CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21873/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 7 maggio 2018 dal Tribunale di Teramo, che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo A), di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (capo B), commessi in Teramo il 9 marzo 2014, e di cui all'art.648, comma 2, cod. pen. commesso in località imprecisata in epoca prossima al 22 novembre 2013. 2. La corte di appello ha ritenuto che l'atto di impugnazione, depositato in data 16 ottobre 2018, fosse tardivo in quanto il termine per l'impugnazione era maturato il 15 ottobre 2018. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, la tempestività dell'impugnazione. Allega che la sentenza di primo grado è stata emessa il 7 maggio 2018 e il Tribunale ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione; tale termine, che iniziava a decorrere dall'8 maggio 2018, era scaduto il 5 agosto in periodo feriale per cui, sospeso per effetto della sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto 2018, il termine iniziava nuovamente a decorrere il 1 settembre scadendo il 5 settembre. Il termine per l'impugnazione, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza in virtù del principio generale di cui all'art.172, comma 4, cod. proc. pen., iniziava a decorrere quindi dal 6 settembre 2018 e sarebbe scaduto il 20 ottobre 2018. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione di legge per omesso rilievo della depenalizzazione del reato di cui al capo A) di imputazione e per omesso rilievo della prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C). 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, precludendo ogni ulteriore rilievo. 5.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il termine per il deposito dei provvedimenti non è soggetto a sospensione nel periodo feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); ne deriva che il predetto termine sia scaduto nel periodo feriale. Qualora il termine per l'impugnazione inizi a decorrere, ai sensi dell'art.585, comma 2, lett.c) cod. proc. pen., in periodo feriale, l'inizio del decorso del termine per l'impugnazione coincide con la «fine» del periodo di sospensione, che è il 31 agosto. Tale giorno, in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non deve essere computato. Il dies a quo per l'impugnazione va, quindi, fissato nel 31 agosto ed il giorno 1 settembre deve essere utilmente calcolato (Sez.5, n.16213 del 22/03/2022, Nalesso, in motivazione; Sez. 5, n. 6389 del 11/01/2021, Cvasa, in motivazione). La declaratoria di inammissibilità dell'appello, che ha ritenuto decorso il termine previsto dall'art.585, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. alla data del 15 ottobre 2018, risulta dunque conforme al dettato normativo. 5.2. Con riguardo alle censure svolte nel secondo motivo di ricorso, si osserva che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il C iglier estensore [OSCURATO:PERSONA]