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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21973/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PAVIAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Pavia in funzione di giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] CURAMI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'ordine di esecuzione SIEP 102/2020 emesso dal Procuratore della Repubblica di Pavia, come emendato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'immediata scarcerazione del predetto in attesa che il Giudice di Sorveglianza provveda sull'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di ammissione al regime di detenzione domiciliare.

1.1. Il provvedimento si fonda sul presupposto che ad un primo ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero di Pavia il 13/02/2020 (per una pena complessiva espianda superiore ai due di reclusione), e per il quale era inutilmente trascorso il periodo di sospensione, era seguito un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena espianda in anni 1, mesi 11»giorni 5 di reclusione,oltre multa; il Procuratore di Pavia aveva quindi, il 12/11/21, proceduto alla rettifica dell'ordine di esecuzione in tal senso; il 22/11/2021 il condannato aveva avanzato istanza al giudice dell'esecuzione affinchè ordinasse al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione; il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza sul presupposto che il provvedimento di rettifica da parte del pubblico ministero dovesse ritenersi quale emissione di nuovo ordine di esecuzione; il 01/12/2021 la difesa del condannato presentava istanza di ammissione al regime di detenzione domiciliare; il Procuratore di Pavia respingeva la successiva istanza di scarcerazione ritenendo ormai già decorsi i termini per proporre istanze di detenzione alternative.

1.2. Osservava il giudice dell'esecuzione nell'impugnato provvedimento che il primo ordine di esecuzione - in relazione al quale effettivamente i termini di sospensione dovevano ritenersi scaduti - recasse una pena espianda errata e superiore ai due anni, e che solo dopo aver emendato tale errore la difesa ha potuto esercitare il diritto di avanzare istanza di ammissione alla detenzione domiciliare; concludeva osservando come l'ordine di esecuzione SIIEP 102/2020 emesso dal pubblico ministero di Pavia il 13/02/2020 dovesse pertanto ritenersi sospeso ab origine e che l'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di detenzione domiciliare formulata dal condannato fosse tempestiva.

Conseguentemente ordinava l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in attesa che il Giudice di Sorveglianza provveda sull'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di ammissione al regime di detenzione domiciliare.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia l denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

2.1. Il Procuratore ricorrente osserva in particolare che il provvedimento impugnato è contraddittorio in quanto il giudice dell'esecuzione si era già espresso sul precedente incidente di esecuzione del 22/11/2021, ritenendolo inammissibile; osservava poi come l'errore nel calcolo della pena non potesse riverberare effetti sulla revoca della sospensione dell'esec:uzione, già correttamente disposta per mancata presentazione di istanze da parte del condannato con riferimento all'ordine di esecuzione emesso il 13/02/2020.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

La decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, di sospensione dell'ordine di esecuzione SIEP 102/2020, emesso dal Procuratore della Repubblica di Pavia appare infatti corretta.

Lo stesso Procuratore ricorrente, nel ripercorrere i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] NIJAHEDI, ha, correttamente, evidenziato come questa Suprema Corte di cessazione avesse accolto il ricorso proposto dal condannato avverso il provvedimento emesso dal giudice che aveva respinto un primo incidente di esecuzione volto ad ottenere la rettifica della quantificazione della pena di cui all'ordine di esecuzione SIEP 102/2020.

Proprio in forza di detta decisione, dapprima il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato la pena espianda da parte del [OSCURATO:PERSONA] in anni 1,mesi 11 ( giorni 5 di reclusione oltre multa, e quindi lo stesso Pubblico Ministero aveva rettificato nel medesimo senso l'originario ordine di esecuzione.

A fronte quindi della, pacifica, erroneità (in punto di quantificazione della pena espianda) dell'originario ordine di esecuzione e della rideterminazione della pena in misura tale da consentire al condannato di esercitare una facoltà prima preclusa e di richiedere la detenzione domiciliare, deve ritenersi che la correzione dell'entità della pena espianda (inferiore ai due anni) da parte del PM costituisca una nuovo ordine di esecuzione, da cui far decorrere nuovamente i termini per la richiesta di misure alternative alla detenzione.Deve conseguentemente ritenersi corretta la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione che, sul presupposto della tempestività dell'istanza di detenzione domiciliare avanzata dal condannato con riferimento all'ordine di esecuzione emendato, ha disposto la sospensione del medesimo in attesa delle determinazioni del competente Tribunale di Sorve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PAVIAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Pavia in funzione di giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] CURAMI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'ordine di esecuzione SIEP 102/2020 emesso dal Procuratore della Repubblica di Pavia, come emendato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'immediata scarcerazione del predetto in attesa che il Giudice di Sorveglianza provveda sull'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di ammissione al regime di detenzione domiciliare. 1.1. Il provvedimento si fonda sul presupposto che ad un primo ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero di Pavia il 13/02/2020 (per una pena complessiva espianda superiore ai due di reclusione), e per il quale era inutilmente trascorso il periodo di sospensione, era seguito un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena espianda in anni 1, mesi 11»giorni 5 di reclusione,oltre multa; il Procuratore di Pavia aveva quindi, il 12/11/21, proceduto alla rettifica dell'ordine di esecuzione in tal senso; il 22/11/2021 il condannato aveva avanzato istanza al giudice dell'esecuzione affinchè ordinasse al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione; il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza sul presupposto che il provvedimento di rettifica da parte del pubblico ministero dovesse ritenersi quale emissione di nuovo ordine di esecuzione; il 01/12/2021 la difesa del condannato presentava istanza di ammissione al regime di detenzione domiciliare; il Procuratore di Pavia respingeva la successiva istanza di scarcerazione ritenendo ormai già decorsi i termini per proporre istanze di detenzione alternative. 1.2. Osservava il giudice dell'esecuzione nell'impugnato provvedimento che il primo ordine di esecuzione - in relazione al quale effettivamente i termini di sospensione dovevano ritenersi scaduti - recasse una pena espianda errata e superiore ai due anni, e che solo dopo aver emendato tale errore la difesa ha potuto esercitare il diritto di avanzare istanza di ammissione alla detenzione domiciliare; concludeva osservando come l'ordine di esecuzione SIIEP 102/2020 emesso dal pubblico ministero di Pavia il 13/02/2020 dovesse pertanto ritenersi sospeso ab origine e che l'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di detenzione domiciliare formulata dal condannato fosse tempestiva. Conseguentemente ordinava l'immediata scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in attesa che il Giudice di Sorveglianza provveda sull'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di ammissione al regime di detenzione domiciliare.2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia l denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. 2.1. Il Procuratore ricorrente osserva in particolare che il provvedimento impugnato è contraddittorio in quanto il giudice dell'esecuzione si era già espresso sul precedente incidente di esecuzione del 22/11/2021, ritenendolo inammissibile; osservava poi come l'errore nel calcolo della pena non potesse riverberare effetti sulla revoca della sospensione dell'esec:uzione, già correttamente disposta per mancata presentazione di istanze da parte del condannato con riferimento all'ordine di esecuzione emesso il 13/02/2020. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. La decisione adottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, di sospensione dell'ordine di esecuzione SIEP 102/2020, emesso dal Procuratore della Repubblica di Pavia appare infatti corretta. Lo stesso Procuratore ricorrente, nel ripercorrere i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] NIJAHEDI, ha, correttamente, evidenziato come questa Suprema Corte di cessazione avesse accolto il ricorso proposto dal condannato avverso il provvedimento emesso dal giudice che aveva respinto un primo incidente di esecuzione volto ad ottenere la rettifica della quantificazione della pena di cui all'ordine di esecuzione SIEP 102/2020. Proprio in forza di detta decisione, dapprima il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato la pena espianda da parte del [OSCURATO:PERSONA] in anni 1,mesi 11 ( giorni 5 di reclusione oltre multa, e quindi lo stesso Pubblico Ministero aveva rettificato nel medesimo senso l'originario ordine di esecuzione. A fronte quindi della, pacifica, erroneità (in punto di quantificazione della pena espianda) dell'originario ordine di esecuzione e della rideterminazione della pena in misura tale da consentire al condannato di esercitare una facoltà prima preclusa e di richiedere la detenzione domiciliare, deve ritenersi che la correzione dell'entità della pena espianda (inferiore ai due anni) da parte del PM costituisca una nuovo ordine di esecuzione, da cui far decorrere nuovamente i termini per la richiesta di misure alternative alla detenzione.Deve conseguentemente ritenersi corretta la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione che, sul presupposto della tempestività dell'istanza di detenzione domiciliare avanzata dal condannato con riferimento all'ordine di esecuzione emendato, ha disposto la sospensione del medesimo in attesa delle determinazioni del competente Tribunale di Sorve
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