CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di circa grammi 100 di hashish. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) è anche contrario all'orientamento consolidato di Questa Corte di legittimità che con motivazione del tutto condivisa ha superato l'isolato precedente richiamato dal ricorrente (Sez. 6, n. 45061 del 2022) diretto a richiedere una rivalutazione del fatto. 4. La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento del fatto di lievi entità in ragione del dato ponderale da cui erano ricavabili 1703 dosi medie singole e dalla continua e organizzata attività illecita come descritta dai soggetti minorenni che aveva assoldato per lo spaccio e che retribuiva per l'illecita attività (cfr. pag 3 sentenza di primo grado che si integra in presenza di c.d. doppia conforme), da cui una organizzazione dell'attività illecita incompatibile con il fatto lieve. Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) essendo rimasto isolato l'orientamento espresso da Sez. 6 n. 45061 del 2022. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gen