Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46371/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con i motivi di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74 del 2000 per carenza del requisito della fittizietà, posto che le operazioni oggetto delle tre fatture in contestazione concernono prestazioni effettivamente svolte, anche se di natura diversa rispetto quelle indicate, nonché insussistenza dell'elemento soggettivo.

In particolare, il ricorrente ritiene che nei fatti, così come emersi dall'istruttoria dibattimentale, non sia ravvisabile il reato contestato in quanto la diversità della natura delle operazioni (noleggio di mezzi a fronte di effettive opere di manovalanza) a cui si riferiscono le tre fatture rispetto alla dicitura delle stesse, non è elemento sufficiente per ritenere integrato il reato.

Inoltre, evidenzia che la finalità della condotta, per sua stessa ammissione, non fosse quella di detrarre indebitamente VIVA, bensì quella di risparmiare i costi connessi all'assunzione di personale dipendente.

Infatti trattandosi di artigiani con partita IVA, l'imposta sarebbe comunque dovuta e detraibile.

Considerato che si tratta di questioni di fatto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dal Giudice di merito nella sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi, che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

La Corte di appello infatti ha già affermato che la natura fittizia dell'operazione è comprovata dal fatto che le fatture emesse da parte della ditta Cimilij non risultano mai state pagate, mentre quelle messe dalla società Knezevic non potevano essere state emesse in quanto in quella data la società era cessata da tempo e lo stesso Knezevic ha dichiarato di non aver mai visto la fattura.

Ha quindi motivato ritenendo l'inesistenza oggettiva delle prestazioni per assenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento delle fatture, a prescindere dalla esatta individuazione del tipo di prestazione effettuata.

Con motivazione altrettanto congrua, il giudice a quo ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, che ha tratto dal dato oggettivo dell'ovvio beneficio ottenuto dal mancato pagamento dell'importo fatturato e dall'indicazione delle stesse in dichiarazione, evidenziando che comunque l'aliquota IVA dipende dal regime fiscale scelto dalla ditta individuale, cosicché non è affatto scontato che il costo sostenuto fosse detraibile; risulta quindi provata la consapevolezza dell'indebito vantaggio economico.

I giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno pertanto ritenuto, senza vizi di illogicità, l'inesistenza giuridica e di fatto delle operazioni oggetto delle fatture.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con i motivi di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74 del 2000 per carenza del requisito della fittizietà, posto che le operazioni oggetto delle tre fatture in contestazione concernono prestazioni effettivamente svolte, anche se di natura diversa rispetto quelle indicate, nonché insussistenza dell'elemento soggettivo. In particolare, il ricorrente ritiene che nei fatti, così come emersi dall'istruttoria dibattimentale, non sia ravvisabile il reato contestato in quanto la diversità della natura delle operazioni (noleggio di mezzi a fronte di effettive opere di manovalanza) a cui si riferiscono le tre fatture rispetto alla dicitura delle stesse, non è elemento sufficiente per ritenere integrato il reato. Inoltre, evidenzia che la finalità della condotta, per sua stessa ammissione, non fosse quella di detrarre indebitamente VIVA, bensì quella di risparmiare i costi connessi all'assunzione di personale dipendente. Infatti trattandosi di artigiani con partita IVA, l'imposta sarebbe comunque dovuta e detraibile. Considerato che si tratta di questioni di fatto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate dal Giudice di merito nella sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi, che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. La Corte di appello infatti ha già affermato che la natura fittizia dell'operazione è comprovata dal fatto che le fatture emesse da parte della ditta Cimilij non risultano mai state pagate, mentre quelle messe dalla società Knezevic non potevano essere state emesse in quanto in quella data la società era cessata da tempo e lo stesso Knezevic ha dichiarato di non aver mai visto la fattura. Ha quindi motivato ritenendo l'inesistenza oggettiva delle prestazioni per assenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento delle fatture, a prescindere dalla esatta individuazione del tipo di prestazione effettuata. Con motivazione altrettanto congrua, il giudice a quo ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, che ha tratto dal dato oggettivo dell'ovvio beneficio ottenuto dal mancato pagamento dell'importo fatturato e dall'indicazione delle stesse in dichiarazione, evidenziando che comunque l'aliquota IVA dipende dal regime fiscale scelto dalla ditta individuale, cosicché non è affatto scontato che il costo sostenuto fosse detraibile; risulta quindi provata la consapevolezza dell'indebito vantaggio economico. I giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno pertanto ritenuto, senza vizi di illogicità, l'inesistenza giuridica e di fatto delle operazioni oggetto delle fatture. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris