CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 19303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 02/03/2021 del Tribunale di Monza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 marzo 2021 il Tribunale di Monza ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge perché era stata applicata la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Richiama in suo favore l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'unico limite che incontra la speciale ipotesi di confisca per equivalente nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti è da rinvenirsi nell'ipotesi in cui la pena oggetto di applicazione non superi i due anni di pena detentiva, e ciò in riferimento al fatto che, in tal caso, l'effetto premiale correlato al rito esclude l'applicazione di pene accessorie e limita l'ipotesi dell'ablazione patrimoniale alla sola confisca pertinenziale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000 prevede per i reati tributari la confisca obbligatoria sia in caso di condanna che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si tratta di una norma speciale e derogatoria rispetto all'invocato regime dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Non vale pertanto agitare questioni sulla natura della sanzione che peraltro questa Corte ha definito come un rimedio ripristinatorio della situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato, connotato da obbligatorietà ed assenza di discrezionalità nella determinazione del "quantum" (Cass., Sez. 2, n. 8538 del 27/1172019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278241). E' pacifico, inoltre, che vada applicata dal giudice, anche quando non sia inserita nel patto (Cass., Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, Zaini, Rv. 268829-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2 febbraio 2022 Il Consigliere