CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44747/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 16/02/2016 aveva condannato SOLIPANO Rosario a pena di giustizia per il reato di ricettazione continuata, consistito nella ricezione di due assegni dell'importo complessivo di circa 3800 euro di provenienza furtiva, accertato a NAPOLI in epoca prossima al 4/07/2011, riconosciute le attenuanti generiche. SOLIPANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'omessa motivazione quanto alla chiesta riapertura del dibattimento al fine di identificare il soggetto che aveva consegnato all'imputato i titoli di provenienza furtiva; - come secondo, l'immotivato diniego della sospensione della pena e l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; - come terzo, l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. Il ricorso é inammissibile. Sono inammissibili il primo e il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 ult. parte cod. proc. pen., perché proposti per la prima volta col ricorso per cassazione. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, poiché la ragione della mancata concessione della sospensione della pena sta nella circostanza che dalla sentenza emerge - senza che già abbia poi costituito motivo di contestazione - più precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente, mentre l'entità della pena è motivata in termini di adeguamento alla gravità del fatto concreto, e peraltro prossima al minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]90 Manto