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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29539/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, limitatamente ai capi concernenti le statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, eliminando i detti capi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 22/12/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 13/9/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione; condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili; confermava nel resto la sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 578 cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene che nel caso di specie la Corte territoriale abbia errato a confermare le statuizioni civili, a condannare il Corrado alla refusione delle spese in favore delle parti civili ed a non revocare le sanzioni accessorie, atteso che - come ritenuto anche dal giudice di secondo grado - la prescrizione era maturata in data 26/7/2021, dunque, prima della sentenza di primo grado, pronunciata il 13/9/2021.

Osserva, invero, che le statuizioni civili possono esser tenute ferme solo se in primo grado è intervenuta sentenza di condanna, che nel caso di specie non poteva essere emessa, tenuto conto che il reato era già prescritto. 2.1 In data 5/6/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. 1.1 Ed invero, essendo pacifico che nel caso oggetto di scrutinio la prescrizione è maturata prima della sentenza della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale non avrebbe dovuto confermare le statuizioni civili già erroneamente disposte dal giudice di primo grado, né condannare l'imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare (Sezione 2, n. 24458 del 22/3/2018, Domenico, Rv. 273235 - 01; Sezione 4, n. 33778 del 20/6/2017, Casilli, Rv. 270992 - 01; Sezione 4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci, Rv. 263015 - 01; Sezione 5, n. 27652 del 17/6/2010, Giacché, Rv. 248389 - 01), anche di recente e nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 39614 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670 - 01), che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute, atteso che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla refusione delle spese processuali, atteso che è stato ritenuto che non possa essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado (Sezione 5, n. 32636 del 16/4/2018, Suraci, Rv. 273502 - 01; Sezione 6, n. 9081 del 21/2/2013, Colucci, Rv. 255054 - 01).

La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla conferma delle statuizioni civili e alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi di giudizio, statuizioni che elimina.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, limitatamente ai capi concernenti le statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, eliminando i detti capi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.nn.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 22/12/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 13/9/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione; condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili; confermava nel resto la sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 578 cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che nel caso di specie la Corte territoriale abbia errato a confermare le statuizioni civili, a condannare il Corrado alla refusione delle spese in favore delle parti civili ed a non revocare le sanzioni accessorie, atteso che - come ritenuto anche dal giudice di secondo grado - la prescrizione era maturata in data 26/7/2021, dunque, prima della sentenza di primo grado, pronunciata il 13/9/2021. Osserva, invero, che le statuizioni civili possono esser tenute ferme solo se in primo grado è intervenuta sentenza di condanna, che nel caso di specie non poteva essere emessa, tenuto conto che il reato era già prescritto. 2.1 In data 5/6/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. 1.1 Ed invero, essendo pacifico che nel caso oggetto di scrutinio la prescrizione è maturata prima della sentenza della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale non avrebbe dovuto confermare le statuizioni civili già erroneamente disposte dal giudice di primo grado, né condannare l'imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare (Sezione 2, n. 24458 del 22/3/2018, Domenico, Rv. 273235 - 01; Sezione 4, n. 33778 del 20/6/2017, Casilli, Rv. 270992 - 01; Sezione 4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci, Rv. 263015 - 01; Sezione 5, n. 27652 del 17/6/2010, Giacché, Rv. 248389 - 01), anche di recente e nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 39614 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670 - 01), che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute, atteso che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla refusione delle spese processuali, atteso che è stato ritenuto che non possa essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado (Sezione 5, n. 32636 del 16/4/2018, Suraci, Rv. 273502 - 01; Sezione 6, n. 9081 del 21/2/2013, Colucci, Rv. 255054 - 01). La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla conferma delle statuizioni civili e alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi di giudizio, statuizioni che elimina. Così deciso in Roma
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