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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 03409/2026

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorson. 14981-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difes a da ll ’ Avvocat o VINCENZO OPERAMOLLAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L; nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la SENTENZA N. 951 /202 5 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 20 / 6 /20 25; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il pubblico ministero, con ricorso del 20/9/2024, ha chiesto al t ribunale di Trani di dichiarare l ’ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l ’ incompetenza per territorio del tribunale di Trani, per essere, in realtà,competente il tribunale di Roma,dove era situata la sede legale della società.

1.3. Il tribunale di Trani, con sentenza del 13/3/2025, ha dichiarato l ’ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

1.4. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenutoche l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente era infondata sul rilievo che: - la competenza territoriale per l’apertura della liquidazione giudiziale spetta, ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.c.i.i., al tribunale del luogo in cui si trovava la sede principale dell’impresa, ovvero il luogo nel quale effettivamente si svolge l’attività direttiva ed amministrativa; - tale sede, nel caso di specie, si trova a Canosa di Puglia, dove era ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimentodella sede sociale, aveva continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente; - la sede legale in Roma, invece, si presenta solo come un mero recapito, in mancanza di una concreta struttura operativa, tanto che la Guardia di Finanza di Roma, recatasi sul posto , non ha riscontratola presenza di un depositario delle scritture contabili .

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo avverso tale sentenza lamenta ndo che il tribunale, in violazione dell ’ art. 27, comma 2 , c.c.i.i. e dell ’ art. 3 del Regolamento UE2015/848, aveva ritenuto il superamento della presunzione di cui all’art. 27, comma 2, cit.,ed insistendo, per contro, sull’effettività della propria sede a Roma e sulla mancanza di prove in senso contrario.

Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6

2.2. Secondo la reclamante, infatti, il t ribunale di Trani aveva erroneamente ritenuto di superare la presunzione prevista dall’art. 27, comma 2 , c.c.i.i. e d all ’ art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848, senza tener minimamente conto delfatto che: - la società , come emerge dalle fatture allegate, si era avvalsa dei servizi di domiciliazione, di segreteria e di ricezione della posta forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - l’approvazione dei bilanci riferiti agli esercizi 2022 e 2023 era avvenuta nel corso d i assemblee che si sono riunit e presso la sede legale della società, sita in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 259; -la reclamante ave va, pertanto, effettivamente svolto a Romala propria attività decisionale e gestoria; - l a presunzione di coincidenza con la sede di Roma risultante dal r egistro delle imprese non poteva, per contro, ritenersi superata dalla mera e unica circostanzadell’inoltro di due comunicazioni IVA da parte del precedente consulente della società, in difetto di qualsivoglia indagine istruttoria volta a stabilire la pretesa fittizietà del trasferimento, non spettando alla società resistente la prova della coincidenza tra il centroeffettivo dei propri affari e la nuova ubicazione della sede sociale.

2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che la censura sollevata dal reclamante fosse priva di fondamento.

2.4. La corte, in particolare, ha, tra l’altro,ritenuto che: - la sede legale della società è stata trasferita da Canosa di Puglia a Roma con delibera assembleare del 22/9/2022 ; - l’indirizzo di Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 259, tuttavia, corrisponde alla sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale offre, tra l’altro, servizi di domiciliazione della sede legale e della posta; -di tali servizi si è avvalsa anche la società reclamante, come emerge dalle due fatture che la [OSCURATO:PERSONA]. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 s.r.l. ha emesso, il 27/9/2022 e il 21/9/2023,nei confronti della stessa; -“la sede legale”, dunque, in “mancanza di una concreta struttura operativa”, è, in realtà, “un mero recapito, tanto che la Guardia di Finanza di Roma recatasi sul posto non ha riscontrato la presenza di un depositario delle scritture contabili”; -“la resistente”, d’altra parte, “non è stata in grado di fornire elementi tali da far presumere la prosecuzione della medesima attività dopo il trasferimento o l’effettivo svolgimento di attività presso la nuova sede romana”.

2.5. Né, in tale quadro di assoluta inoperatività della sede legale, possono rilevare i verbali diassemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2022 ed al 31/12/2023, in quanto privi di qualunque garanzia di autenticità anche riguardo al luogo.

2.6. Le delibere assembleari assunte nei giorni 20/2/2020, 22/9/2022, 21 / 2 / 2024 e 6/3/2024 risultano , per contro,essersi tenute presso uno studio notarile ubicato nella provincia di Barletta-Andria-Trani, vale a dire la provincia ove hanno “residenza”sia il vecchio amministratore [OSCURATO:PERSONA], sia il nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA] , il quale, dopo aver assunto la veste di amministratore della società,l’ha post a in liquidazione e l’ha cancellata dal registro delle imprese.

2.7. Gli atti indicati, quindi, ha osservato la corte, dimostrano cheil centro degli interessi della società, nonostante il trasferimento della sede legaledeliberato in data 22 / 9 / 2022, non si èmai stabilito a Roma, tanto che le assemblee nelle quali è stata deliberata la nomina del nuovo amministratore e la messa in liquidazione della società si sono tenute o a Canosa e nella vicina Trinitapoli.

2.8. La gestione della contabilità , anche dopo il trasferimento della sede della società a Roma, per contro, è rimasta inalterata: - nel corso del 2023 , infatti, alcune Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 comunicazioni IVA periodiche sono state trasmesse da professionisti che non avevano alcuncollegamento con la sede legale;- le scritture contabili , del resto, sono state detenute da un professionista con sede a Canosa di Puglia.

2.9. La corte ha, quindi, ritenuto, per un verso, che gli esposti elementi “non lasciano spazio a dubbi … in ordine alla natura fittizia del trasferimento della sede sociale della società … a Roma e al conseguente superamento della presunzione di cui all’art. 27 CCII”e, per altro, verso, che “il centro direzionale dell’attività amministrativa e contabile della società” si colloca “in Canosa di Puglia, ove è ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimento della sede sociale, ha continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente”, ed ha, quindi, concluso nel senso che, in forza di tali emergenze, risultava senz’altro superata la presunzione di coincidenza, prevista dall’art. 27 c.c.i.i., tra il centro degli interessi principali della società e la sede della stessa quale risulta dal registro delle imprese.

2.10. La corte d’appello ha , di conseguenza, rigettato il reclamo proposto.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 15/7/2025e testualmente denominato “regolamento di competenza”, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale sentenza, chiedendo che sia dichiarata l ’ incompetenza del tribunale di Trani e sia dichiarata la competenza del tribunale di Roma o, in subordine, quella del tribunale di Foggia.

3.2. Il pubblico ministero, con memoria del 25/11/2025, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] giudizialeè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6

4.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i. e dell’art. 3 del Regolamento UE 2015/848, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il trasferimento della sede legale della società a Roma (operato il 22/9/2022) era fittizio e che risultava, dunque, superata la presunzione prevista dall’art. 27 c.c.i.i., omettendo, tuttavia, di considerare che: -la presunzione di coincidenza tra la sede legale e il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale, avendo natura relativa, può essere senz’altro superata ma a tal fine non solo è necessario che sussistano fatti concreti, sintomatici e verificabili, che dimostrino come la direzione effettiva dell’impresa sia ubicata altrove e che la sede risultante dal registro delle imprese non corrisponda alla sede di reale gestione , essendo altresì indispensabile che tali fatti e circostanze siano, come prevede l’art. 3 del Reg olamento UE 2015/848 , anche riconoscibili dai terzi, e cioè tali da rendere manifesto agli stessi che la sede formale non corrisponde in alcun modo al luogo in cui effettivamente si gestisce e si dirige l’impresa; - la c orte d’appello, per contro, ha ritenuto superata la presunzione di coincidenza tra la sede legale, sita a Roma, e il centro effettivo di direzione dell’impresa,valorizzando elementi di fatto, come il luogo in cui si sono svolte le assembleedei soci, la residenza di amministratori e/o liquidatori e la sede del commercialista in Canosa di Puglia in cui erano tenute le scritture contabili, i quali, al contrario, singolarmente e nel loro insieme, non assurgono a prova grave, precisa e concordante della esposta divergenza né dimostrano che tale divergenza eraoggettivamente riconoscibile a terzi.

Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell ’ art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il trasferimento della sede legale della società a Roma, operato il 22/9/2022, era fittizio e che risultava, dunque, superata la presunzione prevista dall’art. 27 c.c.i.i., omettendo, tuttavia, di considerare i documenti che dimostrano l’effettività della sede di Roma , come: - i bilanci di esercizio 2022 e 2023, che risultano depositati presso il registro delle imprese di Roma e che costituiscono un indice oggettivo della riconoscibilità presso i terzi dell ’ ubicazione formale ed effettiva della società;- la documentazione relativa al contratto di domiciliazione e alle fatture per servizi di segreteria e ricezione corrispondenza, che copr e un arco temporale significativo (oltre un anno), sino almeno al dicembre 2023, e dimostra, in assenza di prove contrarie parimenti solide, la non fittizietà della sede di Roma; - i verbali di assemblea , che contengono l’espressa indicazione della sede di Roma quale luogo di riferimento sia per le comunicazioni ai soci sia per i contatti con i creditori, senza menzione di alcun ulteriore reale centro decisionalein Puglia.

4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo.

4.4. La corte d’appello, come si è visto, ha ritenuto , in fatto,che: - la sede legale della società , sita a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 259, corrispondeva , in ragione dei servizi di domiciliazione dalla stessa offerti, alla sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come, del resto, emerge dalle fatture che tale società, il 27/9/2022 e il 21/9/2023, ha emesso nei confronti della reclamante; - la sede legale della società era , dunque,“solo un mero recapito”, in “mancanza di una concreta Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 struttura operativa presso la sede legale”; -“il centro direzionale dell’attività amministrativa e contabile della società”, per contro, è rimasto “in Canosa di Puglia, ove è ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimento della sede sociale, ha continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente”.

4.5. La corte d’appello, quindi, ha ritenuto che, in forza degli elementi esposti (che, come il luogo di conservazione delle scritture contabili, erano senz’altropercepibili dai terzi in ragione degli obblighi di comunicazione che la legge prevede, come la trasmissione all’Agenzia delle entrate della relativa dichiarazione, prevista dall’art. 35, comma 1, lett.. d), del d.P.R. n. 633/1972), era stata senz’altro superata la presunzione di coincidenza, prevista dall’art. 27 c.c.i.i., tra il centro degli interessiprincipali della società reclamante e la sede della stessa quale risultadal registro delle imprese.

4.6. Tali statuizioni, insindacabili per ciò che riguarda gli apprezzamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento e le prove utilizzate per la relativa formulazione, sono giuridicamente corrette.

4.7. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che: - a norma dell’ art. 27 c.c.i.i., la competenza sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale è determinata in ragione del “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, che ha preso il posto della “sede principale” cui faceva riferimento l’art. 9 l.fall.; -il “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali” (cd.

COMI: “Centre of main interest”) si presume, peraltro, coincidere con “la sede legale” della persona fisica o della società che risulta dal registro delle imprese;- tale presunzione, in quanto iuris tantum , può essere superata attraverso prove univoche che dimostrino che il centro Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 direzionale dell’attivitàdell’impresa sia collocato altrove; - l’art. 3, comma 1, del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliere, del resto, dopo aver assegnato la competenza ad aprire la procedura di insolvenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il COMI, precisa, al secondo comma, che “per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degliinteressi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova lasede legale”; - il codice della crisi, dal suo canto, ha, sia pur implicitamente, ammesso “il carattere non assoluto delle presunzioni”, come, ad esempio, nei casi previsti dall’art. 45, comma 2 (“l’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”), e dall’art. 48, comma 1 (“l’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”), le cui formulazioni ammettono evidentemente la possibilità che la sede legale sia diversa da quella effettiva.

4.8. La Corte, alla luce delle suesposte ragioni, ha, quindi, dichiaratamente ritenuto di dare continuità all’orientamento secondo il quale: - ai fini della competenza territoriale, rileva “il luogo in cui … si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi”; - tale luogo “coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano”, come ha ritenuto la sentenza impugnata, “prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia” e che “il luogo in cui Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 … si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa”dell’impresa si trovi in un luogo diverso.

4.9. La Corte ha, peraltro, chiarito che: -“per effetto del vincolo interpretativo della nozione di COMI stabilito dalla stessa legge delega e della stessa definizione di cui all’art. 2, lett. m), deve ritenersi sempre necessario il parametro della conoscibilità da parte dei terzi, al di là dei riferimenti alla sola sede effettiva”; - al fine di “ tutelare l’affidamento dei terzi che vengono in contatto con la società”, “le presunzioni di cui al comma 3 debbono essere”, di conseguenza, “intese nel senso che le stesse sono superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all’esterno dai terzi”; - pertanto , “ in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni” (Cass. n. 21865 del 2025, in motiv., la quale, peraltro, ha dato rilievo, ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente, ad elementi di fatto, come il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio di soci e amministratori, che, anche in ragione della loro riconoscibilità da parte dei terzi attraverso le varie forme pubblicitarie previste dalla legge, come il registro delle imprese, erano idonei a fondare il superamento della presunzione relativa di coincidenza del luogo in cui il debitore aveva esercitato la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi con la sede legale).

Il ricorso dev’essere, di conseguenza, rigettato.

Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio delle intimate.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorson. 14981-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difes a da ll ’ Avvocat o VINCENZO OPERAMOLLAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L; nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la SENTENZA N. 951 /202 5 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 20 / 6 /20 25; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il pubblico ministero, con ricorso del 20/9/2024, ha chiesto al t ribunale di Trani di dichiarare l ’ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l ’ incompetenza per territorio del tribunale di Trani, per essere, in realtà,competente il tribunale di Roma,dove era situata la sede legale della società. 1.3. Il tribunale di Trani, con sentenza del 13/3/2025, ha dichiarato l ’ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 1.4. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenutoche l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente era infondata sul rilievo che: - la competenza territoriale per l’apertura della liquidazione giudiziale spetta, ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.c.i.i., al tribunale del luogo in cui si trovava la sede principale dell’impresa, ovvero il luogo nel quale effettivamente si svolge l’attività direttiva ed amministrativa; - tale sede, nel caso di specie, si trova a Canosa di Puglia, dove era ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimentodella sede sociale, aveva continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente; - la sede legale in Roma, invece, si presenta solo come un mero recapito, in mancanza di una concreta struttura operativa, tanto che la Guardia di Finanza di Roma, recatasi sul posto , non ha riscontratola presenza di un depositario delle scritture contabili . 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo avverso tale sentenza lamenta ndo che il tribunale, in violazione dell ’ art. 27, comma 2 , c.c.i.i. e dell ’ art. 3 del Regolamento UE2015/848, aveva ritenuto il superamento della presunzione di cui all’art. 27, comma 2, cit.,ed insistendo, per contro, sull’effettività della propria sede a Roma e sulla mancanza di prove in senso contrario. Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.2. Secondo la reclamante, infatti, il t ribunale di Trani aveva erroneamente ritenuto di superare la presunzione prevista dall’art. 27, comma 2 , c.c.i.i. e d all ’ art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848, senza tener minimamente conto delfatto che: - la società , come emerge dalle fatture allegate, si era avvalsa dei servizi di domiciliazione, di segreteria e di ricezione della posta forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - l’approvazione dei bilanci riferiti agli esercizi 2022 e 2023 era avvenuta nel corso d i assemblee che si sono riunit e presso la sede legale della società, sita in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 259; -la reclamante ave va, pertanto, effettivamente svolto a Romala propria attività decisionale e gestoria; - l a presunzione di coincidenza con la sede di Roma risultante dal r egistro delle imprese non poteva, per contro, ritenersi superata dalla mera e unica circostanzadell’inoltro di due comunicazioni IVA da parte del precedente consulente della società, in difetto di qualsivoglia indagine istruttoria volta a stabilire la pretesa fittizietà del trasferimento, non spettando alla società resistente la prova della coincidenza tra il centroeffettivo dei propri affari e la nuova ubicazione della sede sociale. 2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che la censura sollevata dal reclamante fosse priva di fondamento. 2.4. La corte, in particolare, ha, tra l’altro,ritenuto che: - la sede legale della società è stata trasferita da Canosa di Puglia a Roma con delibera assembleare del 22/9/2022 ; - l’indirizzo di Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 259, tuttavia, corrisponde alla sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale offre, tra l’altro, servizi di domiciliazione della sede legale e della posta; -di tali servizi si è avvalsa anche la società reclamante, come emerge dalle due fatture che la [OSCURATO:PERSONA]. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 s.r.l. ha emesso, il 27/9/2022 e il 21/9/2023,nei confronti della stessa; -“la sede legale”, dunque, in “mancanza di una concreta struttura operativa”, è, in realtà, “un mero recapito, tanto che la Guardia di Finanza di Roma recatasi sul posto non ha riscontrato la presenza di un depositario delle scritture contabili”; -“la resistente”, d’altra parte, “non è stata in grado di fornire elementi tali da far presumere la prosecuzione della medesima attività dopo il trasferimento o l’effettivo svolgimento di attività presso la nuova sede romana”. 2.5. Né, in tale quadro di assoluta inoperatività della sede legale, possono rilevare i verbali diassemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2022 ed al 31/12/2023, in quanto privi di qualunque garanzia di autenticità anche riguardo al luogo. 2.6. Le delibere assembleari assunte nei giorni 20/2/2020, 22/9/2022, 21 / 2 / 2024 e 6/3/2024 risultano , per contro,essersi tenute presso uno studio notarile ubicato nella provincia di Barletta-Andria-Trani, vale a dire la provincia ove hanno “residenza”sia il vecchio amministratore [OSCURATO:PERSONA], sia il nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA] , il quale, dopo aver assunto la veste di amministratore della società,l’ha post a in liquidazione e l’ha cancellata dal registro delle imprese. 2.7. Gli atti indicati, quindi, ha osservato la corte, dimostrano cheil centro degli interessi della società, nonostante il trasferimento della sede legaledeliberato in data 22 / 9 / 2022, non si èmai stabilito a Roma, tanto che le assemblee nelle quali è stata deliberata la nomina del nuovo amministratore e la messa in liquidazione della società si sono tenute o a Canosa e nella vicina Trinitapoli. 2.8. La gestione della contabilità , anche dopo il trasferimento della sede della società a Roma, per contro, è rimasta inalterata: - nel corso del 2023 , infatti, alcune Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 comunicazioni IVA periodiche sono state trasmesse da professionisti che non avevano alcuncollegamento con la sede legale;- le scritture contabili , del resto, sono state detenute da un professionista con sede a Canosa di Puglia. 2.9. La corte ha, quindi, ritenuto, per un verso, che gli esposti elementi “non lasciano spazio a dubbi … in ordine alla natura fittizia del trasferimento della sede sociale della società … a Roma e al conseguente superamento della presunzione di cui all’art. 27 CCII”e, per altro, verso, che “il centro direzionale dell’attività amministrativa e contabile della società” si colloca “in Canosa di Puglia, ove è ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimento della sede sociale, ha continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente”, ed ha, quindi, concluso nel senso che, in forza di tali emergenze, risultava senz’altro superata la presunzione di coincidenza, prevista dall’art. 27 c.c.i.i., tra il centro degli interessi principali della società e la sede della stessa quale risulta dal registro delle imprese. 2.10. La corte d’appello ha , di conseguenza, rigettato il reclamo proposto. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 15/7/2025e testualmente denominato “regolamento di competenza”, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale sentenza, chiedendo che sia dichiarata l ’ incompetenza del tribunale di Trani e sia dichiarata la competenza del tribunale di Roma o, in subordine, quella del tribunale di Foggia. 3.2. Il pubblico ministero, con memoria del 25/11/2025, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] giudizialeè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 4.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 27, commi 2 e 3, c.c.i.i. e dell’art. 3 del Regolamento UE 2015/848, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il trasferimento della sede legale della società a Roma (operato il 22/9/2022) era fittizio e che risultava, dunque, superata la presunzione prevista dall’art. 27 c.c.i.i., omettendo, tuttavia, di considerare che: -la presunzione di coincidenza tra la sede legale e il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale, avendo natura relativa, può essere senz’altro superata ma a tal fine non solo è necessario che sussistano fatti concreti, sintomatici e verificabili, che dimostrino come la direzione effettiva dell’impresa sia ubicata altrove e che la sede risultante dal registro delle imprese non corrisponda alla sede di reale gestione , essendo altresì indispensabile che tali fatti e circostanze siano, come prevede l’art. 3 del Reg olamento UE 2015/848 , anche riconoscibili dai terzi, e cioè tali da rendere manifesto agli stessi che la sede formale non corrisponde in alcun modo al luogo in cui effettivamente si gestisce e si dirige l’impresa; - la c orte d’appello, per contro, ha ritenuto superata la presunzione di coincidenza tra la sede legale, sita a Roma, e il centro effettivo di direzione dell’impresa,valorizzando elementi di fatto, come il luogo in cui si sono svolte le assembleedei soci, la residenza di amministratori e/o liquidatori e la sede del commercialista in Canosa di Puglia in cui erano tenute le scritture contabili, i quali, al contrario, singolarmente e nel loro insieme, non assurgono a prova grave, precisa e concordante della esposta divergenza né dimostrano che tale divergenza eraoggettivamente riconoscibile a terzi. Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell ’ art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il trasferimento della sede legale della società a Roma, operato il 22/9/2022, era fittizio e che risultava, dunque, superata la presunzione prevista dall’art. 27 c.c.i.i., omettendo, tuttavia, di considerare i documenti che dimostrano l’effettività della sede di Roma , come: - i bilanci di esercizio 2022 e 2023, che risultano depositati presso il registro delle imprese di Roma e che costituiscono un indice oggettivo della riconoscibilità presso i terzi dell ’ ubicazione formale ed effettiva della società;- la documentazione relativa al contratto di domiciliazione e alle fatture per servizi di segreteria e ricezione corrispondenza, che copr e un arco temporale significativo (oltre un anno), sino almeno al dicembre 2023, e dimostra, in assenza di prove contrarie parimenti solide, la non fittizietà della sede di Roma; - i verbali di assemblea , che contengono l’espressa indicazione della sede di Roma quale luogo di riferimento sia per le comunicazioni ai soci sia per i contatti con i creditori, senza menzione di alcun ulteriore reale centro decisionalein Puglia. 4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo. 4.4. La corte d’appello, come si è visto, ha ritenuto , in fatto,che: - la sede legale della società , sita a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 259, corrispondeva , in ragione dei servizi di domiciliazione dalla stessa offerti, alla sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come, del resto, emerge dalle fatture che tale società, il 27/9/2022 e il 21/9/2023, ha emesso nei confronti della reclamante; - la sede legale della società era , dunque,“solo un mero recapito”, in “mancanza di una concreta Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 struttura operativa presso la sede legale”; -“il centro direzionale dell’attività amministrativa e contabile della società”, per contro, è rimasto “in Canosa di Puglia, ove è ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimento della sede sociale, ha continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente”. 4.5. La corte d’appello, quindi, ha ritenuto che, in forza degli elementi esposti (che, come il luogo di conservazione delle scritture contabili, erano senz’altropercepibili dai terzi in ragione degli obblighi di comunicazione che la legge prevede, come la trasmissione all’Agenzia delle entrate della relativa dichiarazione, prevista dall’art. 35, comma 1, lett.. d), del d.P.R. n. 633/1972), era stata senz’altro superata la presunzione di coincidenza, prevista dall’art. 27 c.c.i.i., tra il centro degli interessiprincipali della società reclamante e la sede della stessa quale risultadal registro delle imprese. 4.6. Tali statuizioni, insindacabili per ciò che riguarda gli apprezzamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento e le prove utilizzate per la relativa formulazione, sono giuridicamente corrette. 4.7. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che: - a norma dell’ art. 27 c.c.i.i., la competenza sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale è determinata in ragione del “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, che ha preso il posto della “sede principale” cui faceva riferimento l’art. 9 l.fall.; -il “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali” (cd. COMI: “Centre of main interest”) si presume, peraltro, coincidere con “la sede legale” della persona fisica o della società che risulta dal registro delle imprese;- tale presunzione, in quanto iuris tantum , può essere superata attraverso prove univoche che dimostrino che il centro Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 direzionale dell’attivitàdell’impresa sia collocato altrove; - l’art. 3, comma 1, del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliere, del resto, dopo aver assegnato la competenza ad aprire la procedura di insolvenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il COMI, precisa, al secondo comma, che “per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degliinteressi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova lasede legale”; - il codice della crisi, dal suo canto, ha, sia pur implicitamente, ammesso “il carattere non assoluto delle presunzioni”, come, ad esempio, nei casi previsti dall’art. 45, comma 2 (“l’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”), e dall’art. 48, comma 1 (“l’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”), le cui formulazioni ammettono evidentemente la possibilità che la sede legale sia diversa da quella effettiva. 4.8. La Corte, alla luce delle suesposte ragioni, ha, quindi, dichiaratamente ritenuto di dare continuità all’orientamento secondo il quale: - ai fini della competenza territoriale, rileva “il luogo in cui … si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi”; - tale luogo “coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano”, come ha ritenuto la sentenza impugnata, “prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia” e che “il luogo in cui Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 … si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa”dell’impresa si trovi in un luogo diverso. 4.9. La Corte ha, peraltro, chiarito che: -“per effetto del vincolo interpretativo della nozione di COMI stabilito dalla stessa legge delega e della stessa definizione di cui all’art. 2, lett. m), deve ritenersi sempre necessario il parametro della conoscibilità da parte dei terzi, al di là dei riferimenti alla sola sede effettiva”; - al fine di “ tutelare l’affidamento dei terzi che vengono in contatto con la società”, “le presunzioni di cui al comma 3 debbono essere”, di conseguenza, “intese nel senso che le stesse sono superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all’esterno dai terzi”; - pertanto , “ in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni” (Cass. n. 21865 del 2025, in motiv., la quale, peraltro, ha dato rilievo, ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente, ad elementi di fatto, come il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio di soci e amministratori, che, anche in ragione della loro riconoscibilità da parte dei terzi attraverso le varie forme pubblicitarie previste dalla legge, come il registro delle imprese, erano idonei a fondare il superamento della presunzione relativa di coincidenza del luogo in cui il debitore aveva esercitato la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi con la sede legale). Il ricorso dev’essere, di conseguenza, rigettato. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio delle intimate. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Ric. 2025n. 14981- Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti pro
Sentenza Cassazione n. 03409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris