CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMArra' c -To avviso alle partiù udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di concor- dato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto - che contesta la pena inflitta - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in di- scussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale ed inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accerta- mento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 lu