Tzirani/Commissione ( 26 ).

92. A mio parere, HF ha interpretato erroneamente i punti 156 e 160 della sentenza impugnata e ha citato impropriamente la sentenza Tzirani/Commissione.

93. Infatti, il Tribunale non ha dedotto dal solo carattere collettivo della minaccia che quest’ultima non potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA].

Pur prendendo in considerazione tale minaccia, esso ha dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che HF aveva pur sempre omesso di provare il carattere effettivo di una minaccia che il capo unità avrebbe specificamente espresso nei suoi confronti quanto al rinnovo del suo contratto di assunzione.

94. Nella sentenza Tzirani/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, «al fine di evitare accuse di molestie psicologiche nei confronti di una persona, il presunto molestatore, anziché porre fine ai comportamenti controversi, potrebbe estendere il suo comportamento ad un numero più esteso di persone, il che è evidentemente assurdo».

Tale Tribunale ha così considerato che una persona non poteva, sotto l’apparenza di una minaccia collettiva rivolta ad un gruppo di persone, dissimulare quello che era in realtà un comportamento mirato nei confronti di una persona in particolare.

Sottolineo, tuttavia, che non ne consegue che ogni critica collettiva sia in realtà una critica rivolta ad una persona specifica.

95. Anche in tale caso, si tratta di una questione di fatti.

Orbene non appare, al punto 156 della sentenza impugnata, il quale fa riferimento al punto 135 di tale sentenza, che il Tribunale li abbia snaturati.

96. Tale quarto argomento deve pertanto, a mio parere, essere respinto in quanto irricevibile, poiché, così come il primo argomento, verte in realtà non su una questione di diritto ma su una valutazione dei fatti da parte del Tribunale.

97. Con il suo terzo argomento, HF sostiene che, ai punti 141 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale qualifica a torto come accidentali determinati gesti e determinati scritti del capo unità.

Orbene, a parere di HF, anche se talune parole possono essere accidentali, ciò non potrebbe materialmente avvenire nel caso di gesti e di scritti.

98. Escludendo questi ultimi dalla nozione di «accidentale», HF propone, a mio modo di vedere, un’interpretazione di tale nozione che non si basa su alcun fondamento.

Così come le parole, il gesto ha un carattere rapido ed effimero che può andare oltre il pensiero.

Lo scritto certamente si colloca in un arco di tempo più lungo, ma nulla impedisce che anch’esso trascenda il pensiero dell’autore.

È appunto per questa ragione che la definizione contenuta all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede sia per i gesti e per gli scritti sia per le parole, che essi debbano concretizzarsi nel tempo, essere ripetitivi o sistematici per poter configurare molestie psicologiche.

99. Con tale argomento, HF intende ottenere, da parte della Corte, una riqualificazione dei gesti e degli scritti del capo unità anziché come «accidentali», come «intenzionali», senza neppure cercare di dimostrare tale affermazione nei fatti.

Detti gesti avrebbero quindi tale qualità per natura.

Per le ragioni esposte al precedente paragrafo delle presenti conclusioni, tale argomento mi appare manifestamente infondato.

100. Con il suo secondo argomento, HF fa valere che il Tribunale si è a torto fondato sul «contesto» esistente nell’unità, ai punti 143, 144, 158 e 159 della sentenza impugnata, mentre le molestie sono vietate senza riserve e senza considerare il contesto.

Tenendo conto di tale «contesto», pur riconoscendo al comportamento del presunto molestatore un carattere quanto meno inappropriato, il Tribunale avrebbe necessariamente violato l’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] così come l’articolo 31 della Carta.

101. Nella sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il contesto nel quale i comportamenti censurati si inseriscono presenta un’importanza capitale.

102. Tale secondo argomento illustra, a mio modo di vedere, la difficoltà che può esistere nel distinguere quanto rientra nella valutazione dei fatti, la quale, eccetto lo snaturamento o l’errore manifesto di valutazione, rientra nell’esclusiva competenza del Tribunale, da quanto costituisce una questione di diritto, la quale può essere sottoposta al sindacato della Corte su impugnazione.

103. Infatti, riferendosi essenzialmente ai fatti della causa, il contesto pone principalmente una questione di valutazione di questi ultimi.

HF ha del resto riconosciuto, all’udienza dinanzi alla Corte, che non era possibile ignorare totalmente il contesto della controversia.

104. Tuttavia, secondo HF, la carenza di organico, il sovraccarico di lavoro, la riorganizzazione del servizio, la cattiva ripartizione delle mansioni nell’unità, non dovrebbero essere considerati.

La loro presa in considerazione equivarrebbe ad aggiungere un fattore non previsto dalla definizione della molestia psicologica, all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe utilizzato al fine di estrarre una condotta inopportuna dalla nozione di molestia psicologica, giustificandola con il contesto in cui essa si inserisce.

105. In quest’ottica, lo stabilire se taluni tipi di fatti possano o meno o in una certa misura soltanto essere presi in considerazione nella valutazione della molestia psicologica solleva, a mio parere, una questione di diritto.

Si tratta, infatti, di determinare se e in che misura il contesto di fatto entri nella qualificazione giuridica della molestia psicologica.

106. A questo proposito, come il Tribunale ha giustamente affermato al punto 123 della sentenza impugnata, è importante sottolineare che la definizione di cui all’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nozione oggettiva che si basa su una «qualificazione contestuale» di atti e di comportamenti di terzi, nella fattispecie di funzionari e di agenti.

La questione di stabilire se una persona sia stata sottoposta ad una situazione di molestie psicologiche richiede, di conseguenza, la valutazione dei comportamenti interessati in un determinato contesto.

107. Pertanto, il giudizio oggettivo sui comportamenti contestati non può essere dato in maniera puramente astratta e quindi prescindendo dal contesto, ma richiede al contrario una valutazione in concreto che tenga conto dell’ambito entro il quale detti comportamenti sono venuti in essere.

Tale interpretazione è corroborata dal criterio ricordato al paragrafo 88 delle presenti conclusioni che fa riferimento ad un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni.

Tale ultima espressione implica, a mio parere, che occorre tener conto del contesto nel quale si inseriscono i comportamenti controversi.

108. La questione che si pone è quella di stabilire quale contesto sia pertinente.

109. Ritengo che si debba distinguere a seconda che il contesto sia esterno al presunto molestatore, nella fattispecie il capo unità, oppure risulti, o addirittura sia provocato, dal comportamento di quest’ultimo.

110. Tra gli esempi di contesto menzionati da HF ed esposti al paragrafo 104 delle presenti conclusioni, occorrerebbe così verificare se la carenza di organico, il sovraccarico di lavoro e la riorganizzazione del servizio siano esterni al capo unità o se, viceversa, la cattiva ripartizione delle mansioni nell’ambito dell’unità gli sia imputabile.

111. Spetta, a mio modo di vedere, al Tribunale verificare l’effettività di tali esempi, stabilire in quale categoria occorra classificarli e quale importanza debba, eventualmente, essere loro attribuita.

112. Nella fattispecie, HF contesta al Tribunale il fatto di essersi riferito al contesto ai punti 143, 144, 158 e 159 della sentenza impugnata.

113. Rilevo che, in tali quattro punti, il Tribunale menziona il «contesto amministrativo difficile», le «difficoltà di funzionamento del servizio in seguito alla ristrutturazione di quest’ultimo» e l’«esistenza di difficoltà organizzative».

114. Ove le difficoltà così rilevate all’interno del servizio fossero dovute alla personalità del capo unità, alla sua eventuale inesperienza o ad una gestione maldestra, esse non potrebbero, a mio parere, servire a giustificare le azioni controverse.

Esse potrebbero al contrario sottolineare il loro carattere eccessivo o illecito e tendere a individuare comportamenti configuranti molestie psicologiche.

115. Ove tali difficoltà trovassero invece la loro causa nella ristrutturazione dell’unità, la quale non era dovuta ad una decisione gestionale contestabile del capo unità, ma poteva apparire come oggettivamente necessaria, esse dovrebbero, a mio parere, essere considerate facenti parte del contesto esterno a quest’ultimo.

Esse potrebbero altresì, se del caso, essere prese in considerazione e svolgere un ruolo più o meno rilevante al fine di valutare il carattere eccessivo o illecito dei comportamenti contestati.

116. Pertanto, ritengo, contrariamente ad HF, che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto facendo riferimento al contesto.

117. Di conseguenza, considero infondato il secondo argomento addotto da HF.

118. Ne deriva, a mio parere, che il terzo motivo dell’impugnazione principale dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

D. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

119. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

120. Così come la Corte ha dichiarato nella sentenza OZ/BEI, ritengo che ciò si verifichi nella presente causa.

Infatti, in tale sentenza la Corte ha ricordato che una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato, giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, tale procedimento potesse avere un esito diverso ( 27 ).

La Corte ha considerato che l’omessa comunicazione di almeno una sintesi delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni ha inevitabilmente influito sia sul contenuto della relazione del comitato d’inchiesta sia su quello della decisione controversa in tale causa, di modo che sia tale relazione, sia tale decisione avrebbero potuto ragionevolmente sfociare in un risultato diverso ( 28 ).

121. Ritengo che si debba considerare che l’omessa comunicazione dei resoconti di audizione di testimoni nella presente causa configuri, da sola, un’irregolarità tale da inficiare in maniera analoga il parere del comitato consultivo e, pertanto, la decisione controversa.

122. Come ho già precisato ai paragrafi 62 e 73 delle presenti conclusioni, tali resoconti sono stati presi in considerazione dall’AACC ai fini dell’adozione della decisione controversa e il loro ruolo è stato tanto più rilevante in quanto il parere era costituito solo da un documento succinto.

123. Vorrei sottolineare, in particolare, che se ad HF fosse stata concessa la possibilità di essere utilmente ascoltata sui vari elementi del contesto, come contenuti nei resoconti di audizione presi in considerazione dall’AACC, non può essere escluso che ad essi sarebbe stato attribuito un valore diverso, tale da indurre l’AACC ad adottare una decisione favorevole alla domanda di assistenza richiesta da HF.

124. Quanto alle conclusioni risarcitorie menzionate al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, ritengo, indipendentemente dal secondo motivo e senza pregiudicarne la fondatezza, che l’annullamento della decisione controversa costituisca un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che HF possa aver subito nel caso di specie.

Le conclusioni risarcitorie dirette ad ottenere il risarcimento di tale danno morale sono pertanto prive di oggetto e non vi è luogo a provvedere al riguardo.

E. Sulle spese

125. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

126. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile, in forza del suo successivo articolo 184, paragrafo 1, al procedimento di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

127. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] è risultato sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni, esso dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da HF, riguardanti, conformemente alle conclusioni di quest’ultima, sia il giudizio di primo grado sia quello di impugnazione.

VI. Conclusione

128. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte: – di respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile; – di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 giugno 2018, HF/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑218/17 , EU:T:2018:393 ) in quanto ha respinto le conclusioni presentate da HF e relative all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 3 giugno 2016, di rigetto della sua domanda di assistenza; – di respingere, per il resto, l’impugnazione; – di annullare la decisione, del 3 giugno 2016, di rigetto della domanda di assistenza di HF; – di respingere, per il resto, il ricorso. – di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da HF, riguardanti sia il giudizio di primo grado sia quello di impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) T‑218/17 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), EU:T:2018:393 . ( 3 ) Sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, in prosieguo: la «sentenza OZ/BEI, EU:C:2019:289 , punto 53 ). ( 4 )

V. punti da 1 a 33 della sentenza impugnata. ( 5 ) Sentenza dell’11 luglio 2013 (F‑46/11; in prosieguo: la «sentenza Tzirani/Commissione, EU:F:2013:115 ). ( 6 ) Sentenza del 23 settembre 2015 ( T‑114/13 P , EU:T:2015:678 ). ( 7 )

V. sentenze del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/Al-Aqsa ( C‑539/10 P e C‑550/10 P , EU:C:2012:711 , punti 43 e 44 ); del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2015:4 , punti da 32 a 34 ); del 21 aprile 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑200/13 P , EU:C:2016:284 , punti 114 e 115 ), nonché del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services ( C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P , EU:C:2018:596 , punti 41 e 42 ). ( 8 )

V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 9 )

V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. ( 11 ) Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. ( 12 ) Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. ( 13 )

V. sentenze del 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a. ( C‑32/95 P , EU:C:1996:402 , punto 21 ); del 18 dicembre 2008, Sopropé ( C‑349/07 , EU:C:2008:746 , punti da 36 a 38 ); del 22 novembre 2012, M. ( C‑277/11 , EU:C:2012:744 , punto 87 ); del 10 settembre 2013, G. e R. (

C‑383/13 PPU

, EU:C:2013:533 , punto 35 ); del 22 ottobre 2013, Sabou ( C‑276/12 , EU:C:2013:678 , punto 38 ); del 5 novembre 2014, Mukarubega ( C‑166/13 , EU:C:2014:2336 , punto 46 ), nonché dell’11 dicembre 2014, Boudjlida ( C‑249/13 , EU:C:2014:2431 , punto 36 ). ( 14 )

V. sentenza del 9 febbraio 2017, M ( C‑560/14 , EU:C:2017:101 , punto 32 ). ( 15 )

V. sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega ( C‑166/13 , EU:C:2014:2336 , punto 47 ). ( 16 )

V. sentenza del 22 novembre 2012, M. ( C‑277/11 , EU:C:2012:744 , punto 82 ). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Sopropé ( C‑349/07 , EU:C:2008:746 , punti 36 e 37 ). ( 18 )

V. nota 3 delle presenti conclusioni.

Rilevo che tale sentenza è stata pronunciata posteriormente alla sentenza impugnata. ( 19 )

V. sentenza OZ/BEI, punto

57. ( 20 )

V. altresì, relativamente al diritto di essere ascoltato in un procedimento che coinvolgeva la Commissione europea, in particolare, sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/90 , EU:C:1991:438 , punto 25 ). ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, ( C‑300/11 , EU:C:2013:363 , punti 64 , 65 e 68 ). ( 22 ) L’obbligo di motivazione costituisce uno degli aspetti del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. ( 23 ) V., in particolare, sentenze del 13 dicembre 2017, HQ/OCVV ( T‑592/16 , non pubblicata, EU:T:2017:897 , punto 101 ); del 17 settembre 2014, CQ/[OSCURATO:PERSONA] ( F‑12/13 , EU:F:2014:214 , punti 76 e 77 ); del 5 giugno 2012, Cantisani/Commissione ( F‑71/10 , EU:F:2012:71 , punto 89 ), nonché del 13 luglio 2018, Curto/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑275/17 , EU:T:2018:479 , punti 76 e 77 ). ( 24 ) Conformemente all’articolo 256 TFUE, le impugnazioni dinanzi alla Corte sono limitate alle questioni di diritto.

La ricorrente in sede di impugnazione non può, di conseguenza, ottenere dalla Corte che quest’ultima sostituisca la sua valutazione a quella del Tribunale.

Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova forniti.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta in quanto tale al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

V. in particolare, sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑618/13 P , EU:C:2017:48 , punto 68 ) e del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion ( C‑150/17 P , EU:C:2018:1014 , punto 79 ). ( 25 ) Questo criterio ribadisce una giurisprudenza costante del Tribunale della funzione pubblica e del Tribunale.

V., in particolare, sentenze del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione ( F‑42/10 , EU:F:2012:64 , punto 65 ); del 17 settembre 2014, CQ/[OSCURATO:PERSONA] ( F‑12/13 , EU:F:2014:214 , punto 78 ), nonché del 13 luglio 2018, Curto/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑275/17 , EU:T:2018:479 , punto 78 ). ( 26 )

V. nota 5 delle presenti conclusioni. ( 27 ) Sentenza OZ/BEI, punto

76. ( 28 ) Sentenza OZ/BEI, punto 78.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0570 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 29 gennaio 2020 ( 1 ) Causa C‑570/18 P HF contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] – Articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea – Molestie psicologiche – Rigetto di una domanda di assistenza – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Accesso ai resoconti di audizione di testimoni – Nozione di “molestia psicologica” – Criteri di valutazione – Presa in considerazione del contesto – Impugnazione incidentale – Ricevibilità» I. Introduzione 1. Con la sua impugnazione, HF chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 giugno 2018, HF/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso, da un lato, all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 3 giugno 2016, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l’«AACC») ha respinto la domanda di assistenza presentata da HF e, dall’altro, al risarcimento del danno subito da HF a seguito degli illeciti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] nella trattazione della domanda di assistenza. 2. La presente impugnazione offre alla Corte l’opportunità di confermare una recente giurisprudenza sulla portata del diritto di essere ascoltato prima che l’amministrazione adotti una decisione che arreca pregiudizio ( 3 ) e di precisare gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinati comportamenti configurino molestie psicologiche. 3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni vertono sul primo e sul terzo motivo dell’impugnazione principale nonché sull’impugnazione incidentale intentata dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Propongo alla Corte di dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale, di accogliere il primo motivo e di respingere il terzo motivo dell’impugnazione principale. II. Contesto normativo 5. [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea è stato introdotto con il regolamento n. 31 (CEE)/ 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tale statuto, nella sua versione applicabile alla controversia, (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), al suo articolo 12 bis prevede quanto segue: «1.   Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. (…) 3.   Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. (…)». 6. L’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] così recita: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona e i beni di cui l’agente o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non ne abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile». III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata A. Fatti 7. I fatti sono stati esposti in dettaglio nella sentenza impugnata ( 4 ). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere così riassunti. 8. HF è stata assunta nel 2003 nell’unità Audiovisivi della direzione generale «Comunicazione» del [OSCURATO:PERSONA] ed è rimasta in servizio presso tale unità sino al 2015, ossia per 12 anni. Eccetto un periodo di circa un anno e mezzo nel corso del quale ella è stata alle dipendenze di una società terza pur lavorando per tale unità, HF è stata direttamente impiegata dal [OSCURATO:PERSONA] e ha lavorato per tale istituzione in qualità, nell’ordine, di agente ausiliario, di agente contrattuale o, ancora, di agente temporaneo. 9. Con lettera dell’11 dicembre 2014, indirizzata al segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «segretario generale») e, in copia, al presidente del comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione (in prosieguo: il «comitato consultivo») nonché al Presidente del [OSCURATO:PERSONA] e al direttore generale della direzione generale del «Personale» del segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA], HF ha presentato, in base all’articolo 90, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «domanda di assistenza»). 10. A sostegno di tale domanda, HF lamentava di essere vittima di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], da parte del capo dell’unità Audiovisivi, molestie che si sarebbero concretizzate in condotte, parole e scritti di quest’ultimo, in particolare in occasione di riunioni di servizio. Ella chiedeva, più precisamente, l’adozione di provvedimenti urgenti per essere immediatamente protetta dal suo presunto molestatore e l’avvio di un’indagine da parte dell’AACC per accertare la reale sussistenza dei fatti. 11. Con lettera del 4 febbraio 2015, il direttore generale del personale ha reso noto ad HF che era stato adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti del capo unità Audiovisivi a suo favore, provvedimento consistente nella riassegnazione di HF all’unità Programma di visite. 12. Con lettera dell’8 dicembre 2015, il direttore generale del personale ha informato HF della sua intenzione di considerare infondata la domanda di assistenza, in esito, segnatamente, all’audizione, da parte del comitato consultivo, del capo unità Audiovisivi e di altri quattordici funzionari e agenti di tale unità. Egli invitava HF, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a presentare le sue osservazioni. 13. Con lettera del 17 dicembre 2015, HF ha sollecitato la comunicazione della relazione, secondo lei, di «indagine», redatta dal comitato consultivo. Tale richiesta è stata reiterata con lettera del 5 febbraio 2016. 14. Con lettera del 9 febbraio 2016, il direttore generale del personale ha concesso ad HF un termine, che scadeva il 1 o aprile 2016, per depositare le sue osservazioni scritte. Inoltre, egli le ha precisato che il comitato consultivo gli aveva inviato solo un parere in cui si concludeva per l’insussistenza di molestie psicologiche. Al riguardo, sarebbe stato normale che il comitato consultivo non gli avesse comunicato alcuna relazione, come previsto dall’articolo 14 delle norme interne in materia di molestie, perché tale relazione sarebbe redatta dal comitato consultivo solo nei casi in cui il detto comitato accerti l’esistenza di molestie psicologiche. 15. Il 1 o aprile 2016, HF ha depositato le sue osservazioni scritte che davano seguito alle lettere del direttore generale del personale dell’8 dicembre 2015 e del 9 febbraio 2016. Nelle stesse, pur ribadendo il fatto che i comportamenti del capo unità Audiovisivi nei suoi confronti configuravano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], ella ha in particolare contestato l’affermazione del direttore generale del personale secondo la quale il comitato consultivo non avrebbe redatto alcuna relazione, ai sensi dell’articolo 14 delle norme interne in materia di molestie, ma avrebbe soltanto emesso un parere. Al riguardo, ella fa valere che il rifiuto, da parte del direttore generale del personale, di comunicarle le intere conclusioni del comitato consultivo violava i suoi diritti della difesa e privava di ogni effetto utile le osservazioni che ella presentava. 16. Con decisione del 3 giugno 2016, il direttore generale del personale, in qualità di AACC, ha respinto la domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione controversa»). In tale decisione, egli ha asserito, in particolare, che HF era stata informata, in modo esaustivo e dettagliato, dei motivi in base ai quali egli intendeva, alla data dell’8 dicembre 2015, respingere la domanda di assistenza. Inoltre, secondo tale direttore, da una parte, HF non vantava alcun diritto soggettivo alla comunicazione di una relazione d’indagine, di un parere o di resoconti di audizione dei testimoni redatti dal comitato consultivo. Dall’altra parte, il suddetto direttore ha mantenuto l’analisi da lui esposta nella lettera dell’8 dicembre 2015 e, pertanto, ha deciso di non riconoscere che la situazione descritta da HF rientrasse nella nozione di molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA]. 17. Il 6 settembre 2016, HF ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], un reclamo avverso la decisione impugnata. A sostegno di tale reclamo, ella faceva valere la violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio, nonché irregolarità nella procedura seguita dal comitato consultivo, errori manifesti di valutazione, la violazione degli articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e la violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine. 18. Con decisione del 4 gennaio 2017, il segretario generale, nella sua qualità di AACC, ha respinto il suddetto reclamo. 19. Per quanto riguarda la doglianza di HF relativa alla mancata comunicazione, da parte dell’AACC, della relazione del comitato consultivo e dei resoconti di audizione dei testimoni, il segretario generale ha in particolare ritenuto che, alla luce della giurisprudenza risultante dalle sentenze Tzirani/Commissione ( 5 )e Cerafogli/BCE ( 6 ), non esistesse alcun obbligo, per l’AACC, di trasmettere tali documenti ad HF, segnatamente in quanto, in seno al [OSCURATO:PERSONA], il comitato consultivo doveva operare nella più grande riservatezza e in quanto i suoi lavori erano segreti. Orbene, per garantire la libertà di parola di tutti gli intervenienti, soprattutto dei testimoni, sarebbe stato impossibile, per l’AACC, trasmettere tali documenti ad HF. 20. Quanto all’esistenza, nella fattispecie, di un caso di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], il segretario generale ha ammesso che gli elementi addotti da HF potevano costituire atti intenzionali e ripetitivi ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, egli ha considerato quanto segue: «[N]on va dimenticato che il presunto molestatore [è] il superiore gerarchico di [HF]. Orbene, è conforme alla natura delle sue funzioni che un capo unità ricordi ai suoi collaboratori il loro obbligo di ottemperare alle sue istruzioni, di contribuire alla buona collaborazione tra colleghi, di condividere adeguatamente le informazioni utili al lavoro o di dare spiegazioni quando sono stati assenti alle riunioni. Pertanto, globalmente considerati, i fatti lamentati da [HF] non sembrano configurare una condotta inopportuna da parte di un capo unità nei confronti di un subordinato. I fatti portano invece a pensare che tale capo unità abbia ritenuto che fosse messa in discussione la sua leadership, il che ha provocato tensioni mentre era necessario intervenire al fine di migliorare il funzionamento del servizio. La pretesa denigrazione [di HF] di fronte ai suoi colleghi senza possibilità di difendersi è appunto avvenuta in occasione di riunioni aventi lo scopo di parlare del malfunzionamento del servizio. Le affermazioni attribuite al presunto molestatore, certo incresciose, devono quindi essere riferite a tale contesto di tensione e di malfunzionamento (…)». B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 21. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2017, HF ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa, al risarcimento dell’asserito danno da lei subito a seguito degli illeciti commessi dall’AACC nella trattazione della sua domanda di assistenza e alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22. A sostegno della sua domanda di annullamento, HF ha fatto valere tre motivi, vertenti, rispettivamente, per quanto riguarda il primo, sulla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio, per quanto riguarda il secondo, su errori procedurali tali da inficiare la procedura seguita dal comitato consultivo in quanto essa sarebbe stata irregolare e, per quanto riguarda il terzo, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine nonché sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello [OSCURATO:PERSONA]. 23. A sostegno della sua domanda di risarcimento, HF chiede il pagamento di EUR 70000 a titolo di riparazione dell’asserito danno morale da lei subito a seguito degli illeciti commessi dall’AACC nella trattazione della sua domanda di assistenza e di EUR 20000 a titolo di riparazione del danno morale derivante dalle irregolarità che hanno viziato la procedura di indagine, nella fattispecie relativamente ai lavori del comitato consultivo. Così, secondo HF, l’AACC avrebbe in particolare violato il principio del termine ragionevole nella trattazione della sua domanda di assistenza. 24. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nel suo insieme in quanto infondato. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 25. Con memoria del 10 settembre 2018, HF ha proposto la presente impugnazione contro la sentenza impugnata. 26. Con la sua impugnazione, HF chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, – accordarle il beneficio delle sue conclusioni di primo grado, – annullare la decisione controversa; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del suo danno morale valutato ex aequo et bono nella somma di EUR 90000, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio. 27. Con la sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare l’impugnazione infondata e – condannare HF alle spese. 28. Con la sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – statuire nel merito al fine di respingere il ricorso e, – condannare HF alle spese. 29. All’udienza, tenutasi il 13 novembre 2019, HF e il [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le rispettive osservazioni orali. V. Analisi 30. Alla Corte sono state sottoposte due impugnazioni. A sostegno dell’impugnazione principale, HF deduce tre motivi, di cui solo il primo e il terzo formeranno oggetto delle presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte. Tali motivi vertono, rispettivamente, su una violazione, da parte del Tribunale, del diritto di essere ascoltato conformemente all’articolo 41 della Carta e su una qualificazione erronea dei fatti da parte dello stesso. 31. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale. Quest’ultima è fondata su due motivi vertenti, rispettivamente, su due errori di diritto, il primo al punto 81 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trasmettere ad HF il parere del comitato consultivo e, il secondo, al punto 123 della sentenza impugnata, in quanto esso non si è limitato ad un’analisi dell’errore manifesto di valutazione, ma ha operato un’analisi dell’errore semplice di valutazione. 32. Inizierò in un primo momento con l’esame della ricevibilità dell’impugnazione incidentale prima di procedere, in un secondo momento, all’esame del primo e del terzo motivo dell’impugnazione principale. A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale 33. Ritengo che si debba rilevare d’ufficio la questione della ricevibilità dell’impugnazione incidentale. 34. Infatti, in forza dell’articolo 56, secondo comma, prima frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tale regola, che si applica a tutte le impugnazioni e quindi tanto all’impugnazione principale quanto all’impugnazione incidentale, è rispecchiata, per la prima, all’articolo 169, paragrafo 1, e, per la seconda, all’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le conclusioni dell’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale. 35. Inoltre, ai sensi dell’articolo 58 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. 36. Per quanto riguarda i primi due capi della domanda dell’impugnazione incidentale, essi sono diretti rispettivamente all’annullamento della sentenza impugnata e al rigetto dell’impugnazione. 37. Constato tuttavia che, con questi due capi della domanda, il [OSCURATO:PERSONA] non cerca di ottenere, conformemente all’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale. Infatti, al primo punto del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto respinto il ricorso di HF e quindi la domanda di quest’ultima diretta all’annullamento della decisione controversa. Di conseguenza, lungi dall’essere risultato soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] è risultato vittorioso e i suoi primi due capi della domanda non soddisfano quindi il requisito previsto all’articolo 56, secondo comma, prima frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 7 ). 38. Con i due motivi ( 8 ) fatti valere a sostegno della sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] cerca in realtà di ottenere una sostituzione di motivazione. 39. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere dalla Corte che essa modifichi l’analisi operata dal Tribunale ai punti 81 e 123 della sentenza impugnata, ossia due dei punti della motivazione di tale sentenza. Orbene, siffatte domande non possono formare oggetto di un’impugnazione principale o incidentale, come risulta dalla giurisprudenza citata alla nota 7 delle presenti conclusioni. Di conseguenza, esse debbono essere respinte in quanto irricevibili. 40. Rilevo che il [OSCURATO:PERSONA] sembra averlo almeno implicitamente riconosciuto all’udienza dinanzi alla Corte. In risposta ad un quesito orale di quest’ultima, il [OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato di rinunciare ai suoi primi due capi della domanda. 41. Relativamente al terzo capo della domanda relativo alle spese, esso è irricevibile, dato che un’impugnazione non può vertere unicamente sulle spese così come viene affermato all’articolo 58 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea. 42. Citerò ancora il fatto che, all’udienza dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di essere stato condannato a torto a sopportare un quarto delle spese di HF a seguito dell’errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata e di chiedere, di conseguenza, l’annullamento di tale punto. 43. Oltre al fatto che tale domanda è irricevibile in quanto verte soltanto su un punto della motivazione della sentenza impugnata ( 9 ), essa non può in ogni caso essere accolta, essendo connessa ad una domanda vertente unicamente sull’onere o sull’importo delle spese. 44. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’impugnazione incidentale debba essere respinta in toto, in quanto irricevibile. B. Sul primo motivo dell’impugnazione principale 45. Con il suo primo motivo, HF fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 87 della sentenza impugnata, che «è senza violare il diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della [Carta], che l’AACC, nella fattispecie, ha rifiutato di trasmettere alla ricorrente i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa». HF sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta nonché l’articolo 12 bis, paragrafo 1, e l’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA]. Esso si sarebbe altresì contraddetto e non avrebbe validamente motivato la sua posizione. 46. HF sostiene, innanzitutto, che le considerazioni espresse ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata in ordine al diritto di essere ascoltato sulle quali il Tribunale si è fondato per dichiarare che il parere del comitato consultivo avrebbe dovuto esserle comunicato sono applicabili anche alla questione della trasmissione a quest’ultima dei resoconti di audizione. Dato che il [OSCURATO:PERSONA] si è basato su tali resoconti per adottare la decisione controversa, essi avrebbero dovuto essere comunicati ad HF affinché essa potesse esprimersi utilmente. 47. HF contesta poi la motivazione del Tribunale ai punti da 83 a 85 della sentenza impugnata per giustificare la mancata comunicazione dei resoconti di audizione fondandosi sui due argomenti seguenti. 48. In primo luogo, l’obiettivo di ricondurre la serenità all’interno del servizio, che imporrebbe di mantenere riservati tali resoconti, non potrebbe, secondo HF, essere garantito incondizionatamente senza tener conto dell’altro obiettivo perseguito dall’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA], quello di proteggere i funzionari e gli agenti contro le molestie. 49. In secondo luogo, neppure la tutela dell’anonimato dei testimoni, in funzione di questa stessa esigenza di riservatezza, può giustificare la mancata comunicazione dei resoconti di audizione. Sarebbe stato possibile rendere questi ultimi anonimi, come è del resto avvenuto per quanto riguarda il parere del comitato consultivo. 50. Infine, HF asserisce che il Tribunale si è contraddetto dichiarando che i resoconti di audizione non dovevano esserle trasmessi affermando nel contempo, al punto 89 della sentenza impugnata, che l’AACC ha beneficiato, non soltanto del parere del comitato consultivo – foss’anche succinto – ma anche di tali resoconti i quali fornivano una visione d’insieme e dettagliata della realtà dei fatti contestati. Secondo HF, il Tribunale ha così riconosciuto l’utilità di detti resoconti per integrare tale parere. HF aggiunge che dal punto 90 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha altresì riconosciuto che essa aveva addotto nuovi argomenti fondati sui suddetti resoconti. Ne consegue, secondo HF, che tali argomenti avrebbero dovuto essere considerati tali da avere influenza sulla decisione controversa e che l’annullamento di quest’ultima avrebbe dovuto essere ammesso. 51. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, dal canto suo, che il primo motivo dev’essere respinto e sostiene, in particolare, che l’esigenza di riservatezza costituisce un limite legittimo al diritto di essere ascoltato. La riservatezza delle testimonianze sarebbe indispensabile perché le persone interessate accettino di testimoniare volontariamente e, pertanto, perché le indagini possano essere condotte a buon fine. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’autore della domanda di assistenza non beneficia di una tutela giuridica così estesa come quella concessa nell’ambito dei diritti della difesa. 52. Ritengo, contrariamente al [OSCURATO:PERSONA], che tale primo motivo sia fondato e che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che tale istituzione non era tenuta a comunicare a HF i resoconti di audizione al fine di ascoltarla utilmente prima di rigettare la sua domanda di assistenza. 53. Esaminerò questo motivo ricordando la portata del diritto di essere ascoltato alla luce dei diritti della difesa e della problematica connessa alla riservatezza delle testimonianze prima di trarre le conclusioni che ne derivano per quanto riguarda la comunicazione dei resoconti di audizione ad HF. 54. Ricordo che il diritto di ogni persona di essere ascoltata è sancito all’articolo 41 della Carta relativo al diritto ad una buona amministrazione. Quest’ultimo comprende, oltre a tale diritto di essere ascoltato ( 10 ), in particolare il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza ( 11 ), e l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni ( 12 ). 55. Conformemente ad una giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato esiste anche in mancanza di qualsiasi norma interna che lo preveda espressamente e garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente , il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 13 ). La persona così interessata dev’essere posta in condizione di far valere le proprie osservazioni affinché l’autorità competente sia in grado di tener conto utilmente di tutti gli elementi pertinenti e possa adottare la sua decisione con piena cognizione di causa ( 14 ). La stessa persona deve poter correggere un errore o far valere taluni elementi che essa ritenga importanti ( 15 ). 56. Sottolineo che il diritto di essere ascoltato forma parte integrante dei diritti della difesa ( 16 ). Non si debbono quindi contrapporre tali due nozioni sostenendo, al pari del [OSCURATO:PERSONA], che l’autore della domanda di assistenza non beneficia di una tutela giuridica così estesa come quella concessa nell’ambito dei diritti della difesa. 57. Il diritto di essere ascoltato deve pertanto applicarsi qualora l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio ( 17 ) e non è necessario che la persona interessata sia il convenuto o, se del caso, il presunto molestatore per beneficiarne. 58. Ne consegue, come il Tribunale ha del resto correttamente rilevato ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che HF aveva il diritto di essere ascoltata utilmente prima che la decisione controversa, lesiva nei sui confronti, venisse adottata. 59. La Corte ha recentemente applicato la sua giurisprudenza sul diritto di essere ascoltato, nella sentenza OZ/BEI ( 18 ), nell’ambito di una controversia in materia di molestie che coinvolgeva funzionari europei. 60. In tale sentenza, relativa ad una denuncia per molestie sessuali presentata da un’impiegata della Banca europea per gli investimenti, la Corte ha dichiarato che la ricorrente aveva il diritto, al fine di essere in grado di presentare utilmente le proprie osservazioni alla banca prima che essa prendesse una decisione sulla sua denuncia, di essere informata, quanto meno in sintesi, delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni ascoltati nel corso della procedura di indagine. La Corte ha precisato che ciò valeva nei limiti in cui tali dichiarazioni erano state utilizzate nella relazione consegnata al presidente della Banca europea per gli investimenti e comprendevano raccomandazioni alla luce delle quali quest’ultimo aveva fondato la sua decisione di rigetto della denuncia ( 19 ). 61. Ritengo che tali considerazioni siano pienamente applicabili alla presente causa. 62. Dal momento che i resoconti di audizione sono stati presi in considerazione dall’AACC ai fini dell’adozione della decisione controversa, era necessario che HF potesse esprimersi al loro riguardo. 63. Rimane da determinare se la tutela della riservatezza di tali testimonianze potesse costituire un limite alla comunicazione di tali resoconti. 64. A questo proposito, rilevo che la Corte ha considerato, al punto 57 della sentenza OZ/BEI, che la comunicazione delle dichiarazioni delle persone ascoltate doveva avvenire «nel rispetto degli eventuali legittimi interessi alla riservatezza» ( 20 ). 65. Sottolineo che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, connesso al diritto di essere ascoltato, garantisce il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale. 66. La riservatezza non comporta tuttavia un diritto alla segretezza. Anche qualora sia gioco la sicurezza dello Stato, la Corte ha riconosciuto la necessità, al fine di salvaguardare i diritti della difesa, di comunicare all’interessato almeno la parte essenziale della motivazione di una decisione ( 21 ). 67. Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’amministrazione può legittimamente prevedere la possibilità di garantire, ai testimoni che accettino di fornire le loro versioni dei fatti controversi in un asserito caso di molestie, che le loro testimonianze resteranno riservate, nei confronti tanto dell’asserito molestatore quanto della presunta vittima, almeno nell’ambito della procedura seguita per la trattazione di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA]. 68. Ritengo che i testimoni che accettano di partecipare volontariamente alla procedura di indagine possano infatti desiderare che la loro identità non sia rivelata e che essa non possa essere desunta dai fatti riferiti. 69. Tale preoccupazione mi pare legittima, quali che siano i motivi dei testimoni, e deve essere presa in considerazione, nei limiti del possibile, da parte dell’amministrazione non foss’altro per garantire la partecipazione all’indagine delle persone in grado di fornire informazioni utili all’accertamento dei fatti. 70. Tuttavia, si deve trovare un equilibrio tra l’interesse dei testimoni alla tutela della riservatezza delle loro testimonianze e il diritto dell’autore della domanda di assistenza di esprimere utilmente il suo punto di vista sul loro contenuto. Quest’ultimo soggetto non può infatti essere privato della conoscenza di elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione di rigetto della sua domanda di assistenza. 71. A tal fine, è possibile ricorrere a talune tecniche quali l’anonimizzazione, oppure, come nella sentenza OZ/BEI, la divulgazione della parte essenziale delle testimonianze sotto forma di sintesi, o ancora, come è avvenuto nel caso di specie in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, la schermatura di talune parti del contenuto di tali testimonianze. 72. Mi sembra che il rispetto della riservatezza avrebbe potuto essere garantito nella presente causa prima che l’AACC adottasse la decisione controversa utilizzando le stesse tecniche di anonimizzazione e di schermatura utilizzate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. 73. La comunicazione di una versione dei resoconti resa anonima, in parte solo schermata, come quella ingiunta dal Tribunale, era tanto più importante in quanto il parere del comitato consultivo era succinto. 74. Infatti, da un lato, quest’ultimo era costituito da due sole pagine comprendenti un elenco reso anonimo dei testimoni ascoltati e da tre trattini che descrivevano brevemente il punto di vista del comitato consultivo. Dall’altro lato, come il Tribunale stesso ha rilevato al punto 89 della sentenza impugnata, tale brevità era compensata dai resoconti di audizione dei testimoni ai quali l’AACC ha potuto far riferimento per ottenere una visione d’insieme e dettagliata della realtà dei fatti. 75. Non è sufficiente, al riguardo, che ad HF sia stata comunicata la motivazione che l’AACC intendeva far valere a sostegno del rigetto della sua domanda di assistenza. Come HF ha sostenuto all’udienza dinanzi alla Corte, l’obbligo di motivazione della decisione arrecante pregiudizio non può essere confuso con il diritto dell’interessato di essere ascoltato ( 22 ). Tale diritto richiede che l’autore della domanda di assistenza abbia, inoltre, accesso, nel rispetto della riservatezza, alle testimonianze sulle quali l’AACC si è basata affinché egli possa precisare se gli elementi presi in considerazione nel corso dell’indagine fossero pertinenti e se, a suo parere, si sarebbe dovuto tener conto di altri elementi. 76. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 87 della sentenza impugnata, che nella fattispecie l’AACC non ha violato il diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della Carta, rifiutando di trasmettere ad HF i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa. Nei limiti in cui la decisione di rigetto della domanda di assistenza di HF arreca pregiudizio a quest’ultima, ritengo che gli elementi sui quali il [OSCURATO:PERSONA] si è fondato per adottare tale decisione, nella fattispecie le audizioni di testimoni, dovessero essere portati a conoscenza dell’interessata, quanto meno in modo anonimo sotto forma di sintesi, affinché quest’ultima potesse essere utilmente ascoltata su tali elementi prima che il [OSCURATO:PERSONA] prendesse una decisione. Tale errore va considerato idoneo ad aver avuto un’incidenza sulla decisione controversa. 77. Ne discende che il primo motivo di impugnazione dovrebbe essere accolto. 78. Di conseguenza, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. 79. Benché la fondatezza di questo primo motivo giustifichi di per sé l’annullamento della sentenza impugnata, ritengo che si debba, inoltre, esaminare il terzo motivo dedotto da HF, in quanto esso verte sul merito della controversia e potrebbe costituire, nell’interesse di HF, un secondo motivo di annullamento della sentenza impugnata. C. Sul terzo motivo dell’impugnazione principale 80. Con il suo terzo motivo, HF fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 12 bis, paragrafi 1 e 3, l’articolo 24 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta concludendo, ai punti 158, 164 e 166 della sentenza impugnata, che il comportamento del capo unità non era illecito e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente respinto, senza commettere errori di valutazione, la sua domanda di assistenza. Il Tribunale si sarebbe contraddetto e avrebbe espresso valutazioni in contrasto con la sua stessa giurisprudenza. 81. A sostegno di tale motivo, HF si fonda su quattro argomenti che esaminerò nel seguente ordine: innanzitutto, gli argomenti primo e quarto, che ritengo irricevibili in quanto rientrano, a mio modo di vedere, in una valutazione dei fatti, poi il terzo argomento, che considero manifestamente infondato, infine, il secondo argomento che, a mio parere, solleva una questione di diritto che esaminerò più in dettaglio. 82. Con il suo primo argomento, HF sostiene che dalle constatazioni espresse dal Tribunale ai punti 141, 143, 144, 158 e 163 della sentenza impugnata, relative all’utilizzazione da parte del capo unità di un tono inappropriato talora alquanto familiare o poco elaborato, alla sua gestione difficile, se non talora maldestra, di una situazione conflittuale e ai suoi comportamenti particolarmente diretti e senza ambagi, o addirittura sarcastici o caratterizzati persino da una certa aggressività, risulta che il capo unità aveva tenuto un comportamento illecito. A seguito di tale constatazione, secondo HF, il Tribunale non poteva concludere per l’insussistenza di molestie psicologiche. 83. Rilevo che HF non censura la descrizione dei fatti da parte del Tribunale, ma ne ricava una conclusione diversa. Ella ritiene che, alla luce della definizione di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], quale ricordata al punto 119 della sentenza impugnata, tale descrizione dovesse necessariamente condurre a constatare molestie psicologiche. 84. A questo proposito, la nozione di molestia psicologica è definita all’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA] come corrispondente ad ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. Il Tribunale apporta due precisazioni in ordine a tale nozione ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata. In primo luogo, i termini «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica» implicano che la molestia psicologica dev’essere intesa come un processo che si svolge necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni «intenzionali», in opposizione ad «accidentali». In secondo luogo, per rientrare in tale nozione, tali azioni devono avere «l’effetto» di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica di una persona. Non è necessario dimostrare che il presunto molestatore abbia commesso tali azioni con l’intenzione di produrre un simile effetto. 85. Ritengo che tali precisazioni, che ribadiscono una giurisprudenza costante sia del Tribunale che del Tribunale della funzione pubblica ( 23 ), siano del tutto fondate. 86. Sottolineo che non risulta da tale definizione della molestia psicologica che esiste un’automaticità tra l’accertamento di determinati fatti e la constatazione dell’esistenza di una molestia del genere. Quest’ultima deve, al contrario, risultare da una valutazione minuziosa dei fatti consistente anzitutto nel verificare se i comportamenti censurati, presi singolarmente , permettano di concludere per l’esistenza di una molestia psicologica, poi, eventualmente, ove esaminati globalmente , conducano a una simile constatazione. 87. Orbene, in mancanza di uno snaturamento dei fatti o di un errore manifesto di valutazione, che non viene asserito da HF, spetta al Tribunale, nella fattispecie, valutare se i fatti rilevati costituiscano una molestia psicologica, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte non può sostituire la sua valutazione dei fatti a quella operata dal Tribunale ( 24 ). 88. Per operare tale valutazione, quest’ultimo è tenuto a ricorrere al criterio ricordato, a mio parere giustamente, al punto 121 della sentenza impugnata, secondo il quale la qualificazione come «molestia» è subordinata alla condizione che quest’ultima presenti una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto controverso eccessivo e censurabile ( 25 ). 89. Così, con il suo primo argomento, HF cerca in realtà di ottenere che la Corte escluda la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e vi sostituisca quella propria. 90. Ritengo, di conseguenza, che tale primo argomento sia irricevibile. 91. Con il suo quarto argomento, HF sostiene che, ai punti 156 e 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente escluso che il comportamento del capo unità possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale comportamento riguardava l’insieme dei membri dell’unità e non era diretto solamente contro di lei. Tale ragionamento del Tribunale sarebbe in contrasto con quello seguito al punto 89 della sentenza Tzirani/Commissione ( 26 ). 92. A mio parere, HF ha interpretato erroneamente i punti 156 e 160 della sentenza impugnata e ha citato impropriamente la sentenza Tzirani/Commissione. 93. Infatti, il Tribunale non ha dedotto dal solo carattere collettivo della minaccia che quest’ultima non potesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA]. Pur prendendo in considerazione tale minaccia, esso ha dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che HF aveva pur sempre omesso di provare il carattere effettivo di una minaccia che il capo unità avrebbe specificamente espresso nei suoi confronti quanto al rinnovo del suo contratto di assunzione. 94. Nella sentenza Tzirani/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che, «al fine di evitare accuse di molestie psicologiche nei confronti di una persona, il presunto molestatore, anziché porre fine ai comportamenti controversi, potrebbe estendere il suo comportamento ad un numero più esteso di persone, il che è evidentemente assurdo». Tale Tribunale ha così considerato che una persona non poteva, sotto l’apparenza di una minaccia collettiva rivolta ad un gruppo di persone, dissimulare quello che era in realtà un comportamento mirato nei confronti di una persona in particolare. Sottolineo, tuttavia, che non ne consegue che ogni critica collettiva sia in realtà una critica rivolta ad una persona specifica. 95. Anche in tale caso, si tratta di una questione di fatti. Orbene non appare, al punto 156 della sentenza impugnata, il quale fa riferimento al punto 135 di tale sentenza, che il Tribunale li abbia snaturati. 96. Tale quarto argomento deve pertanto, a mio parere, essere respinto in quanto irricevibile, poiché, così come il primo argomento, verte in realtà non su una questione di diritto ma su una valutazione dei fatti da parte del Tribunale. 97. Con il suo terzo argomento, HF sostiene che, ai punti 141 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale qualifica a torto come accidentali determinati gesti e determinati scritti del capo unità. Orbene, a parere di HF, anche se talune parole possono essere accidentali, ciò non potrebbe materialmente avvenire nel caso di gesti e di scritti. 98. Escludendo questi ultimi dalla nozione di «accidentale», HF propone, a mio modo di vedere, un’interpretazione di tale nozione che non si basa su alcun fondamento. Così come le parole, il gesto ha un carattere rapido ed effimero che può andare oltre il pensiero. Lo scritto certamente si colloca in un arco di tempo più lungo, ma nulla impedisce che anch’esso trascenda il pensiero dell’autore. È appunto per questa ragione che la definizione contenuta all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede sia per i gesti e per gli scritti sia per le parole, che essi debbano concretizzarsi nel tempo, essere ripetitivi o sistematici per poter configurare molestie psicologiche. 99. Con tale argomento, HF intende ottenere, da parte della Corte, una riqualificazione dei gesti e degli scritti del capo unità anziché come «accidentali», come «intenzionali», senza neppure cercare di dimostrare tale affermazione nei fatti. Detti gesti avrebbero quindi tale qualità per natura. Per le ragioni esposte al precedente paragrafo delle presenti conclusioni, tale argomento mi appare manifestamente infondato. 100. Con il suo secondo argomento, HF fa valere che il Tribunale si è a torto fondato sul «contesto» esistente nell’unità, ai punti 143, 144, 158 e 159 della sentenza impugnata, mentre le molestie sono vietate senza riserve e senza considerare il contesto. Tenendo conto di tale «contesto», pur riconoscendo al comportamento del presunto molestatore un carattere quanto meno inappropriato, il Tribunale avrebbe necessariamente violato l’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA] così come l’articolo 31 della Carta. 101. Nella sua comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il contesto nel quale i comportamenti censurati si inseriscono presenta un’importanza capitale. 102. Tale secondo argomento illustra, a mio modo di vedere, la difficoltà che può esistere nel distinguere quanto rientra nella valutazione dei fatti, la quale, eccetto lo snaturamento o l’errore manifesto di valutazione, rientra nell’esclusiva competenza del Tribunale, da quanto costituisce una questione di diritto, la quale può essere sottoposta al sindacato della Corte su impugnazione. 103. Infatti, riferendosi essenzialmente ai fatti della causa, il contesto pone principalmente una questione di valutazione di questi ultimi. HF ha del resto riconosciuto, all’udienza dinanzi alla Corte, che non era possibile ignorare totalmente il contesto della controversia. 104. Tuttavia, secondo HF, la carenza di organico, il sovraccarico di lavoro, la riorganizzazione del servizio, la cattiva ripartizione delle mansioni nell’unità, non dovrebbero essere considerati. La loro presa in considerazione equivarrebbe ad aggiungere un fattore non previsto dalla definizione della molestia psicologica, all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe utilizzato al fine di estrarre una condotta inopportuna dalla nozione di molestia psicologica, giustificandola con il contesto in cui essa si inserisce. 105. In quest’ottica, lo stabilire se taluni tipi di fatti possano o meno o in una certa misura soltanto essere presi in considerazione nella valutazione della molestia psicologica solleva, a mio parere, una questione di diritto. Si tratta, infatti, di determinare se e in che misura il contesto di fatto entri nella qualificazione giuridica della molestia psicologica. 106. A questo proposito, come il Tribunale ha giustamente affermato al punto 123 della sentenza impugnata, è importante sottolineare che la definizione di cui all’articolo 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nozione oggettiva che si basa su una «qualificazione contestuale» di atti e di comportamenti di terzi, nella fattispecie di funzionari e di agenti. La questione di stabilire se una persona sia stata sottoposta ad una situazione di molestie psicologiche richiede, di conseguenza, la valutazione dei comportamenti interessati in un determinato contesto. 107. Pertanto, il giudizio oggettivo sui comportamenti contestati non può essere dato in maniera puramente astratta e quindi prescindendo dal contesto, ma richiede al contrario una valutazione in concreto che tenga conto dell’ambito entro il quale detti comportamenti sono venuti in essere. Tale interpretazione è corroborata dal criterio ricordato al paragrafo 88 delle presenti conclusioni che fa riferimento ad un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni. Tale ultima espressione implica, a mio parere, che occorre tener conto del contesto nel quale si inseriscono i comportamenti controversi. 108. La questione che si pone è quella di stabilire quale contesto sia pertinente. 109. Ritengo che si debba distinguere a seconda che il contesto sia esterno al presunto molestatore, nella fattispecie il capo unità, oppure risulti, o addirittura sia provocato, dal comportamento di quest’ultimo. 110. Tra gli esempi di contesto menzionati da HF ed esposti al paragrafo 104 delle presenti conclusioni, occorrerebbe così verificare se la carenza di organico, il sovraccarico di lavoro e la riorganizzazione del servizio siano esterni al capo unità o se, viceversa, la cattiva ripartizione delle mansioni nell’ambito dell’unità gli sia imputabile. 111. Spetta, a mio modo di vedere, al Tribunale verificare l’effettività di tali esempi, stabilire in quale categoria occorra classificarli e quale importanza debba, eventualmente, essere loro attribuita. 112. Nella fattispecie, HF contesta al Tribunale il fatto di essersi riferito al contesto ai punti 143, 144, 158 e 159 della sentenza impugnata. 113. Rilevo che, in tali quattro punti, il Tribunale menziona il «contesto amministrativo difficile», le «difficoltà di funzionamento del servizio in seguito alla ristrutturazione di quest’ultimo» e l’«esistenza di difficoltà organizzative». 114. Ove le difficoltà così rilevate all’interno del servizio fossero dovute alla personalità del capo unità, alla sua eventuale inesperienza o ad una gestione maldestra, esse non potrebbero, a mio parere, servire a giustificare le azioni controverse. Esse potrebbero al contrario sottolineare il loro carattere eccessivo o illecito e tendere a individuare comportamenti configuranti molestie psicologiche. 115. Ove tali difficoltà trovassero invece la loro causa nella ristrutturazione dell’unità, la quale non era dovuta ad una decisione gestionale contestabile del capo unità, ma poteva apparire come oggettivamente necessaria, esse dovrebbero, a mio parere, essere considerate facenti parte del contesto esterno a quest’ultimo. Esse potrebbero altresì, se del caso, essere prese in considerazione e svolgere un ruolo più o meno rilevante al fine di valutare il carattere eccessivo o illecito dei comportamenti contestati. 116. Pertanto, ritengo, contrariamente ad HF, che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto facendo riferimento al contesto. 117. Di conseguenza, considero infondato il secondo argomento addotto da HF. 118. Ne deriva, a mio parere, che il terzo motivo dell’impugnazione principale dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. D. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 119. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 120. Così come la Corte ha dichiarato nella sentenza OZ/BEI, ritengo che ciò si verifichi nella presente causa. Infatti, in tale sentenza la Corte ha ricordato che una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato, giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, tale procedimento potesse avere un esito diverso ( 27 ). La Corte ha considerato che l’omessa comunicazione di almeno una sintesi delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni ha inevitabilmente influito sia sul contenuto della relazione del comitato d’inchiesta sia su quello della decisione controversa in tale causa, di modo che sia tale relazione, sia tale decisione avrebbero potuto ragionevolmente sfociare in un risultato diverso ( 28 ). 121. Ritengo che si debba considerare che l’omessa comunicazione dei resoconti di audizione di testimoni nella presente causa configuri, da sola, un’irregolarità tale da inficiare in maniera analoga il parere del comitato consultivo e, pertanto, la decisione controversa. 122. Come ho già precisato ai paragrafi 62 e 73 delle presenti conclusioni, tali resoconti sono stati presi in considerazione dall’AACC ai fini dell’adozione della decisione controversa e il loro ruolo è stato tanto più rilevante in quanto il parere era costituito solo da un documento succinto. 123. Vorrei sottolineare, in particolare, che se ad HF fosse stata concessa la possibilità di essere utilmente ascoltata sui vari elementi del contesto, come contenuti nei resoconti di audizione presi in considerazione dall’AACC, non può essere escluso che ad essi sarebbe stato attribuito un valore diverso, tale da indurre l’AACC ad adottare una decisione favorevole alla domanda di assistenza richiesta da HF. 124. Quanto alle conclusioni risarcitorie menzionate al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, ritengo, indipendentemente dal secondo motivo e senza pregiudicarne la fondatezza, che l’annullamento della decisione controversa costituisca un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che HF possa aver subito nel caso di specie. Le conclusioni risarcitorie dirette ad ottenere il risarcimento di tale danno morale sono pertanto prive di oggetto e non vi è luogo a provvedere al riguardo. E. Sulle spese 125. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 126. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile, in forza del suo successivo articolo 184, paragrafo 1, al procedimento di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 127. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] è risultato sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni, esso dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da HF, riguardanti, conformemente alle conclusioni di quest’ultima, sia il giudizio di primo grado sia quello di impugnazione. VI. Conclusione 128. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte: – di respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile; – di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 giugno 2018, HF/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑218/17 , EU:T:2018:393 ) in quanto ha respinto le conclusioni presentate da HF e relative all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 3 giugno 2016, di rigetto della sua domanda di assistenza; – di respingere, per il resto, l’impugnazione; – di annullare la decisione, del 3 giugno 2016, di rigetto della domanda di assistenza di HF; – di respingere, per il resto, il ricorso. – di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da HF, riguardanti sia il giudizio di primo grado sia quello di impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) T‑218/17 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), EU:T:2018:393 . ( 3 ) Sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, in prosieguo: la «sentenza OZ/BEI, EU:C:2019:289 , punto 53 ). ( 4 ) V. punti da 1 a 33 della sentenza impugnata. ( 5 ) Sentenza dell’11 luglio 2013 (F‑46/11; in prosieguo: la «sentenza Tzirani/Commissione, EU:F:2013:115 ). ( 6 ) Sentenza del 23 settembre 2015 ( T‑114/13 P , EU:T:2015:678 ). ( 7 ) V. sentenze del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/Al-Aqsa ( C‑539/10 P e C‑550/10 P , EU:C:2012:711 , punti 43 e 44 ); del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2015:4 , punti da 32 a 34 ); del 21 aprile 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑200/13 P , EU:C:2016:284 , punti 114 e 115 ), nonché del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services ( C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P , EU:C:2018:596 , punti 41 e 42 ). ( 8 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni. ( 9 ) V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. ( 11 ) Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. ( 12 ) Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. ( 13 ) V. sentenze del 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a. ( C‑32/95 P , EU:C:1996:402 , punto 21 ); del 18 dicembre 2008, Sopropé ( C‑349/07 , EU:C:2008:746 , punti da 36 a 38 ); del 22 novembre 2012, M. ( C‑277/11 , EU:C:2012:744 , punto 87 ); del 10 settembre 2013, G. e R. ( C‑383/13 PPU , EU:C:2013:533 , punto 35 ); del 22 ottobre 2013, Sabou ( C‑276/12 , EU:C:2013:678 , punto 38 ); del 5 novembre 2014, Mukarubega ( C‑166/13 , EU:C:2014:2336 , punto 46 ), nonché dell’11 dicembre 2014, Boudjlida ( C‑249/13 , EU:C:2014:2431 , punto 36 ). ( 14 ) V. sentenza del 9 febbraio 2017, M ( C‑560/14 , EU:C:2017:101 , punto 32 ). ( 15 ) V. sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega ( C‑166/13 , EU:C:2014:2336 , punto 47 ). ( 16 ) V. sentenza del 22 novembre 2012, M. ( C‑277/11 , EU:C:2012:744 , punto 82 ). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Sopropé ( C‑349/07 , EU:C:2008:746 , punti 36 e 37 ). ( 18 ) V. nota 3 delle presenti conclusioni. Rilevo che tale sentenza è stata pronunciata posteriormente alla sentenza impugnata. ( 19 ) V. sentenza OZ/BEI, punto 57. ( 20 ) V. altresì, relativamente al diritto di essere ascoltato in un procedimento che coinvolgeva la Commissione europea, in particolare, sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/90 , EU:C:1991:438 , punto 25 ). ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, ( C‑300/11 , EU:C:2013:363 , punti 64 , 65 e 68 ). ( 22 ) L’obbligo di motivazione costituisce uno degli aspetti del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. ( 23 ) V., in particolare, sentenze del 13 dicembre 2017, HQ/OCVV ( T‑592/16 , non pubblicata, EU:T:2017:897 , punto 101 ); del 17 settembre 2014, CQ/[OSCURATO:PERSONA] ( F‑12/13 , EU:F:2014:214 , punti 76 e 77 ); del 5 giugno 2012, Cantisani/Commissione ( F‑71/10 , EU:F:2012:71 , punto 89 ), nonché del 13 luglio 2018, Curto/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑275/17 , EU:T:2018:479 , punti 76 e 77 ). ( 24 ) Conformemente all’articolo 256 TFUE, le impugnazioni dinanzi alla Corte sono limitate alle questioni di diritto. La ricorrente in sede di impugnazione non può, di conseguenza, ottenere dalla Corte che quest’ultima sostituisca la sua valutazione a quella del Tribunale. Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova forniti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta in quanto tale al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione. V. in particolare, sentenze del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( C‑618/13 P , EU:C:2017:48 , punto 68 ) e del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion ( C‑150/17 P , EU:C:2018:1014 , punto 79 ). ( 25 ) Questo criterio ribadisce una giurisprudenza costante del Tribunale della funzione pubblica e del Tribunale. V., in particolare, sentenze del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione ( F‑42/10 , EU:F:2012:64 , punto 65 ); del 17 settembre 2014, CQ/[OSCURATO:PERSONA] ( F‑12/13 , EU:F:2014:214 , punto 78 ), nonché del 13 luglio 2018, Curto/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑275/17 , EU:T:2018:479 , punto 78 ). ( 26 ) V. nota 5 delle presenti conclusioni. ( 27 ) Sentenza OZ/BEI, punto 76. ( 28 ) Sentenza OZ/BEI, punto 78.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris