CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2020
Cassazione n. 45005/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la notificazione ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. dell'avviso di deposito della sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 17 febbraio 2020, con la contestuale restituzione del termine per impugnarla. 2. A ragione rilevava che la sentenza di cui sopra era stata depositata il 20 luglio 2020, nel rispetto dei termini di cui all'art. 544 comma 3 cod. proc. pen, dovendo applicarsi la sospensione prevista dell'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18. Sicché non era dovuta la notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Né potevano considerarsi altre comunicazioni via SNT, con invio della sentenza in copia telematica. Invero, il protocollo che le prevedeva si riferiva a una fase emergenziale cessata il 30 giugno 2020, ma anche era sprovvisto di ufficialità e di dubbia compatibilità col sistema erariale. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo, lamentando violazione di legge, rileva che invece i commi 13 e 14 dell'art. 83 del dl. n. 18 del 2020 imponevano di comunicare/notificare al difensore, a mezzo posta elettronica certificata, il deposito dei provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo. Come dimostrato da produzione, il difensore si era attivato prontamente per verificare se fosse stata depositata la sentenza e aveva ricevuto "rassicurazioni" dalla cancelleria circa il successivo inoltro della notificazione SNT del deposito. Ne derivava pertanto il concretizzarsi dei presupposti dell'art. 175, cod. proc. pen. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione, deducendo che, quanto al protocollo citato nel provvedimento impugnato, non si è considerato che si trattava proprio del richiamo delle disposizioni dei commi 13 e 14 dell'art. 83 del dl. n. 18 del 2020, operanti nei casi previsti dal comma 2 stesso articolo, di certo ancora in vigore al momento del deposito della sentenza di cui trattasi, senza che potessero avere alcuna rilevanza considerazioni su ragioni erariali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, l'art. 83, comma 2, del dl. 17 marzo 2020, n. 18, prevedeva winr. periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (periodo poi prorogato alla data 11 maggio 2020 dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23),...la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, precisando altresì che tale sospensione operava, per la stessa durata, per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle loro motivazioni. Il riferimento a tale deposito evidenzia chiaramente l'applicabilità della sospensione di cui trattasi alle sentenze e ai provvedimenti' del giudice per i quali ricorre la distinzione tra il momento della decisione e quello del deposito della motivazione. Il terzo periodo dello stesso comma 2 sopracitato aggiunge che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. Da ciò emerge. con altrettanta evidenza, che la disciplina della sospensione del termine del deposito della motivazione viene ad operare sia con riguardo ai termini cominciati a decorrere prima del 9 marzo 2020 e a tale data non ancora maturati per intero, il cui decorso viene dunque sospeso fini alla data 11 maggio 2020, sia nella diversa ipotesi in cui il termine avrebbe dovuto decorrere nel periodo tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, rimanendo in tal caso escluso lo stesso inizio del decorso del termine fino alla data finale del predetto periodo. Ciò posto, non può accogliersi la diversa lettura sostenuta nella requisitoria depositata dal Procuratore generale secondo la quale nel caso del deposito della sentenza emessa nei confronti del ricorrente non avrebbe potuto operare la sopra indicata sospensione del termine di deposito, poiché esso cominciava a decorrere prima dell'inizio del periodo suindicato e, secondo l'ordinaria disciplina, sarebbe maturato successivamente alla data finale del medesimo periodo. Tale lettura, invero, viene sostenuta in forza del richiamo di pronunzie di legittimità in tema di sospensione della prescrizione e dei termini di durata delle misure cautelari, operante invece in via derivata ai sensi del comma 9 del citato art. 83, in ragione del rinvio dell'udienza disposto nel periodo di cui sopra - ma non oltre a una certa data - ai sensi del precedente comma 6 lett. g). 3. Un tema, questo, che neppure viene affrontato nel ricorso, che invece richiama alcune informazioni allora richieste alla cancelleria e le previsioni circa la comunicazione del deposito contemplate da un protocollo, per introdurre nel primo motivo una diversa domanda ex art. 175 cod. proc. pen., senza neppure specificatamente indicare a quale ipotesi prevista da tale norma ci si riferisce. Lo stesso motivo e il successivo citano a supporto disposizioni dell'art. 83 in tema di modalità degli avvisi, operanti però quando tali avvisi siano richiesti da altre disposizioni: un obbligo nella specie insussistente, poiché, per effetto della disciplina sulla sospensione, la sentenza era depositata nel rispetto del termine. Quanto ancora esposto sulle informazioni nei due motivi, invero, riguarda unicamente la loro semplificazione a distanza in un certo periodo, sicché non si comprende come ne sarebbe potuto derivare una deroga alla disciplina di legge, imponendo in seguito l'inoltro di un avviso che le norme non hanno mai previsto. Del resto, la chiarezza di tale lettura non poteva far sorgere diversi convincimenti, una volta depositata la motivazione della sentenza nei termini ed essendo poi perfettamente accessibile l'acquisizione delle informazioni al riguardo, così come l'acquisizione del testo, tramite tutti i canali disponibili. Da tali assorbenti considerazioni deriva l'infondatezza di entrambi i motivi. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu