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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31476/2026

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ppello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette e sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2025, inparziale riforma delle sentenze pronunciate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7ottobre 2024 e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 2 gennaio 2025, ha ritenutoassorbito il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 nel reato ex art. 23l. 110 del 1975 e, rideterminata la pena e applicata la disciplina dellacontinuazione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di AngeloTanzillo in relazione agli artt. 385, 582 e 583, 648 cod. pen. e quello citato exart. 23 l. 110 del 1975.2.

In sintesi e nei limiti di quanto rileva ai fini del presente ricorso.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 7 ottobre 2024, è stato condannato peressere evaso dalla detenzione domiciliare, per avere portato in luogo pubblicouna pistola marca Beretta e per averla utilizzata per commettere il reato dilesioni personali.Dopo tali fatti, commessi il 6 giugno 2023, lo stesso si è sottratto all’arrestoed è rimasto latitante fino al giorno 24 luglio 2024 allorché è stato catturato ed èstato denunciato per la detenzione di una Beretta calibro nove e per laricettazione della stessa arma.Questi ultimi fatti sono stati oggetto della sentenza di condanna pronunciatail 2 gennaio 2025 dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto all’imputato le circostanzeAvverso le due sentenze ha proposto appello la difesa deducendo laviolazione dell’art. 649 cod. pen. quanto ai fatti oggetto dei reati di cui agli artt.10, 12 e 14 l. 497 del 1964 e 23 l. 110 del 1975 in considerazione del fatto chenei giudizi di merito si era accertato che le contestazioni si referivano allamedesima arma.La Corte di appello, in riforma delle due sentenze appellate, ha ritenutol’assorbimento del reato di detenzione e porto dell’arma commesso il 6 giugno2023 in quello di detenzione consumato il 24 luglio 2024 e, applicato l’istitutodella continuazione dei reati e operata la riduzione per il rito abbreviato, harideterminato la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 1300,00 dimulta.La pena è stata così quantificata dopo avere rigettato le censure relative allamancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza e quella di escludere la recidiva.3.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. pen.

Nel primo motivola difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nella parte in cuiha ritenuto che il porto dell’arma fosse assorbito nella detenzione della stessa.Secondo la difesa, infatti, il fatto che il pubblico ministero aveva esercitatol’azione penale per il reato di porto in luogo pubblico dell’arma renderebbeimprocedibile l’azione penale per il delitto di detenzione della medesima pistola.3.2.

Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche con criterio di prevalenza.3.3.

Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidivareiterata e specifica.3.4.

Vizio di motivazione in relazione dell’art. 81 cod. pen. in ordine allaquantificazione della pena base per il reato più grave e alla rideterminazione delquantum in continuazione per i reati satellite.4.

In data 6 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria in cui ilSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 649 cod. pen. evidenziando che nel caso di specie la Corte territoriale nonavrebbe dovuto ritenere che la detenzione e il porto dell’arma oggetto dellaprima sentenza fosse assorbito nella detenzione successiva della stessa quanto,piuttosto, avrebbe dovuto concludere nel senso che l’azione penale per il delittodi detenzione della pistola era improcedibile perché il pubblico ministero avevagià esercitato l’azione penale per la medesima arma e, quindi, per il medesimofatto.La doglianza è infondata.La premessa da cui prende le mosse la difesa è che i due fatti, cioè ladetenzione contestata il 24 luglio 2024 e la detenzione e porto in luogo pubblicodell’arma contestati il 6 giugno 2023 siano il medesimo fatto.Tale presupposto non è corretto e il riferimento alla sentenza Sez.

U, n.34655 del 28/06/2005, P.g. in proc.

Donati ed altro, Rv. 231800 – 01, cheappunto riguarda la specifica ipotesi in cui il pubblico ministero del medesimoufficio abbia promosso l’azione penale in relazione a un unico fatto per cui è giàpendente un altro procedimento, è inconferente.Nel caso di specie, infatti, come correttamente evidenziato dalla Corteterritoriale, il “fatto” della detenzione e del porto dell’arma contestato comecommesso il 6 giungo 2023 non è il medesimo rispetto alla detenzione che si èprotratta sino al 24 luglio 2024.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui è addivenuta la Corteterritoriale ritenendo che il reato in precedenza accertato, quello relativo alsegmento di detenzione commesso in data 6 giugno 2023 e al porto avvenuto intale occasione siano assorbiti nella detenzione che si è poi ininterrottamenteprotratta sino al 24 luglio 2024, è corretta ed è conforme alla giurisprudenza dilegittimità sul punto (Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, Ahmetovic, Rv. 282501 –01; Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 - 01).3.

Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con criterio diprevalenza e quanto al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica.Le doglianze sono infondate.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato ha, infatti, fatto buon governo della legge penale e ha dato contodelle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità,l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte dimerito, e ciò - con il riferimento alla gravità dei fatti, all’evasione e alla latitanza- sia in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze che quanto allarecidiva, correttamente e coerentemente ritenuta in considerazione dei numerosie gravi precedenti penali e del fatto che lo stesso è evaso dalla detenzionedomiciliare per sparare alle gambe a una persona che stava discutendo conalcuni familiari nel parcheggio di un supermercato e ha così dimostrato la propriapersistente pericolosità.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che risulta lineare, sonoprive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, inquesta sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena(Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).Il giudizio in ordine alla sussistenza e consistenza delle circostanzeaggravanti, come pure quello sulla sussistenza della recidiva, d’altro canto, èoggetto di un giudizio di fatto per cui la motivazione su tali punti può esserefondata anche sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchéla stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può esseresindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamentoper ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008,Caridi, RV 242419 - 01).Ciò in quanto il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto amotivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazionecirca l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo.4.

Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazionedell’art. 81 cod. pen. in ordine alla quantificazione della pena base per il reatopiù grave e alla rideterminazione del quantum in continuazione per i reatisatellite.Le doglianze sono infondate.La Corte di merito, infatti, con lo specifico riferimento alla natura del beneoggetto della condotta di ricettazione (una pistola Beretta modello 98FS calibro9x21) e alla gravità degli altri fatti (l’entità delle lesioni, l’utilizzo della pistola inun parcheggio di un esercizio commerciale, il rischio di coinvolgere terzi e lalatitanza protratta per un lungo periodo) ha dato adeguato e coerente contodell’applicazione dei criteri anche da recentemente delineati da Sez.

U, n. 47127del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 e la motivazione sul punto non èpertanto sindacabile in questa sede.5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette e sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2025, inparziale riforma delle sentenze pronunciate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7ottobre 2024 e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 2 gennaio 2025, ha ritenutoassorbito il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 l. 497 del 1974 nel reato ex art. 23l. 110 del 1975 e, rideterminata la pena e applicata la disciplina dellacontinuazione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di AngeloTanzillo in relazione agli artt. 385, 582 e 583, 648 cod. pen. e quello citato exart. 23 l. 110 del 1975.2. In sintesi e nei limiti di quanto rileva ai fini del presente ricorso.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 7 ottobre 2024, è stato condannato peressere evaso dalla detenzione domiciliare, per avere portato in luogo pubblicouna pistola marca Beretta e per averla utilizzata per commettere il reato dilesioni personali.Dopo tali fatti, commessi il 6 giugno 2023, lo stesso si è sottratto all’arrestoed è rimasto latitante fino al giorno 24 luglio 2024 allorché è stato catturato ed èstato denunciato per la detenzione di una Beretta calibro nove e per laricettazione della stessa arma.Questi ultimi fatti sono stati oggetto della sentenza di condanna pronunciatail 2 gennaio 2025 dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto all’imputato le circostanzeAvverso le due sentenze ha proposto appello la difesa deducendo laviolazione dell’art. 649 cod. pen. quanto ai fatti oggetto dei reati di cui agli artt.10, 12 e 14 l. 497 del 1964 e 23 l. 110 del 1975 in considerazione del fatto chenei giudizi di merito si era accertato che le contestazioni si referivano allamedesima arma.La Corte di appello, in riforma delle due sentenze appellate, ha ritenutol’assorbimento del reato di detenzione e porto dell’arma commesso il 6 giugno2023 in quello di detenzione consumato il 24 luglio 2024 e, applicato l’istitutodella continuazione dei reati e operata la riduzione per il rito abbreviato, harideterminato la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 1300,00 dimulta.La pena è stata così quantificata dopo avere rigettato le censure relative allamancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza e quella di escludere la recidiva.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. pen. Nel primo motivola difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nella parte in cuiha ritenuto che il porto dell’arma fosse assorbito nella detenzione della stessa.Secondo la difesa, infatti, il fatto che il pubblico ministero aveva esercitatol’azione penale per il reato di porto in luogo pubblico dell’arma renderebbeimprocedibile l’azione penale per il delitto di detenzione della medesima pistola.3.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche con criterio di prevalenza.3.3. Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidivareiterata e specifica.3.4. Vizio di motivazione in relazione dell’art. 81 cod. pen. in ordine allaquantificazione della pena base per il reato più grave e alla rideterminazione delquantum in continuazione per i reati satellite.4. In data 6 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria in cui ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 649 cod. pen. evidenziando che nel caso di specie la Corte territoriale nonavrebbe dovuto ritenere che la detenzione e il porto dell’arma oggetto dellaprima sentenza fosse assorbito nella detenzione successiva della stessa quanto,piuttosto, avrebbe dovuto concludere nel senso che l’azione penale per il delittodi detenzione della pistola era improcedibile perché il pubblico ministero avevagià esercitato l’azione penale per la medesima arma e, quindi, per il medesimofatto.La doglianza è infondata.La premessa da cui prende le mosse la difesa è che i due fatti, cioè ladetenzione contestata il 24 luglio 2024 e la detenzione e porto in luogo pubblicodell’arma contestati il 6 giugno 2023 siano il medesimo fatto.Tale presupposto non è corretto e il riferimento alla sentenza Sez. U, n.34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 – 01, cheappunto riguarda la specifica ipotesi in cui il pubblico ministero del medesimoufficio abbia promosso l’azione penale in relazione a un unico fatto per cui è giàpendente un altro procedimento, è inconferente.Nel caso di specie, infatti, come correttamente evidenziato dalla Corteterritoriale, il “fatto” della detenzione e del porto dell’arma contestato comecommesso il 6 giungo 2023 non è il medesimo rispetto alla detenzione che si èprotratta sino al 24 luglio 2024.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui è addivenuta la Corteterritoriale ritenendo che il reato in precedenza accertato, quello relativo alsegmento di detenzione commesso in data 6 giugno 2023 e al porto avvenuto intale occasione siano assorbiti nella detenzione che si è poi ininterrottamenteprotratta sino al 24 luglio 2024, è corretta ed è conforme alla giurisprudenza dilegittimità sul punto (Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, Ahmetovic, Rv. 282501 –01; Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668 - 01).3. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con criterio diprevalenza e quanto al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica.Le doglianze sono infondate.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato ha, infatti, fatto buon governo della legge penale e ha dato contodelle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità,l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte dimerito, e ciò - con il riferimento alla gravità dei fatti, all’evasione e alla latitanza- sia in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze che quanto allarecidiva, correttamente e coerentemente ritenuta in considerazione dei numerosie gravi precedenti penali e del fatto che lo stesso è evaso dalla detenzionedomiciliare per sparare alle gambe a una persona che stava discutendo conalcuni familiari nel parcheggio di un supermercato e ha così dimostrato la propriapersistente pericolosità.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che risulta lineare, sonoprive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, inquesta sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena(Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).Il giudizio in ordine alla sussistenza e consistenza delle circostanzeaggravanti, come pure quello sulla sussistenza della recidiva, d’altro canto, èoggetto di un giudizio di fatto per cui la motivazione su tali punti può esserefondata anche sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchéla stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può esseresindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamentoper ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008,Caridi, RV 242419 - 01).Ciò in quanto il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto amotivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazionecirca l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo.4. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazionedell’art. 81 cod. pen. in ordine alla quantificazione della pena base per il reatopiù grave e alla rideterminazione del quantum in continuazione per i reatisatellite.Le doglianze sono infondate.La Corte di merito, infatti, con lo specifico riferimento alla natura del beneoggetto della condotta di ricettazione (una pistola Beretta modello 98FS calibro9x21) e alla gravità degli altri fatti (l’entità delle lesioni, l’utilizzo della pistola inun parcheggio di un esercizio commerciale, il rischio di coinvolgere terzi e lalatitanza protratta per un lungo periodo) ha dato adeguato e coerente contodell’applicazione dei criteri anche da recentemente delineati da Sez. U, n. 47127del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 e la motivazione sul punto non èpertanto sindacabile in questa sede.5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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