CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 15169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha concesso l'attenuante del danno risarcito anche con riferimento al capo b) dell'imputazione e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto consumati e tentati contestati ai capi a), b), c), d) di imputazione, riducendo la pena detentiva nei confronti della Stepich 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori delle due imputate. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., relativa al mezzo fraudolento, nonostante fosse contestata la diversa circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. Alternativamente, eccepisce che i reati di tentato furto in abitazione devono essere ricondotti alla fattispecie tipica del reato di truffa. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo d) dell'imputazione in tentato furto in abitazione, in assenza del requisito della univocità degli atti, trattandosi di atti realizzati sulla pubblica via, ben lontani dai luoghi di privata dimora della presunta vittima. II) Violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. anche relativamente al capo b) dell'imputazione, valutandola, tuttavia, in giudizio di subvalenza rispetto alla contestata recidiva; ciò contrariamente a quanto disposto dal primo giudice, il quale, per il reato di cui al capo c), aveva già riconosciuto la stessa attenuante in regime di equivalenza con l'aggravante della recidiva. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che l'unico motivo proposto non era stato dedotto in appello, talché deve essere qui ribadito il costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 - 01; Sez. 5, n. 28514 2 del 23/04/2013, Rv. 255577 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 - 01). 5.1. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 6.1. Il primo motivo è in fatto, aspecifico e quindi inammissibile, a fronte di una motivazione che ha logicamente delineato gli estremi del tentativo di furto in abitazione, sulla base di quanto accertato. I giudici di merito hanno logicamente ritenuto che la condotta dell'imputata sia stata idonea ed univocamente diretta a commettere il reato di tentato furto in abitazione in questione, avendo la stessa tentato di introdursi nell'abitazione dell'anziana persona offesa con una tecnica ben sperimentata, volta ad indurla in errore in merito ai suoi propositi. Al riguardo, i giudici hanno tenuto motivatamente conto del fatto che la vittima non aveva immediatamente declinato l'invito dell'imputata a custodire i gioielli all'interno della propria abitazione, rendendosi conto della reale intenzione della Casagrande solo dopo aver contattato la figlia. Si tratta di percorso argomentativo che ha correttamente valutato, con giudizio ex ante, la configurabilità del reato tentato, avuto riguardo alle circostanze concretamente accertate e alle modalità dell'azione (cfr. Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02). 6.2. Il secondo motivo è infondato e comunque privo di rilevanza, atteso che l'asserita erroneità del giudizio di bilanciamento sul capo b), in ogni caso, non avrebbe potuto determinare una pena inferiore rispetto a quella irrogata. Infatti, la pena base del capo b) non avrebbe potuto comunque essere inferiore a 5 anni di reclusione e 1.000 euro di multa, trattandosi del minimo irrogabile in relazione al minimo edittale del reato satellite di cui al capo c). Nella specie non sussiste, quindi, alcuna concreta violazione del divieto di reformatio in peius. 6.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estens