CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34-19395/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso (replicati con memoria reiterativa del 2 ottobre u.s.), con i quali si contesta la mancata pronuncia assolutoria in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per il reato di appropriazione indebita, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445); che, di conseguenza, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocu/i, con una mera attività di constatazione, l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui ovvero la sua rilevanza penale (cfr. Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091); che, tuttavia, nella specie, i motivi individuati dalla difesa non consentono un apprezzamento ictu oculi delle condizioni richieste per la pronuncia assolutoria di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presupponendo piuttosto un'attività di approfondimento e/o rivalutazione delle prove, incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di cui al comma 1 della stessa disposizione; che, dunque, intervenuta la prescrizione del reato, i giudici del merito hanno correttamente dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.