CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Santa MariaCapua [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 14 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA], inproprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avversol’ordinanza emessa in data 7 agosto 2025 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di euro 144.300,00,oggetto di un sequestro preventivo d’urgenza della Guardia di finanza, convalidatoin data 18 dicembre 2024 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di unprocedimento per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.2. Il ricorso per cassazione che l’[OSCURATO:PERSONA] presenta in proprio, e non quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è affidato a due motivi per violazione dilegge, in relazione all’assenza di motivazione sul periculum in mora (primo motivo)e all’assenza di motivazione sulla provenienza lecita della somma di denarosequestrata (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il Tribunale del riesame ha accertato, sulla base delle indagini della Guardiadi finanza, che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui l’[OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, svolgevaun’attività di intermediazione di manodopera, nel senso che procurava alla MDS.p.A. lavoratori assunti da altre società, cosiddette società serbatoio, le qualierano state costituite nella medesima data, con atti rogati dal medesimo notaio,con l’assistenza del medesimo professionista, [OSCURATO:PERSONA], che ne era ilconsulente tributario e societario. Tali società avevano emesso fatture solo neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avevano sostenuto costi essenzialmente connessial personale dipendente, avevano maturato debiti notevoli per l’omessoversamento delle imposte, non avevano né patrimonio né reddito e gliamministratori e i soci erano nullatenenti, infine, nel corso degli anni le societàerano state interessate da passaggi in blocco di manodopera proprio alla [OSCURATO:SOCIETA]. Lo strumento del subappalto era stato dunque utilizzato per rendereimponibili ai fini IVA le fatture emesse dalle sub appaltatrici alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e da questa alla [OSCURATO:SOCIETA]., dissimulando una mera somministrazione dimanodopera.2. Oggetto dell’appello cautelare, la cui ordinanza di rigetto è quiimpugnata, è la somma di euro 144.300,00, rinvenuta in contanti pressol’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], sequestrata in via d’urgenza dalla Guardia di Finanza e poisequestrata per equivalente in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000, ascritto al ricorrente.L’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il denaro costituiva il provento lecito della venditadi un ristorante e ha lamentato, con il secondo motivo di ricorso, l’omessamotivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame.Il motivo non coglie nel segno. L’eventuale provenienza lecita del denaronon rileva nel sequestro per equivalente, perché si “salta”, per usareun’espressione della dottrina efficacemente ripresa dalle Sezioni Unite (si veda inmotivazione, pag. 23, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv.287756), la derivazione tra bene e reato, per andare a chiudere il sistema diapprensione del profitto derivante dal reato. In altri termini, il sequestro, prima,la confisca per equivalente, poi, costituiscono una modalità di apprensione dei benialternativa (e surrogatoria) a quella diretta, assolvono a una funzioneripristinatoria, hanno una componente sanzionatoria e possono, soloeventualmente, assumere un carattere punitivo. Nei reati tributari, dunque, la solacircostanza dell’impossibilità di eseguire il sequestro in via diretta sui beni dellasocietà consente l’esecuzione del sequestro per equivalente sui beni dell’autoredel reato, a prescindere dalla provenienza lecita degli stessi. L’omessa motivazionesu tale questione è, pertanto, irrilevante.3.L’[OSCURATO:PERSONA] ha insistito poi, con il primo motivo di ricorso, sull’erronea oapparente motivazione sul pericolo di dispersione del patrimonio, in assenza degliindici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza. E’ consolidato l’orientamentosecondo cui nel sequestro preventivo è pur sempre necessaria la motivazione sulpericolo da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazionedell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01) e che questa motivazione nonpuò esaurirsi nell’insufficienza patrimoniale, non coincidendo il suo presuppostoapplicativo con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale,previsto per il sequestro conservativo (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni,Rv. 285042 – 01). Tuttavia, l’insufficienza patrimoniale costituisce pur sempre unelemento potenzialmente indiziante del pericolo di dispersione del profitto, davalutare unitamente ad altri elementi di contesto, quali la condotta per cui siprocede e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 3790 del 20/01/2026, Marciano,Rv. 289287-01). L’ordinanza impugnata ha motivato in coerenza con tali principidi diritto, perché ha dato conto del complessivo e articolato disegno fraudolentoordito dal ricorrente in concorso con il consulente [OSCURATO:PERSONA], sintomatico dellapropensione delinquenziale del prevenuto; del lungo periodo di evasione da partedella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., indicativo della gravità della condotta; dell’assenza dicondotte riparatorie, diversamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva regolarizzato la suaposizione, evidentemente per la gravissima crisi finanziaria e patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. che non era in grado di onorare i debiti e aveva subìto un’ingenteperdita di esercizio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022; dell’assenza di benimobili o immobili in capo sia alla società che all’[OSCURATO:PERSONA]. Tutti elementi che,complessivamente considerati, hanno ben giustificato il mantenimento delsequestro preventivo dell’ingente somma presente in contanti nell’abitazione delricorrente.D’altra parte, le deduzioni difensive del ricorrente attengono piuttostoall’insufficienza della motivazione che alla sua inesistenza. Va ribadito che ilcontrollo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimentoai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv.279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999,Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez.2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).In definitiva, ritiene ilCollegio che il Tribunale del riesame abbia confermato il provvedimento del G.i.p.di rigetto dell’istanza di restituzione dei beni sulla base di un apparatoargomentativo in ordine al pericolo di dispersione dei beni, già di per sé insufficientiai fini della soddisfazione del debito tributario, non sindacabile ai sensi dell’art.325 cod. proc. pen.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]