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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35687/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserrti.te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo (-impugnazione) di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 24/06/2022, con cui era rigettato il reclamo contro il diniego oppostogli dalla Direzione dell'Istituto di appartenenza alla richiesta di acquistare un lettore CD e dei CD musicali, sulla base del rilievo che l'autorizzazione all'acquisto può essere rilasciata esclusivamente per motivi di studio o lavoro, non anche per motivi di mero svago (l'ascolto di musica).

Il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dalle argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, e in particolare ammettendo, in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, rigetta tuttavia il reclamo per la sussistenza di prevalenti ragioni di sicurezza.

2. Avverso tale ordinanza Crea ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e motivazione apparente.

Ci si duole che non sia stato svolto il giudizio di bilanciamento tra esigenze culturali del detenuto ed esigenze di sicurezza, peraltro a fronte di una sottoposizione non ancora definitiva al regime di sorveglianza particolare; e che il ragionamento del Tribunale di sorveglianza sia errato e illogico, non avendo, invero, Crea mai utilizzato oggetti per aggredire detenuti o agenti di polizia penitenziaria.

Si insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 35 bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza sul reclamo giurisdizionale è consentito solo per violazione di legge.

Va, inoltre, osservato che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819).

Orbene, il Tribunale di sorveglianza di Torino evidenzia che la pronuncia richiamata dalla difesa nel proprio reclamo e precisamente la sentenza n. 14782 del 2/03/2022, nel rilevare che se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto e l'uso dei CD musicali e dei relativi supporti, nel caso di persona sottoposta a regime differenziato il suo interesse culturale deve essere tuttavia bilanciato con le esigenze di sicurezza.

Esigenze che nel caso di specie, secondo detto Tribunale, impongono il rigetto dell'istanza avanzata dal detenuto.

A tale riguardo rileva l'ordinanza in esame che Crea è sottoposto altresì al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis lett. a), b) e c) Ord. pen. per la durata di sei mesi (con divieto di disporre del televisore, fornellino individuale, armadi con ante, specchi e di ogni altro soprammobile) e che dal relativo provvedimento emerge che lo stesso si è reso responsabile di svariate infrazioni disciplinari, passando dalla pronuncia di frasi offensive e minacciose nei confronti del personale penitenziario fino a gratuite e brutali aggressioni fisiche nei confronti sia di compagni di detenzione che di personale penitenziario, e che è un soggetto in grado di porre in essere comportamenti compromettenti la sicurezza o l'ordine degli istituti, e di entrare in contrasto anche con altri detenuti.

Ritiene, pertanto, la fruizione da parte del detenuto del lettore CD e dei CD musicali per fini ricreativi nel caso in esame soccombenti rispetto a dette preminenti esigenze di sicurezza, considerando l'aggressività manifestata dal ricorrente indice di pericolosità significativo e tale da rendere altamente probabile che i CD, una volta spezzati, possano essere utilizzati da Crea come oggetti atti ad offendere l'incolumità altrui.

A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si oppone nei termini generici sopra riportati, lamentando un'apparenza motivazionale inesistente e sollecitando una rivalutazione di elementi fattuali, peraltro in un ambito in cui è ammesso il ricorso per la sola violazione di legge.

2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetserrti.te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo (-impugnazione) di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 24/06/2022, con cui era rigettato il reclamo contro il diniego oppostogli dalla Direzione dell'Istituto di appartenenza alla richiesta di acquistare un lettore CD e dei CD musicali, sulla base del rilievo che l'autorizzazione all'acquisto può essere rilasciata esclusivamente per motivi di studio o lavoro, non anche per motivi di mero svago (l'ascolto di musica). Il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dalle argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, e in particolare ammettendo, in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, rigetta tuttavia il reclamo per la sussistenza di prevalenti ragioni di sicurezza. 2. Avverso tale ordinanza Crea ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e motivazione apparente. Ci si duole che non sia stato svolto il giudizio di bilanciamento tra esigenze culturali del detenuto ed esigenze di sicurezza, peraltro a fronte di una sottoposizione non ancora definitiva al regime di sorveglianza particolare; e che il ragionamento del Tribunale di sorveglianza sia errato e illogico, non avendo, invero, Crea mai utilizzato oggetti per aggredire detenuti o agenti di polizia penitenziaria. Si insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 35 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza sul reclamo giurisdizionale è consentito solo per violazione di legge. Va, inoltre, osservato che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819). Orbene, il Tribunale di sorveglianza di Torino evidenzia che la pronuncia richiamata dalla difesa nel proprio reclamo e precisamente la sentenza n. 14782 del 2/03/2022, nel rilevare che se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto e l'uso dei CD musicali e dei relativi supporti, nel caso di persona sottoposta a regime differenziato il suo interesse culturale deve essere tuttavia bilanciato con le esigenze di sicurezza. Esigenze che nel caso di specie, secondo detto Tribunale, impongono il rigetto dell'istanza avanzata dal detenuto. A tale riguardo rileva l'ordinanza in esame che Crea è sottoposto altresì al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis lett. a), b) e c) Ord. pen. per la durata di sei mesi (con divieto di disporre del televisore, fornellino individuale, armadi con ante, specchi e di ogni altro soprammobile) e che dal relativo provvedimento emerge che lo stesso si è reso responsabile di svariate infrazioni disciplinari, passando dalla pronuncia di frasi offensive e minacciose nei confronti del personale penitenziario fino a gratuite e brutali aggressioni fisiche nei confronti sia di compagni di detenzione che di personale penitenziario, e che è un soggetto in grado di porre in essere comportamenti compromettenti la sicurezza o l'ordine degli istituti, e di entrare in contrasto anche con altri detenuti. Ritiene, pertanto, la fruizione da parte del detenuto del lettore CD e dei CD musicali per fini ricreativi nel caso in esame soccombenti rispetto a dette preminenti esigenze di sicurezza, considerando l'aggressività manifestata dal ricorrente indice di pericolosità significativo e tale da rendere altamente probabile che i CD, una volta spezzati, possano essere utilizzati da Crea come oggetti atti ad offendere l'incolumità altrui. A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente si oppone nei termini generici sopra riportati, lamentando un'apparenza motivazionale inesistente e sollecitando una rivalutazione di elementi fattuali, peraltro in un ambito in cui è ammesso il ricorso per la sola violazione di legge. 2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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