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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49025/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ‘ D/S.hel& f letto il ricorso proposto nell'interesse dil3endhaer :Anas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla acquista dimostrazione dei profili di colpevolezza da ascrivere al ricorrente, coerentemente valutati alle luce delle emergenze istruttorie (valorizzando la mancata risposta del ricorrente al momento del controllo, adeguatamente attestante la sua assenza dal luogo di restrizione domiciliare, ancor più considerando la mancata indicazione difensiva di plausibili ragioni giustificative, pur avendo i controllanti suonato, vigorosamente, al campanello della porta di ingresso dell'abitazione dell'imputato per 15 minuti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ‘ D/S.hel& f letto il ricorso proposto nell'interesse dil3endhaer :Anas avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla acquista dimostrazione dei profili di colpevolezza da ascrivere al ricorrente, coerentemente valutati alle luce delle emergenze istruttorie (valorizzando la mancata risposta del ricorrente al momento del controllo, adeguatamente attestante la sua assenza dal luogo di restrizione domiciliare, ancor più considerando la mancata indicazione difensiva di plausibili ragioni giustificative, pur avendo i controllanti suonato, vigorosamente, al campanello della porta di ingresso dell'abitazione dell'imputato per 15 minuti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 49025/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris