CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 agosto 1963
Cassazione n. 25980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 012byv9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1963 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreYPerla Lori, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato del 13/03/2025, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro in data 17/07/20191 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di detenzione d'arma clandestina (capo T) e ricettazione della medesima arma (capo V), e condannato alla pena di tre anni di reclusione ed € 3.000 di multa. In base alla concorde ricostruzione operata dai Giudici di merito, i fatti possono essere così brevemente sintetizzati. Nell'ambito delle indagini avviate a seguito del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in data 8 dicembre 2014 veniva intercettata, all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il mandante del predetto delitto, localizzata tramite sistema GPS in una zona delle campagne nuoresi, una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della conversazione, [OSCURATO:PERSONA] faceva esplicito riferimento ad un «fucile», utilizzando espressioni inequivocabilmente riconducibili a un'arma da fuoco («cartuccia», «non carica», «palla che corre»), mentre gli operanti percepivano rumori metallici e quattro esplosioni di colpi d'arma da fuoco, seguite dal commento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che affermava «sembriamo nel far west». In data 9 gennaio 2015, i Carabinieri, nel medesimo luogo individuato tramite il GPS in occasione della citata intercettazione, rinvenivano, all'interno di una camera d'aria per ruota di trattore occultata in un cespuglio, un fucile calibro 12 con matricola abrasa. Alla luce di tali emergenze, i Giudici di merito ritenevano raggiunta la prova della detenzione dell'arma e della sua ricettazione da parte dell'imputato, pervenendo, quindi, alle statuizioni indicate in premessa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente che la Corte d'appello abbia respinto la richiesta di esibizione del corpo del reato e, conseguentemente, non abbia disposto una perizia tecnica sul fucile, nonostante la prova sollecitata dalla difesa rivestisse carattere decisivo. L'espletamento di una perizia tecnica sull'arma sequestrata avrebbe infatti consentito di accertare, in termini oggettivi e scientificamente attendibili, sia la reale natura e funzionalità dell'oggetto, sia la sua effettiva riferibilità all'imputato. La decisione impugnata si fonda pertanto su un quadro probatorio incompleto e strutturalmente 2inidoneo a sorreggere l'affermazione di responsabilità, avendo la Corte sacrificato una prova decisiva non surrogabile mediante mere presunzioni, indizi o congetture. Il diniego opposto integra, secondo la prospettazione difensiva, una violazione del diritto alla prova a discarico, di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il provvedimento impugnato ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sull'interpretazione delle intercettazioni ambientali operata dagli inquirenti e sulla rilevazione GPS della posizione del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità del luogo in cui è stato successivamente rinvenuto il fucile, assumendo tali elementi quali indici dell'occultamento dell'arma ad opera dello stesso imputato. Quanto alle conversazioni intercettate, tuttavia, la Corte, nel ritenere che esse si riferissero all'arma poi sequestrata, non si è confrontata con le dichiarazioni rese dal teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il discorso captato non aveva ad oggetto un'arma da fuoco, bensì un coltello utilizzato per scuoiare un animale. A fronte di tale possibile spiegazione alternativa, la Corte avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione delle ragioni poste a fondamento del suo mancato accoglimento. Quanto alla localizzazione GPS, la motivazione della sentenza risulta parimenti carente e contraddittoria, poiché, pur essendo pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] si sia trovato in un determinato momento nelle vicinanze del luogo ove è stata poi rinvenuta l'arma, la durata della permanenza in quel punto - pari a 56 secondi - come evidenziato nei motivi di gravame, risulta manifestamente insufficiente a consentire l'occultamento del fucile. Inoltre, tra il presunto possesso dell'arma e l'intervento dei Carabinieri è trascorso un lasso di tempo eccessivamente ampio, tale da interrompere qualsiasi nesso logico tra i due eventi. 3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev'essere respinto. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di esibizione del corpo del reato con motivazione non illogica, richiamando, a fondamento della decisione, la 3documentazione fotografica in atti e la descrizione del fucile resa dal teste Ciancilla all'udienza del 13 luglio 2018. Quanto alla perizia, dalla sentenza impugnata non risulta che una tale richiesta sia stata avanzata in appello. Sotto tale profilo, dunque, la doglianza è nuova, e quindi inammissibile. In ogni caso, essa difetta del requisito della decisività. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare in termini generici che un accertamento tecnico sull'arma avrebbe potuto incidere sull'affermazione di responsabilità, senza tuttavia indicare quale specifico dato la perizia avrebbe dovuto accertare e in che modo tale dato avrebbe potuto elidere o anche solo incrinare la forza dimostrativa degli elementi già valorizzati dai giudici di merito. La Corte di appello ha, per contro, logicamente valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, i rumori metallici e le esplosioni percepite dagli operanti, nonché il successivo rinvenimento, nel luogo individuato tramite GPS, di un fucile calibro 12 con matricola abrasa occultato in un cespuglio. In tale contesto, non risulta dedotta, con il necessario grado di specificità, la concreta decisività degli ulteriori approfondimenti tecnici invocati, a fronte del quadro probatorio valorizzato dalla Corte territoriale. Non è, peraltro, ultroneo ricordare che l'omesso esercizio del potere di integrazione probatoria non si pone in contrasto con l'art. 603 cod. proc. pen., poiché la rinnovazione dell'istruttoria in appello, in ragione della presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado, ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice, nell'esercizio della propria discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, rv. 266820). Coerentemente, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; e che il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le prove a discarico aventi carattere di decisività (Sez. (1, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01). 3. Il secondo motivo è complessivamente infondato. La Corte di appello ha spiegato, con motivazione esente da manifeste illogicità, perché le conversazioni intercettate il 18 dicembre 2014, lette congiuntamente ai dati risultanti dal monitoraggio mediante GPS dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], dovessero intendersi riferite al fucile poi rinvenuto il 9 gennaio 2015. La sentenza impugnata ha, in particolare, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], a un certo punto, pronunciava le parole «mi 4nascondo il fucile», e ha attribuito rilievo alla conversazione n. 2710 delle ore 10:40, nel corso della quale il medesimo affermava «mi ha leccato la cartuccia prima una volta»; subito dopo si udivano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e, quindi, l'esclamazione «sembriamo nel far West». Seguivano ulteriori espressioni inequivocabilmente riferibili al maneggio dell'arma, allorché il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva «ma il manico glielo hai fatto tu» e, successivamente, commentava «mi corre ma corre la palla», mentre venivano percepiti rumori metallici. Su tale base, la Corte territoriale ha escluso che il dialogo potesse essere riferito a un oggetto diverso da un'arma da fuoco, valorizzando, in modo non illogico, non solo il riferimento espresso al «fucile», ma anche l'uso di termini quali «cartuccia» e «palla che corre», la frase «non carica», la percezione delle esplosioni e dei rumori metallici, nonché il commento «sembriamo nel far West». A conferma della riferibilità del dialogo all'arma poi sequestrata, la sentenza ha altresì valorizzato la specifica conformazione del fucile sequestrato: nel reputare superflua l'esibizione del corpo del reato, la Corte d'appello aveva infatti rilevato che la documentazione fotografica consentiva di constatare la fattura artigianale del calcio dell'arma, circostanza confermata dal teste Ciancilla nel corso dell'esame dibattimentale; caratteristica, questa, coerentemente posta in relazione con la domanda rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione n. 2710, «ma il manico glielo hai fatto tu». Peraltro, nell'articolare il motivo, la difesa offre la propria interpretazione alternativa delle conversazioni captate, dimenticando il solido orientamento di questa Corte regolatrice, per il quale in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, difetti che non si , m. z (1 9-1 dee 2q.2/2..1--,St4a4, oc, 2.637-41- riscontrano nella fattispecie in esame), ()iz. 3 , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021 Ud. Rv. 282337 ; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01). Ebbene, nel caso che ci occupa, la Difesa offre un diverso significato del contenuto delle intercettazioni, sollecitando la Corte a compiere un'operazione che, come già detto, è preclusa in questa sede. Né la tenuta del ragionamento decisorio è infirmata dal richiamo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi tale deduzione nella mera prospettazione di una diversa ipotesi ricostruttiva, già implicitamente disattesa dai giudici di merito sulla base di una valutazione complessiva del contesto conversazionale e dei dati di riscontro. Parimenti meramente confutativa e interamente declinata in fatto è la censura relativa alla permanenza, da parte dell'imputato, di soli 56 secondi nel luogo del successivo rinvenimento dell'arma, assunta dalla difesa come incompatibile con l'occultamento del fucile. 5Sul punto, la Corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, osservando che tale arco temporale era stato ritenuto dagli operanti e dal giudice di primo grado sufficiente - per chi quel luogo aveva scelto proprio ai fini dell'occultamento dell'arma e, quindi, ben conosceva i luoghi - a consentire di riporre il fucile nel cespuglio, agevolmente raggiungibile dalla strada mediante un breve sentiero creato dal passaggio del bestiame, e quindi di fare ritorno all'autovettura, nonostante la presenza di vegetazione fitta e intricata. Anche il rilievo relativo al tempo intercorso tra la conversazione captata e il rinvenimento del fucile non coglie, pertanto, alcuna reale frattura logica della motivazione, ma si limita a contestare il significato dimostrativo attribuito dai giudici di merito alla convergenza degli elementi indiziari acquisiti. Il motivo, pertanto, si colloca al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità. 4. Il ricorso, alla luce di quanto premesso, va respinto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso P.Q.M