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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04429/2024

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a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata è generico ed indeterminato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione che ha sottoposto ad adeguato scrutinio il gravarne difensivo in punto di responsabilità e pena, esponendo compiutamente le ragioni che giustificano la reiezione, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorn:?nte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata è generico ed indeterminato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione che ha sottoposto ad adeguato scrutinio il gravarne difensivo in punto di responsabilità e pena, esponendo compiutamente le ragioni che giustificano la reiezione, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorn:?nte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04429/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris