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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22590/2026

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SENTENZA sul ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/07/2025 dalla Corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai punti da 3 a 8 per essersi i reati estinti per prescrizione e il rigetto nel resto del ricorso con conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, Comune di Salerno, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato. 1All'imputato, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Conca dei Marini e di nove procedimenti relativi alla realizzazione di opere e di interventi pubblici, si contesta - in violazione dell'art. 3, comma 29, della legge n. 350 del 2003 e dell'art. 92, commi 5-6, del d.

Igs n. 163 del 2006 (che fissavano nel 2% la percentuale dell'importo a base di gara da destinare per la costituzione del fondo incentivante - le cui rispettive somme dovevano essere ripartite tra tutte le figure interne all'ente comunale che, a vario titolo, avevano eseguito le prestazioni), nonché in violazione di quanto previsto nel regolamento incentivi dei Lavori pubblici approvato dal Comune - che prevedeva come percentuale dell'incentivo l'aliquota massima del 15% dell'importo dei lavori a base di gara - di essersi autoliquidato dal 30.6.2009 al 5.8.2011, con una serie di determine (indicate nella imputazione), la somma lorda di euro 42.736,63, superiore al valore limite di euro 39,745,75 dei nove fondi incentivanti e superiore anche rispetto alla somma di 5.961,86 che sarebbe stata realmente spettante quale responsabile dei procedimenti; in tal modo l'imputato si sarebbe appropriato della somma complessiva di 9.014,52 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

Il tema attiene alla qualificazione dei fatti; la Corte non avrebbe recepito i principi secondo cui l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio e non quello di peculato nei casi in cui, come quello in esame, l'atto di destinazione, compiuto in violazione di regole contabili, sia funzionale alla realizzazione oltre che di indebiti interessi privati anche di interessi pubblici effettivi.

Nel caso di specie, si osserva, l'esistenza di interessi pubblici sarebbe attestata dalla natura dei lavori eseguiti, che avrebbero riguardato la Casa comunale, l'impianto di pubblica illuminazione, la rete fognaria e la palestra comunale.

Dunque, pur volendo ipotizzare che i versamenti siano stati quantificati con un metodo di calcolo errato, detti pagamenti sarebbero stati in realtà sorretti da motivi di interesse pubblico, tali da escludere la finalità eminentemente privata.

Ne consegue che al più sarebbe stato sussistente il reato di abuso d'ufficio, ormai abrogato.

Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non era il titolare del potere di emettere ordinativi di pagamento, ma poteva solo adottare, a conclusione dei lavori, le determine di assegnazione dei compensi dovuti ai professionisti intervenuti; determine poi sottoposte al vaglio contabile del Responsabile del settore finanziario comunale.

L'imputato avrebbe posto in essere un atto che di per sé non poteva determinare l'erogazione delle somme, di cui, quindi, il ricorrente non avrebbe avuto la disponibilità; un atto - quello della determina di autoliquidazione - rispetto al quale l'ufficio di2 contabilità dell'Ente avrebbe dovuto compiere un controllo effettivo, contabile e fiscale, come previsto dall'art. 184 d.

Igs n. 267 del 2000 e dall'art. 184 T.U.

Enti locali.

Si aggiunge che l'art. 29 del regolamento comunale imponeva al responsabile del servizio finanziario di compiere necessari accertamenti e, ove fossero state riscontrate irregolarità negli atti di liquidazione, di attestare la non conformità rispetto all'atto di impegno oppure la insufficienza delle risorse finanziarie.

L'assunto è che il funzionario che autoliquida non avrebbe disponibilità delle somme e, dunque, sarebbe al più configurabile la fattispecie di abuso d'ufficio.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'ad 157 cod. pen.

Il tema attiene al tempus commissi delicti; il momento della ipotizzata appropriazione coinciderebbe, nel caso di specie, con quello dell'adozione della determina di autoliquidazione dei compensi non spettanti sicchè la fase successiva- relativa alla emissione del mandato di pagamento a seguito dei controlli - costituirebbe un post factum rispetto ad un reato già perfezionatosi.

Dunque, facendo riferimento alla data delle delibere, i reati sarebbero estinti per prescrizione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione.

Si reiterano le considerazioni sulla effettività del controllo da parte dell'ente e si segnala come nessuna condotta decettiva sarebbe stata compiuta dall'imputato; le delibere sarebbero tutte analitiche e ciò avrebbe consentito di rinvenire agevolmente l'errore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In punto di fatto non è in contestazione che l'imputato non avesse un potere di firma che gli consentiva di disporre direttamente del denaro; le determine con le quali [OSCURATO:PERSONA] si autoliquidava le somme dovevano essere sottoposte a verifiche, il cui solo superamento conduceva alla emissione di titoli di spesa. (cfr. pag.9 e 10 sentenza impugnata).

Il tema, dunque, è se l'imputato avesse, sulla base della sola delibera di autoliquidazione, la disponibilità, anche solo giuridica, delle somme in questione.

3. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è necessario che il pubblico agente abbia la disponibilità diretta del denaro, con piena capacità di prelievo svincolata da controlli preventivi, laddove, invece, in presenza di controlli, effettivi o formali, la posizione giuridica del pubblico agente non può essere assimilata a quella di un ordinatore di spesa, quanto, piuttosto, a quella di 3un creditore di una somma di cui, tuttavia, questi non ha la disponibilità né materiale e neppure giuridica.

Una situazione creditoria condizionata, essendo il soddisfacimento del credito subordinato alla verifica positiva della legittimità della pretesa e della sua inerenza.

Dunque, una condivisibile interpretazione che restringe l'area della disponibilità giuridica del denaro, precondizione ai fini della condotta di appropriazione che integra il delitto di peculato, ai soli casi in cui il pubblico agente abbia la disponibilità e un potere di accesso diretto al denaro, cioè una capacità di utilizzarlo uti dominus in modo immediato e svincolato dai controlli (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 285577; Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021 Bernardini, Rv. 282742).

4. Non avendo l'imputato la disponibilità di quelle somme il delitto di peculato non sussiste.

5. Sotto altro profilo, il fatto deve essere riqualificato, in ragione del tempo di commissione, e ricondotto al delitto di abuso d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], violando la legge, si autoliquidava intenzionalmente somme che non poteva liquidarsi, in tal modo procurando a sé un ingiusto profitto.

Il delitto di abuso d'ufficio è stato tuttavia abrogato con la legge 8 agosto 2024, n. 112.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili.

P. Q. M. Qualificato il f P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/07/2025 dalla Corte di appello di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai punti da 3 a 8 per essersi i reati estinti per prescrizione e il rigetto nel resto del ricorso con conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, Comune di Salerno, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato. 1All'imputato, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Conca dei Marini e di nove procedimenti relativi alla realizzazione di opere e di interventi pubblici, si contesta - in violazione dell'art. 3, comma 29, della legge n. 350 del 2003 e dell'art. 92, commi 5-6, del d. Igs n. 163 del 2006 (che fissavano nel 2% la percentuale dell'importo a base di gara da destinare per la costituzione del fondo incentivante - le cui rispettive somme dovevano essere ripartite tra tutte le figure interne all'ente comunale che, a vario titolo, avevano eseguito le prestazioni), nonché in violazione di quanto previsto nel regolamento incentivi dei Lavori pubblici approvato dal Comune - che prevedeva come percentuale dell'incentivo l'aliquota massima del 15% dell'importo dei lavori a base di gara - di essersi autoliquidato dal 30.6.2009 al 5.8.2011, con una serie di determine (indicate nella imputazione), la somma lorda di euro 42.736,63, superiore al valore limite di euro 39,745,75 dei nove fondi incentivanti e superiore anche rispetto alla somma di 5.961,86 che sarebbe stata realmente spettante quale responsabile dei procedimenti; in tal modo l'imputato si sarebbe appropriato della somma complessiva di 9.014,52 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla qualificazione dei fatti; la Corte non avrebbe recepito i principi secondo cui l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio e non quello di peculato nei casi in cui, come quello in esame, l'atto di destinazione, compiuto in violazione di regole contabili, sia funzionale alla realizzazione oltre che di indebiti interessi privati anche di interessi pubblici effettivi. Nel caso di specie, si osserva, l'esistenza di interessi pubblici sarebbe attestata dalla natura dei lavori eseguiti, che avrebbero riguardato la Casa comunale, l'impianto di pubblica illuminazione, la rete fognaria e la palestra comunale. Dunque, pur volendo ipotizzare che i versamenti siano stati quantificati con un metodo di calcolo errato, detti pagamenti sarebbero stati in realtà sorretti da motivi di interesse pubblico, tali da escludere la finalità eminentemente privata. Ne consegue che al più sarebbe stato sussistente il reato di abuso d'ufficio, ormai abrogato. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non era il titolare del potere di emettere ordinativi di pagamento, ma poteva solo adottare, a conclusione dei lavori, le determine di assegnazione dei compensi dovuti ai professionisti intervenuti; determine poi sottoposte al vaglio contabile del Responsabile del settore finanziario comunale. L'imputato avrebbe posto in essere un atto che di per sé non poteva determinare l'erogazione delle somme, di cui, quindi, il ricorrente non avrebbe avuto la disponibilità; un atto - quello della determina di autoliquidazione - rispetto al quale l'ufficio di2 contabilità dell'Ente avrebbe dovuto compiere un controllo effettivo, contabile e fiscale, come previsto dall'art. 184 d. Igs n. 267 del 2000 e dall'art. 184 T.U. Enti locali. Si aggiunge che l'art. 29 del regolamento comunale imponeva al responsabile del servizio finanziario di compiere necessari accertamenti e, ove fossero state riscontrate irregolarità negli atti di liquidazione, di attestare la non conformità rispetto all'atto di impegno oppure la insufficienza delle risorse finanziarie. L'assunto è che il funzionario che autoliquida non avrebbe disponibilità delle somme e, dunque, sarebbe al più configurabile la fattispecie di abuso d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'ad 157 cod. pen. Il tema attiene al tempus commissi delicti; il momento della ipotizzata appropriazione coinciderebbe, nel caso di specie, con quello dell'adozione della determina di autoliquidazione dei compensi non spettanti sicchè la fase successiva- relativa alla emissione del mandato di pagamento a seguito dei controlli - costituirebbe un post factum rispetto ad un reato già perfezionatosi. Dunque, facendo riferimento alla data delle delibere, i reati sarebbero estinti per prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione. Si reiterano le considerazioni sulla effettività del controllo da parte dell'ente e si segnala come nessuna condotta decettiva sarebbe stata compiuta dall'imputato; le delibere sarebbero tutte analitiche e ciò avrebbe consentito di rinvenire agevolmente l'errore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In punto di fatto non è in contestazione che l'imputato non avesse un potere di firma che gli consentiva di disporre direttamente del denaro; le determine con le quali [OSCURATO:PERSONA] si autoliquidava le somme dovevano essere sottoposte a verifiche, il cui solo superamento conduceva alla emissione di titoli di spesa. (cfr. pag.9 e 10 sentenza impugnata). Il tema, dunque, è se l'imputato avesse, sulla base della sola delibera di autoliquidazione, la disponibilità, anche solo giuridica, delle somme in questione. 3. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è necessario che il pubblico agente abbia la disponibilità diretta del denaro, con piena capacità di prelievo svincolata da controlli preventivi, laddove, invece, in presenza di controlli, effettivi o formali, la posizione giuridica del pubblico agente non può essere assimilata a quella di un ordinatore di spesa, quanto, piuttosto, a quella di 3un creditore di una somma di cui, tuttavia, questi non ha la disponibilità né materiale e neppure giuridica. Una situazione creditoria condizionata, essendo il soddisfacimento del credito subordinato alla verifica positiva della legittimità della pretesa e della sua inerenza. Dunque, una condivisibile interpretazione che restringe l'area della disponibilità giuridica del denaro, precondizione ai fini della condotta di appropriazione che integra il delitto di peculato, ai soli casi in cui il pubblico agente abbia la disponibilità e un potere di accesso diretto al denaro, cioè una capacità di utilizzarlo uti dominus in modo immediato e svincolato dai controlli (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 285577; Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021 Bernardini, Rv. 282742). 4. Non avendo l'imputato la disponibilità di quelle somme il delitto di peculato non sussiste. 5. Sotto altro profilo, il fatto deve essere riqualificato, in ragione del tempo di commissione, e ricondotto al delitto di abuso d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], violando la legge, si autoliquidava intenzionalmente somme che non poteva liquidarsi, in tal modo procurando a sé un ingiusto profitto. Il delitto di abuso d'ufficio è stato tuttavia abrogato con la legge 8 agosto 2024, n. 112. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili. P. Q. M. Qualificato il f P.Q.M
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