CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 28234/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19632/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 5564/2017 depositata i l 21/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito di indagini finanziarie effettuate ai sensi degli artt. 32 DPR n. 600/1963 e 51 DPR n. 633/1972, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Brescia emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo, avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno 20 07, maggior reddito ai fini Irpef e addizionale e Irap, nonché maggiore Iva, oltre interessi e sanzioni. 2. Il contribuente ricorreva avanti alla CTP di Brescia, che annullava integralmente l’atto impugnato, ritenendo che , ferma la non operatività della presunzione di imponibilità dei prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi, tale presunzione, pur operante in relazione ai versamenti, non fosse stata supportata dall’Agenzia con ulteriori elementi più solidi in merito alla effettiva disponibilità reddituale nella misura accertata. 3. Avverso tale pronuncia l’Ufficio, preso atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 6/10/ 2014 , proponeva appello limitatamente al mancato riconoscimento, ai fini reddituali, dei versamenti, ritenuti non giustificati, ivi compresi quelli effettuati su conto corrente intestato ai genitori del contribuente, e su cui questi aveva delega ad operare. 4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia rigettava il gravame dell’Amministrazione. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso e successivo deposito di memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 e 2729 c.c., 39 DPR 600/73, 54 DPR 633/72, 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 e del loro combinato disposto. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 DPR 600/73 e 2729 c.c. in combinato disposto. 3. Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.с., la nullità della sentenza impugnata perché sorretta da motivazione apparente. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono ammissibili, non avendo l’Agenzia, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, richiesto con le articolate censure una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie. I motivisono, inoltre, fondati. 4.1. Ha affermato questa Corte che, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. Sez. 5, 30/06/2020, n. 13112; conf., di recente, Cass., Sez. 5, 20/02/2025 n. 4553). 4.2. E ancora, si è affermato che l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili o l'essere quella oggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a quelli intestati a terzi (Cass. Sez. 5, 21/01/2021, n. 1174; Cass. Sez. 5 - 18/09/2024 , n. 25043). 4.3. La CTR, pur richiamandone in premessa l’enunciato, non si è attenuta ai principi ora richiamati. 4.4. In particolare, non ha tenuto conto del fatto che, quanto alle imposte dirette, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - in virtù della quale , trattandosi di lavoratore autonomo, i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a operazioni imponibili, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziatenelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. 5. Ancora, la pronuncia gravata risulta inoltre affetta da vizio motivazionale, in quanto la laconicità della motivazione non consentedi appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, di cui, in ossequio al principio di specificità, l’Amministrazione fa ampio richiamo nel proprio ricorso. 5.1. Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766del 2020). 5.2. Il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, esaminando per sommi capi e non singolarmente i movimenti bancari in oggetto , ed esponendo in termini generici gli esiti dell’esame compiuto, nei seguenti termini: «Dall'esame delle voci considerate, dei calcoli sviluppati dall'ufficio e dai documenti prodotti dal contribuente emerge che: alcuni importi erano meri giroconti come tali non computabili due volte pena inammissibili giustificazioni; alcuni versamenti si riferivano a fatture emesse nell'anno di imposta precedente; alcune somme originavano dall'estinzione di libretti di risparmio o da rimborsi assicurativi legati a sinistri pregressi; c'era stata un'estinzione rinegoziati vedi mutui per importi rilevanti; alcune voci erano l'accredito della pensione del padre; si sono sommate a volte due o tre volte voci inesistenti e trattandosi di me ristorni; a ddirittura si sono considerati i conti sui quali il Covre aveva la sola delega di firma, ma che non erano a lui intestati bensì a suoi familiari (…) » (sentenza, pp. 4,5). 6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa comp