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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22187/2026

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IO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSIRO CENTOFANTI;2026- controricorrente –2702avverso la sentenza n. 174/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 106/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3755/20241.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dNi umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026Perugia respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.aD.a,t a pubblicazione 28/06/2026confermando la pronuncia di primo grado con la quale ilTribunale di Perugia aveva respinto la opposizione dell’istitutodi credito al precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, vittorioso nel giudizio definito con sentenza n.119/2020, che accertava l’illegittimità del licenziamento conconseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento, a titolodi indennizzo, di 12 mensilità pari ad euro 37.462,10, si eravisto corrispondere dalla società la minor somma pari ad euro14.326,88. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società datrice di lavoro, avevainfatti detratto dall’importo spettante a tale titolo quantocorrisposto al dipendente a titolo di indennità di preavviso,calcolata al netto delle ritenute previdenziali.

Pertanto ilBarbarella, ritenuta ingiustificata la compensazione operatadalla società, poneva in esecuzione la differenza non corrispostanotificando il precetto, oggetto di opposizione.2.La Corte d'appello asseriva che il controcredito, costituitodall’indennità sostitutiva del preavviso, doveva essere richiestodalla società nel giudizio di impugnativa di licenziamento e,trattandosi di un fatto antecedente alla formazione del titologiudiziale, rappresentato dalla sentenza , non poteva incideresul titolo e quindi legittimare la trattenuta operata dalla datricedi lavoro a compensazione del proprio credito.3.Propone ricorso per la cassazione della sentenza la societàUnicredit, affidandolo a quattro motivi di gravame.

ResisteBarbarella [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4.Entrambe le parti hanno depositato le memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Numero registro generale 3755/2024Ragioni della decisione Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/20261.Ragioni di interdipendenza logico-giuridica tra i primi trDeat a pubblicazione 28/06/2026motivi impongono la preventiva esposizione degli stessi e ilsuccessivo esame congiunto.2.Con il primo motivo parte ricorrente deduce,testualmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c. nonché degli artt. 2697 c.c., 1176, 1218, 2702 c.c. e 214e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nella partein cui la sentenza avrebbe affermato che “non è contestato chea fronte della condanna risarcitoria il datore di lavoro abbiaversato la minor somma di euro 14.326,88, detraendodall'importo lordo dell'indennizzo liquidato, l'indennità dipreavviso, calcolata al netto delle ritenute previdenziali”.La parte ricorrente evidenzia come tale ricostruzione nonrisponda al vero e si ponga in contrasto rispetto alle disposizionisummenzionate perché, sin dall'atto introduttivo, è statoprecisato che l'importo dovuto, a titolo di indennizzo, era quelloproprio del titolo giudiziale (circostanza dimostrata anche dallabusta paga che riproduce).

Pertanto, secondo la ricostruzione diparte, l'indennità sostitutiva del preavviso, in precedenzacorrisposta, avrebbe costituito oggetto di una compensazione,come si desume anche dalla stessa busta paga, la cui voce èindicata col termine “trattenuta”.2.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., art. 615c.p.c., 18 co.

IV l. 300/70, 2118 co. 2 c.c., 2033 c.c., inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.Censura la sentenza nella parte in cui ritiene che il dirittofatto valere dal debitore precettato sia antecedente laformazione del titolo giudiziale e, pertanto, non possa esserededotto in sede di opposizione a precetto, sede per l’eventualeNumero registro generale 3755/2024accertamento delle vicende modificative o estintive, rispetto aNl umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026titolo stesso.

La richiesta di ripetizione dell’indennità sostitutivDaat a pubblicazione 28/06/2026del preavviso, in precedenza erogata, radica il suo fondamentonella reintegrazione nel posto di lavoro e nella sua definitività,con la conseguenza che non può che integrare una vicenda cheincide, successivamente, sul titolo stesso.3.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1246 c.c., art. 2697c.c., art. 1 commi 53, 58 e 59 della l. 92/2012, art. 416 c.p.c.Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusola possibilità di far valere il controcredito in sede esecutiva,evidenziando che i precedenti di legittimità richiamati asupporto sono relativi a controcrediti fatti valere incompensazione perché sorti anteriormente alla formazione deltitolo esecutivo e, quindi, divenuti esigibili prima dellaformazione dello stesso, contrariamente al caso in esame.4.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la nullitàdella sentenza per difetto di motivazione, ex art. 132 co. 2 n. 4c.p.c., per mancanza del minimo costituzionale, art. 111 comma6 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.In particolare, contesta la decisione della Corte territorialenella parte in cui ha omesso di esaminare la legittimità dellacoesistenza della indennità sostitutiva del preavviso con l'ordinedi reintegra.5.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per leragioni di connessione innanzi richiamate, sono fondati.5.1.

Occorre premettere che il diritto all’indennità sostitutivadel preavviso presuppone ex art. 2118, comma 2, c.c. laformale cessazione del rapporto di lavoro ed è da un punto divista logico- giuridico incompatibile con la reintegrazione dellavoratore che ne comporta la ricostituzione.

Una volta pertantoNumero registro generale 3755/2024intervenuto un titolo giudiziale di annullamento deNl umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026licenziamento con ordine di reintegra le somme corrisposte Daat a pubblicazione 28/06/2026titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavorodiventano non più dovute e determinano l’insorgere di uncredito restitutorio in favore di questi.

Il diritto alla ripetizionedell’indennità sostitutiva del preavviso, tempestivamenteerogata dal datore di lavoro, scaturisce dalla statuizione direintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, consideratal’incompatibilità tra questi due istituti.

La S.C. ha sul puntoaffermato che, allorquando sia stata accertata l'illegittimità dellicenziamento disciplinare intimato in regime di stabilità reale,non compete al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso,non rilevando al riguardo che essa gli sia stata offerta dal datoreall'atto del licenziamento (cfr. Cass. n. 12366/1997; Cass.2595/2012).5.2.

Consegue che il diritto del datore di lavoro a ripetere lesomme in precedenza versate quale indennità sostitutiva delpreavviso, erogazione che trova, come detto, la propria causanella formale cessazione del rapporto di lavoro, nasce solo ovetale rapporto sia stato giuridicamente ricostituito per effettodella disposta reintegrazione; in questa prospettiva l’insorgeredel credito restitutorio si configura quale fatto sopravvenuto,rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione delrapporto ed in quanto tale opponibile quale fatto ( estintivo)successivo.5.3.

Come chiarito dal giudice di legittimità lacompensazione, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, puòessere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzioneforzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosagiudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione,rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamenteNumero registro generale 3755/2024alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario restaN umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione dDait a pubblicazione 28/06/2026fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievoil fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistitoda titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando diefficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quantonon vale a estinguerne il credito (cfr. Cass. n. 9912/2007).6.

Da tanto consegue l’errore in diritto della sentenzaimpugnata nel ritenere non “opponibile” l’avvenuto pagamentodella indennità sostitutiva del preavviso per non essere statofatto valere nell’ambito del giudizio di impugnativa dellicenziamento.7.L’accoglimento dei primi tre motivi, con cassazione dellasentenza impugnata, determina l’assorbimento del quartomotivo, successivo in ordine logico-giuridico, in quanto la Cortedel rinvio dovrà procedere a nuovo esame dell’appello allastregua dei richiamati principi di diritto.8.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazioneai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello diPerugia, in diversa composizione, cui si demanda altresì laregolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiaraassorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteNumero registro generale 3755/2024Antonella PagettaN umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026Data pubblicazione 28/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSIRO CENTOFANTI;2026- controricorrente –2702avverso la sentenza n. 174/2023 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 106/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3755/20241.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dNi umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026Perugia respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.aD.a,t a pubblicazione 28/06/2026confermando la pronuncia di primo grado con la quale ilTribunale di Perugia aveva respinto la opposizione dell’istitutodi credito al precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, vittorioso nel giudizio definito con sentenza n.119/2020, che accertava l’illegittimità del licenziamento conconseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento, a titolodi indennizzo, di 12 mensilità pari ad euro 37.462,10, si eravisto corrispondere dalla società la minor somma pari ad euro14.326,88. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società datrice di lavoro, avevainfatti detratto dall’importo spettante a tale titolo quantocorrisposto al dipendente a titolo di indennità di preavviso,calcolata al netto delle ritenute previdenziali. Pertanto ilBarbarella, ritenuta ingiustificata la compensazione operatadalla società, poneva in esecuzione la differenza non corrispostanotificando il precetto, oggetto di opposizione.2.La Corte d'appello asseriva che il controcredito, costituitodall’indennità sostitutiva del preavviso, doveva essere richiestodalla società nel giudizio di impugnativa di licenziamento e,trattandosi di un fatto antecedente alla formazione del titologiudiziale, rappresentato dalla sentenza , non poteva incideresul titolo e quindi legittimare la trattenuta operata dalla datricedi lavoro a compensazione del proprio credito.3.Propone ricorso per la cassazione della sentenza la societàUnicredit, affidandolo a quattro motivi di gravame. ResisteBarbarella [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.4.Entrambe le parti hanno depositato le memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Numero registro generale 3755/2024Ragioni della decisione Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/20261.Ragioni di interdipendenza logico-giuridica tra i primi trDeat a pubblicazione 28/06/2026motivi impongono la preventiva esposizione degli stessi e ilsuccessivo esame congiunto.2.Con il primo motivo parte ricorrente deduce,testualmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c. nonché degli artt. 2697 c.c., 1176, 1218, 2702 c.c. e 214e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nella partein cui la sentenza avrebbe affermato che “non è contestato chea fronte della condanna risarcitoria il datore di lavoro abbiaversato la minor somma di euro 14.326,88, detraendodall'importo lordo dell'indennizzo liquidato, l'indennità dipreavviso, calcolata al netto delle ritenute previdenziali”.La parte ricorrente evidenzia come tale ricostruzione nonrisponda al vero e si ponga in contrasto rispetto alle disposizionisummenzionate perché, sin dall'atto introduttivo, è statoprecisato che l'importo dovuto, a titolo di indennizzo, era quelloproprio del titolo giudiziale (circostanza dimostrata anche dallabusta paga che riproduce). Pertanto, secondo la ricostruzione diparte, l'indennità sostitutiva del preavviso, in precedenzacorrisposta, avrebbe costituito oggetto di una compensazione,come si desume anche dalla stessa busta paga, la cui voce èindicata col termine “trattenuta”.2.Con il secondo motivo parte ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., art. 615c.p.c., 18 co. IV l. 300/70, 2118 co. 2 c.c., 2033 c.c., inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.Censura la sentenza nella parte in cui ritiene che il dirittofatto valere dal debitore precettato sia antecedente laformazione del titolo giudiziale e, pertanto, non possa esserededotto in sede di opposizione a precetto, sede per l’eventualeNumero registro generale 3755/2024accertamento delle vicende modificative o estintive, rispetto aNl umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026titolo stesso. La richiesta di ripetizione dell’indennità sostitutivDaat a pubblicazione 28/06/2026del preavviso, in precedenza erogata, radica il suo fondamentonella reintegrazione nel posto di lavoro e nella sua definitività,con la conseguenza che non può che integrare una vicenda cheincide, successivamente, sul titolo stesso.3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1246 c.c., art. 2697c.c., art. 1 commi 53, 58 e 59 della l. 92/2012, art. 416 c.p.c.Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha esclusola possibilità di far valere il controcredito in sede esecutiva,evidenziando che i precedenti di legittimità richiamati asupporto sono relativi a controcrediti fatti valere incompensazione perché sorti anteriormente alla formazione deltitolo esecutivo e, quindi, divenuti esigibili prima dellaformazione dello stesso, contrariamente al caso in esame.4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la nullitàdella sentenza per difetto di motivazione, ex art. 132 co. 2 n. 4c.p.c., per mancanza del minimo costituzionale, art. 111 comma6 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.In particolare, contesta la decisione della Corte territorialenella parte in cui ha omesso di esaminare la legittimità dellacoesistenza della indennità sostitutiva del preavviso con l'ordinedi reintegra.5. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per leragioni di connessione innanzi richiamate, sono fondati.5.1. Occorre premettere che il diritto all’indennità sostitutivadel preavviso presuppone ex art. 2118, comma 2, c.c. laformale cessazione del rapporto di lavoro ed è da un punto divista logico- giuridico incompatibile con la reintegrazione dellavoratore che ne comporta la ricostituzione. Una volta pertantoNumero registro generale 3755/2024intervenuto un titolo giudiziale di annullamento deNl umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026licenziamento con ordine di reintegra le somme corrisposte Daat a pubblicazione 28/06/2026titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavorodiventano non più dovute e determinano l’insorgere di uncredito restitutorio in favore di questi. Il diritto alla ripetizionedell’indennità sostitutiva del preavviso, tempestivamenteerogata dal datore di lavoro, scaturisce dalla statuizione direintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, consideratal’incompatibilità tra questi due istituti. La S.C. ha sul puntoaffermato che, allorquando sia stata accertata l'illegittimità dellicenziamento disciplinare intimato in regime di stabilità reale,non compete al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso,non rilevando al riguardo che essa gli sia stata offerta dal datoreall'atto del licenziamento (cfr. Cass. n. 12366/1997; Cass.2595/2012).5.2. Consegue che il diritto del datore di lavoro a ripetere lesomme in precedenza versate quale indennità sostitutiva delpreavviso, erogazione che trova, come detto, la propria causanella formale cessazione del rapporto di lavoro, nasce solo ovetale rapporto sia stato giuridicamente ricostituito per effettodella disposta reintegrazione; in questa prospettiva l’insorgeredel credito restitutorio si configura quale fatto sopravvenuto,rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione delrapporto ed in quanto tale opponibile quale fatto ( estintivo)successivo.5.3. Come chiarito dal giudice di legittimità lacompensazione, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, puòessere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzioneforzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosagiudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione,rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamenteNumero registro generale 3755/2024alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario restaN umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione dDait a pubblicazione 28/06/2026fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievoil fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistitoda titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando diefficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quantonon vale a estinguerne il credito (cfr. Cass. n. 9912/2007).6. Da tanto consegue l’errore in diritto della sentenzaimpugnata nel ritenere non “opponibile” l’avvenuto pagamentodella indennità sostitutiva del preavviso per non essere statofatto valere nell’ambito del giudizio di impugnativa dellicenziamento.7.L’accoglimento dei primi tre motivi, con cassazione dellasentenza impugnata, determina l’assorbimento del quartomotivo, successivo in ordine logico-giuridico, in quanto la Cortedel rinvio dovrà procedere a nuovo esame dell’appello allastregua dei richiamati principi di diritto.8. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazioneai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello diPerugia, in diversa composizione, cui si demanda altresì laregolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiaraassorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteNumero registro generale 3755/2024Antonella PagettaN umero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 22187/2026Data pubblicazione 28/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris