CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 giugno 1949
Cassazione n. 41414/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1949 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, con conferma nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 6 marzo 2023 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso in Roma il 25 novembre 2021 condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre alla sanzione amministrativa accessoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rideterminato la pena senza calcolare l'ulteriore diminuzione di un terzo prevista dalla disposizione che si assume violata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. 4. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha così determinato la pena: pena base anni tre di reclusione, ridotta della metà ex art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ridotta a un anno di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e ridotta di un ulteriore terzo ex art. 62 n.6 cod. pen. fino alla pena finale di mesi otto di reclusione. Risulta, pertanto, omessa l'ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato. 5. Ferme restando le statuizioni ulteriori, non incise dalla presente pronuncia, la diminuzione della pena della reclusione prevista per il delitto, conseguente alla scelta del rito abbreviato prevista dall'art.442, comma 2, cod. proc. pen. nella misura di un terzo, può essere applicata da questa Corte, non comportando alcuna valutazione discrezionale, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminandb la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I