Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 35168/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 5 luglio 2023 militari della Stazione CC di Sommacampagna procedevano al sequestro probatorio di 100 banconote da 500,00 euro, denaro rinvenuto da [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente e spontaneamente consegnato da quest’ultimo ai militari dell’Arma.

2. In data 05 marzo 2024, il Pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti a seguito del predetto sequestro probatorio, stante il mancato accertamento della provenienza e della appartenenza delle banconote autentiche rinvenute dallo [OSCURATO:PERSONA].

Con decreto di archiviazione del 10 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento e la confisca del denaro in sequestro, in conformità di quanto richiesto dal Pubblico ministero.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 06 novembre 2024, chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca del provvedimento di confisca e la restituzione delle somme rinvenute all’odierno ricorrente ai sensi degli artt. 927 e 928 cod. civ.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 18 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Verona, ha confermato la confisca del denaro disposta, in data 10 giugno 2024, dal giudice dell’esecuzione.

5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 127, 666 e 676 cod. proc. pen. e conseguente nullità del provvedimento oggetto di ricorso.

A giudizio della difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio invece di decidere de plano in ordine alla richiesta avanzata nell’interesse dello [OSCURATO:PERSONA]. 6.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 927, 928 e 929 cod. civ.

È stato eccepito che la confisca delle cose pertinenti al reato può essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. esclusivamente in caso di sentenza di condanna e non qualora, come affermato dallo stesso Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, non vi siano “elementi che consentano di indirizzare in alcun modo le indagini circa la provenienza, l’appartenenza e la destinazione del denaro rinvenuto fortuitamente”.

La decisione del giudice dell’esecuzione avrebbe impedito il verificarsi dell’effetto giuridico previsto dal codice civile in caso di rinvenimento di cose smarrite; in particolare, a giudizio della difesa, stante l’esito negativo delle indagini, avrebbe dovuta essere data comunicazione al Sindaco del luogo in cui il denaro è stato ritrovato, così da consentire gli adempimenti di cui all’art. 928 cod. civ. ed il conseguente acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi dell’art. 929 cod. civ. da parte dello [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Verona oggetto di impugnazione.

Deve essere, preliminarmente, affermato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione decide un’istanza di revoca della confisca (sia che questi abbia correttamente deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice) rientra tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., norma che fa rinvio allo schema procedimentale di cui all’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. che individua quale unico rimedio esperibile quello dell’opposizione innanzi allo stesso giudice che ha reso il provvedimento di rigetto (vedi Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 2, n. 22078 del 18/04/2023, Iovino, Rv. 284765 – 01).

Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il ricorso in cassazione avverso le ordinanze emesse, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (vedi Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 3, n. 39515 del 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460-01 nonché Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720-01). [OSCURATO:PERSONA] ritiene senz'altro di dare continuità a tale orientamento poiché, diversamente opinando l'interessato si vedrebbe privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.

Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'espletamento della relativa fase.

P.Q.M Qualificata l'impugnazione come oppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 5 luglio 2023 militari della Stazione CC di Sommacampagna procedevano al sequestro probatorio di 100 banconote da 500,00 euro, denaro rinvenuto da [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente e spontaneamente consegnato da quest’ultimo ai militari dell’Arma. 2. In data 05 marzo 2024, il Pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti a seguito del predetto sequestro probatorio, stante il mancato accertamento della provenienza e della appartenenza delle banconote autentiche rinvenute dallo [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto di archiviazione del 10 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento e la confisca del denaro in sequestro, in conformità di quanto richiesto dal Pubblico ministero. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 06 novembre 2024, chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca del provvedimento di confisca e la restituzione delle somme rinvenute all’odierno ricorrente ai sensi degli artt. 927 e 928 cod. civ. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 18 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Verona, ha confermato la confisca del denaro disposta, in data 10 giugno 2024, dal giudice dell’esecuzione. 5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 127, 666 e 676 cod. proc. pen. e conseguente nullità del provvedimento oggetto di ricorso. A giudizio della difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio invece di decidere de plano in ordine alla richiesta avanzata nell’interesse dello [OSCURATO:PERSONA]. 6.Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 927, 928 e 929 cod. civ. È stato eccepito che la confisca delle cose pertinenti al reato può essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. esclusivamente in caso di sentenza di condanna e non qualora, come affermato dallo stesso Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, non vi siano “elementi che consentano di indirizzare in alcun modo le indagini circa la provenienza, l’appartenenza e la destinazione del denaro rinvenuto fortuitamente”. La decisione del giudice dell’esecuzione avrebbe impedito il verificarsi dell’effetto giuridico previsto dal codice civile in caso di rinvenimento di cose smarrite; in particolare, a giudizio della difesa, stante l’esito negativo delle indagini, avrebbe dovuta essere data comunicazione al Sindaco del luogo in cui il denaro è stato ritrovato, così da consentire gli adempimenti di cui all’art. 928 cod. civ. ed il conseguente acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi dell’art. 929 cod. civ. da parte dello [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione avverso il provvedimento del Tribunale di Verona oggetto di impugnazione. Deve essere, preliminarmente, affermato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione decide un’istanza di revoca della confisca (sia che questi abbia correttamente deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma quarto cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice) rientra tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., norma che fa rinvio allo schema procedimentale di cui all’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. che individua quale unico rimedio esperibile quello dell’opposizione innanzi allo stesso giudice che ha reso il provvedimento di rigetto (vedi Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 2, n. 22078 del 18/04/2023, Iovino, Rv. 284765 – 01). Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il ricorso in cassazione avverso le ordinanze emesse, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (vedi Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 3, n. 39515 del 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460-01 nonché Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720-01). [OSCURATO:PERSONA] ritiene senz'altro di dare continuità a tale orientamento poiché, diversamente opinando l'interessato si vedrebbe privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità. Ne deriva che, qualificato il ricorso come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'espletamento della relativa fase. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come oppos
Decreto Cassazione n. 35168/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris