CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 36055/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1064/2025 UP – 30/09/2025 R.G.N. 12718//2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/02/1973 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio. lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso e condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello della parte civile, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 22 marzo 2023 dal Tribunale di Isernia, condannando il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36055/2025 Roma, lì, 05/11/2025 favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede civile, oltre spese e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizio ordinario, era stato assolto per insussistenza del fatto, essendo stata ritenuta non provata la sua responsabilità per il reato ascrittogli di cui agli artt.56, 317 cod. pen. relativamente all’accusa, nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Colli al Volturno, di avere posto in essere atti idonei diretti a costringere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a desistere dalla prosecuzione dei procedimenti penali e amministrativi attivati su sua iniziativa e dei suoi familiari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle cui istanze si era fatto promotore l’imputato attraverso la richiesta pressante formulata a [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori relativi alla SCIA per i lavori di realizzazione di un muro di confine da parte della D’[OSCURATO:PERSONA], con la minaccia di emettere una ordinanza di sospensione dei lavori stessi, che poi veniva effettivamente emessa in data 21 ottobre 2016, seguita dalla denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Colli al Volturno per inottemperanza alla detta ordinanza (dal 20 ottobre 2016 al 24 ottobre 2016). La Corte di appello, adita dalla sola parte civile soccombente, ha ribaltato la decisione del primo giudice, ravvisando la condotta di tentata concussione e ritenendo perciò integrata la fattispecie di reato prevista dagli artt. 56, 317 cod. pen. ai soli effetti civili. Secondo il Giudice dell’appello le risultanze istruttorie dimostravano con certezza che l’imputato aveva operato con abuso dei propri poteri per tutelare gli interessi dell’amico [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’emissione di una ordinanza di sospensione dei lavori illegittima ed illecita, perché emessa in aperta violazione delle normative vigenti in tema di autorizzazione paesaggistica. Secondo la Corte di appello la reticenza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata disposta la rinnovazione in appello, avvalorava l‘attendibilità della versione dei fatti descritta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari, in particolare della figlia [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando il motivo unico di seguito sintetizzato. 2.1. Vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio per l’assenza di una motivazione rafforzata richiesta nell’ipotesi di overturning in malam partem in applicazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. In estrema sintesi, le accuse rivolte all’[OSCURATO:PERSONA] sono relative alle modalità dell’incontro avvenuto nei locali del Comune di Colli al Volturno tra l’imputato ed il geometra [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale sarebbero state profferite frasi da intendersi come dirette ad intimidire [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per dissuaderla dal proseguire le sue azioni giudiziarie già intraprese contro il confinante [OSCURATO:PERSONA], modalità che il Tribunale non ha ritenuto intimidatorie, dando rilievo alle testimonianze rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dai tecnici comunali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo questi ultimi confermato la correttezza dell’iter amministrativo che ha portato all’ordinanza di sospensione dei lavori oggetto della Scia presentata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] per conto della parte civile. Si censura a tale proposito l’equiparazione del parere favorevole della Sovraintendenza al rilascio dell’autorizzazione di competenza della Regione o dell’ente comunale subdelegato, che mancava e che ha giustificato l’ordinanza di sospensione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Deve premettersi, innanzitutto, che trattandosi di costituzione di parte civile intervenuta nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 15 gennaio 2020, non trova applicazione nel caso in esame l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). Ciò premesso, trovando applicazione la disciplina antecedente alla riforma introdotta con il citato d.lgs n.150/2022, si deve osservare che secondo l’orientamento consolidato di legittimità, espresso innanzitutto dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ed ha inoltre l'onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Marvulli, Rv. 231679). Lo stesso principio vale anche nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile, imponendosi anche in questo caso l’obbligo di rinnovare l’istruttoria quando la riforma della decisione sia basata sul diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, come ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, con riferimento al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile e, quindi, non si pone in antitesi rispetto al principio sancito dalle Sezioni Unite sul punto, e, pertanto, non giustifica l’applicazione di una regola diversa nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado a esclusivi fini civili. 2. Effettivamente, nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, la sentenza di assoluzione è stata riformata dalla Corte di appello sulla base della diversa valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori in relazione alla SCIA ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) predisposta su incarico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (parte civile), che, nuovamente escusso in appello, ha sostanzialmente confermato la versione resa davanti al giudice di primo grado che escludeva ogni ipotesi di concussione a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello per giustificare il ribaltamento della sentenza di assoluzione ha incentrato la propria difforme valutazione nella ravvisata illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori, facendo proprie le valutazioni tecnico-giuridiche sostenute dalla parte civile. In particolare, è stato affermato che il muro di recinzione oggetto della SCIA potesse essere realizzato anche sul terreno altrui, dato che tale irregolarità non rendeva illegittima sotto il profilo urbanistico la prosecuzione dei lavori. Sulla base di tale premessa è stato affermato che il parere paesaggistico espresso in termini positivi dalla Soprintendenza non era stato seguito dall’autorizzazione paesaggistica di competenza della Regione, che ne aveva delegato l’esercizio al Comune, per un mero abuso di potere da parte del [OSCURATO:PERSONA], diretto a favorire gli interessi dell’amico [OSCURATO:PERSONA]. Una tale conclusione è però sorretta da una motivazione lacunosa che non si confronta adeguatamente con quella di primo grado. In primo luogo, perché presume la falsità della testimonianza del teste diretto, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ribadito che da parte del [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva convocato nel suo ufficio, non gli siono state rivolte minacce, e tanto meno non gli è stata prospettata la necessità che le parti civili rinunciassero alle proprie iniziative intraprese sul piano penale e civile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quale condizione per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori, nonostante la violazione dei confini. Nella sentenza di appello è stata attribuita irragionevolmente una maggiore attendibilità alle dichiarazioni delle parti civili, rese quali testi de relato, rispetto alla contrapposta testimonianza resa dal teste a diretta conoscenza del fatto, il geometra [OSCURATO:PERSONA]. All’opposto, il Tribunale, dopo aver preso atto che i riferimenti alle richieste intimidatorie di rinunciare alle azioni penali e civili intraprese dalla famiglia D’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] - cui avevano fatto riferimento soltanto le deposizioni rese de relato dalla parte civile e dalla di lei figlia (i testi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - non avevano trovato conferma nella testimonianza diretta resa dal teste di riferimento ([OSCURATO:PERSONA]), aveva prudentemente escluso che tali testimonianze potessero essere poste a fondamento del giudizio di responsabilità, evidenziando le ragioni di interesse personale che ne minavano l’attendibilità. La diversa prospettiva seguita dalla sentenza di condanna appare condizionata da una lacuna probatoria non superabile, essendo evidente il salto logico che sussiste nell’evincere dall’addotta illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori adottata dal [OSCURATO:PERSONA] la prova indiretta della illiceità penale delle condotte che avrebbero dovuto supportare la integrazione della fattispecie di concussione tentata, posta a fondamento delle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno. A tale riguardo si deve osservare che anche ove la tesi della illegittimità del mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica fosse fondata e quindi errata l’opposta tesi seguita dall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune del preliminare controllo della sussistenza di un valido titolo di proprietà per dare seguito alla Scia e alla conseguente autorizzazione paesaggistica, risulterebbe comunque carente la prova della consapevolezza di tale errore, essendo stato accertato che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di dare seguito all’ordinanza di sospensione è stata supportata dal parere conforme dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune, come confermato dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il primo quale presidente della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Colli al Volturno ed il secondo quale responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] di detto Comune. Pertanto, non vi è margine per ritenere suscettibile di approfondimenti istruttori l’accertamento di una ipotesi di reato di abuso di ufficio, perché oramai depenalizzata, mancando la prova certa della dolosa condotta ostruzionistica posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per favorire intenzionalmente un amico ([OSCURATO:PERSONA]). Mentre, con riferimento all’accertamento del tentativo di concussione, risulta del tutto carente la prova della sussistenza della condotta coercitiva intimidatoria diretta a condizionare la decisione della parte civile di rinunciare a coltivare le proprie azioni penali e civili intraprese contro la famiglia [OSCURATO:PERSONA], in cambio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta. A fronte del quadro probatorio delineato sia dalla sentenza della Corte di appello e da quella del Tribunale, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio essendo risultata priva di adeguato supporto probatorio la tesi accusatoria della illiceità penale delle condotte ascritte all’imputato, desunta sostanzialmente dalla illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei lavori. L'assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito, rende perciò superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone, pertanto, al giudice di legittimità, l'adozione di una pronuncia liberatoria a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso, il 30/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]