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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 003/2017

ECLI:EU:C:2017:435
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CJ0625 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 giugno 2017 ( *1 ) «Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria — Varietà di mele ‟[OSCURATO:PERSONA]” — Esame tecnico — Linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento (CE) n. 1239/95 — Articolo 23, paragrafo 1 — Poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] — Aggiunta di un carattere distintivo al termine dell’esame tecnico — Stabilità del carattere per due cicli di coltura» Nella causa C‑625/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Bolzano (Italia), rappresentata da R. Kunze e G. Würtenberger, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato da M. Ekvad e F. Mattina, in qualità di agenti, convenuto in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Angers (Francia), rappresentate da M. Eller, avvocato, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da J.L. da [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M. Berger, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2016, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑91/14 e T‑92/14 , non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:624 ), mediante la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi da essa presentati al fine di ottenere l’annullamento di due decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2013, relative alla concessione della privativa comunitaria dei ritrovati vegetali a favore della varietà di mele [OSCURATO:PERSONA] (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007; in prosieguo: le «decisioni contestate»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione 2 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( GU 1994, L 227, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento di base»), la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali viene concessa per varietà distinte, omogenee, stabili e nuove. 3 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda. 4 I criteri di omogeneità, stabilità e novità sono definiti rispettivamente negli articoli 8, 9 e 10 di detto regolamento. 5 L’articolo 50, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento precisa che la domanda di privativa comunitaria deve essere corredata da una descrizione tecnica della varietà. 6 La questione se i criteri di distinzione, omogeneità e stabilità (in prosieguo: i «criteri DOS») ricorrano in una determinata fattispecie, viene esaminata nell’ambito di un esame tecnico condotto in conformità agli articoli 55 e 56 del regolamento di base. 7 Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di tale regolamento: «In seguito all’esame di cui agli articoli 53 e 54 l’[[OSCURATO:PERSONA]], constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto [dei criteri DOS] sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d’amministrazione [dell’[OSCURATO:PERSONA]] dell’esame tecnico delle varietà delle specie considerate, in appresso denominati “l’Ufficio o gli uffici d’esame”». 8 Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, di detto regolamento, gli esami tecnici sono condotti conformemente alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «consiglio d’amministrazione») e alle istruzioni date dall’[OSCURATO:PERSONA].

Tali linee direttrici descrivono, segnatamente, il materiale vegetale richiesto per l’esame tecnico, le modalità dei test, i metodi da applicare, le osservazioni da presentare, la suddivisione in classi delle varietà sottoposte al test, nonché la tabella dei caratteri da esaminare.

Nell’ambito dell’esame tecnico, le piante della varietà interessata vengono coltivate accanto a quelle delle varietà che l’[OSCURATO:PERSONA] e il centro designato per l’esame assumono quali varietà cui la varietà candidata è più simile, secondo la descrizione della medesima contenuta nella descrizione tecnica che fa parte della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 9 L’articolo 59, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento precisa: «L’opposizione [alla concessione della privativa comunitaria] può fondarsi esclusivamente sull’assunto che: a) le condizioni di cui agli articoli da 7 a 11 non sono soddisfatte». 10 In forza dell’articolo 72 del regolamento di base: «La commissione di ricorso decide sul ricorso in base all’esame effettuato a norma dell’articolo

71. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell’[[OSCURATO:PERSONA]] o deferire la causa al servizio responsabile dell’[[OSCURATO:PERSONA]] per il seguito del ricorso.

Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto sempreché i fatti siano gli stessi». 11 Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ( GU 1995, L 121, pag. 37 ; in prosieguo: il «regolamento applicativo»), la domanda di privativa comunitaria deve includere, tra le altre informazioni, l’espressione dei caratteri della varietà che, in particolare, secondo il richiedente, la distinguono nettamente da altre varietà, le quali possono comunque essere menzionate per servire come riferimento per le prove. 12 L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Decisione sulle linee direttrici per i test», precisa quanto segue: «1.

Su proposta del presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]], il consiglio di amministrazione decide in merito alle linee direttrici per i test.

La data della decisione e le specie da essa contemplate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale di cui all’articolo 87.

2. In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione sulle linee direttrici per i test, il presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]] può prendere una decisione provvisoria in materia.

La decisione provvisoria decade alla data in cui viene presa una decisione dal consiglio di amministrazione.

La [circostanza che la] decisione provvisoria del presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]] (…) si discosti dalla decisione del consiglio d’amministrazione (…) non incide su un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può, se necessario, decidere altrimenti». 13 Ai sensi dell’articolo 23 di detto regolamento, intitolato «Autorizzazione per il presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]]»: «1.

Quando prende una decisione sulle linee direttrici per i test, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]] ad inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni.

2. Se il presidente esercita la facoltà di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 22, paragrafo 2». 14 Il protocollo TP/14/1 dell’[OSCURATO:PERSONA], del 27 marzo 2003, relativo agli esami tecnici riguardanti la distinzione, l’omogeneità e la stabilità (Mela), (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1»), stabilisce le linee direttrici riguardanti l’esame tecnico delle varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA].

Prima della sua adozione non esistevano linee direttrici né istruzioni generali, ai sensi del regolamento di base, che riguardassero dette varietà.

In conformità ad una prassi costante in materia di esami tecnici, l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato allora l’esame dei criteri DOS delle varietà di cui trattasi, basandosi sulle linee direttrici generali e tecniche emanate dall’Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]), un’organizzazione intergovernativa istituita dalla Convenzione internazionale per la protezione delle varietà vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 (in prosieguo: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA]»). 15 A termini del punto III.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, «negli esami DOS e nella preparazione delle descrizioni si utilizzano i caratteri elencati nell’allegato I». 16 In base al punto III.5 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, «la durata minima degli esami (cicli vegetativi indipendenti) corrisponde normalmente ad almeno due raccolti di frutta soddisfacenti».

Il punto IV di detto protocollo aggiunge che «le varietà candidate possono soddisfare i criteri DOS dopo due periodi di fruttificazione, ma, in determinati casi, ne sono necessari tre». 17 Come disposto dal punto III.6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1: «(…) Il richiedente può far valere, o nel questionario tecnico o durante il test, il possesso da parte di una varietà candidata di un carattere utile ai fini della distintività.

Con una domanda in tal senso, e laddove corroborata da dati tecnici affidabili a sostegno della stessa, è possibile effettuare l’esame, purché si possa elaborare una procedura d’esame tecnicamente accettabile.

Si effettuano inoltre test speciali, con il parere conforme del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui sia poco probabile che la distintività venga dimostrata ricorrendo unicamente ai caratteri enunciati nel protocollo».

Diritto internazionale 18 L’[OSCURATO:PERSONA], di cui l’Unione europea è divenuta membro il 29 luglio 2005, ha adottato un certo numero di linee direttrici, che figurano nei protocolli e che sono rilevanti ai fini della presente controversia. 19 Si tratta, anzitutto, delle linee direttrici TG/14/8 ai fini dello svolgimento dell’esame riguardante la distinzione, l’omogeneità e la stabilità, del 20 ottobre 1995, che sono state fissate dall’[OSCURATO:PERSONA] per le varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8»). 20 Si tratta, poi, del documento [OSCURATO:PERSONA]/1/3, intitolato «Introduzione generale all’esame della distintività, omogeneità e stabilità e all’elaborazione di descrizioni armonizzate delle varietà vegetali», adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] il 19 aprile 2002 (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3»), che costituisce il fondamento di tutte le linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA] relative all’esame dei criteri DOS (in prosieguo: l’«esame DOS»). 21 In forza del punto 1.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, «gli unici obblighi vincolanti dei membri dell’[[OSCURATO:PERSONA]] sono quelli che figurano nel testo della Convenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e il presente documento non deve essere interpretato in modo incompatibile con la normativa rilevante per il membro dell’[[OSCURATO:PERSONA]] interessato».

Tale protocollo si prefigge di «stabilire i principi utilizzati nell’esame DOS» e dichiara che «l’esame delle varietà vegetali è effettuato in modo armonizzato nei membri dell’[[OSCURATO:PERSONA]]». 22 A termini del punto 4.2.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, «i caratteri inseriti nelle singole linee direttrici per l’esame non sono necessariamente esaustivi e possono essere integrati da caratteri supplementari, ove ciò sia ritenuto utile e siano soddisfatte le condizioni precedentemente esposte». 23 Secondo il punto 5.3.3.1.1 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3: «Una delle modalità per garantire che la differenza in un carattere osservato in un esame in coltura sia sufficientemente riproducibile consiste nell’esaminare il carattere in almeno due situazioni indipendenti.

Ciò è possibile per varietà annuali e perenni grazie alle osservazioni effettuate sulle piantagioni nel corso di due stagioni diverse oppure, nel caso di altre varietà perenni, grazie a osservazioni svolte per due stagioni diverse in base a una sola piantagione.

Nel documento TGP/9, “Esame della distinzione”, sono fornite indicazioni relative alla possibilità di fare ricorso ad altre soluzioni, procedendo, ad esempio, ai test in due ambienti diversi nel corso dello stesso anno». 24 Ai sensi del punto 6.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3: «(…) I caratteri rilevanti di una varietà comprendono quanto meno tutti quelli utilizzati come base per l’esame DOS o che compaiono nella descrizione della varietà, formulata alla data della concessione della privativa per detta varietà.

Pertanto, qualsiasi carattere evidente può essere considerato rilevante, indipendentemente dalla sua inclusione nelle linee direttrici dell’esame». 25 Il punto 7.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 aggiunge quanto segue: «I caratteri rilevanti o essenziali comprendono quanto meno tutti quelli utilizzati per l’esame DOS o che compaiono nella descrizione della varietà, formulata alla data della concessione della privativa per detta varietà.

Pertanto, potranno essere considerati tutti i caratteri evidenti, indipendentemente dalla loro inclusione nelle linee direttrici per l’esame». 26 Infine, nuove linee direttrici per lo svolgimento dell’esame di una distinzione, dell’omogeneità e della stabilità per le varietà ortofrutticole di mele sono state adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel documento [OSCURATO:PERSONA]/14/9 del 6 aprile 2005 (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9»).

La tabella dei caratteri incorporata nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9 comprende il carattere n. 40, intitolato «Frutto: ampiezza delle striature», che non figurava nella tabella dei caratteri allegata al protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8.

Fatti 27 Il Tribunale ha riassunto i fatti di causa nei seguenti termini ai punti da 22 a 43 della sentenza impugnata: «22.

Il 18 gennaio 1999, il [OSCURATO:PERSONA], cui [la [OSCURATO:PERSONA]] è succeduta, ha depositato presso l’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di privativa per ritrovati vegetali, ai sensi del [regolamento di base] (…).

La domanda è stata registrata con il numero 1999/0033.

Il ritrovato vegetale per il quale la privativa è stata in tal modo richiesta è la varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA] denominata [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la “varietà candidata”).

23. [Nel mese di] febbraio 1999, l’[OSCURATO:PERSONA] ha incaricato il centro d’esami del Bundessortenamt (Ufficio federale tedesco per le varietà vegetali; in prosieguo il “BSA”) con sede in Wurzen (Germania) di effettuare l’esame tecnico della varietà candidata, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del [regolamento di base].

Ai fini dell’esame suddetto, è stata utilizzata come varietà di confronto la varietà Baigent (in prosieguo: la “varietà di riferimento”), considerata la più simile alla varietà candidata.

24. [Nel corso del 2001], è stato accertato che il materiale vegetale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esame tecnico era portatore di virus.

L’esame tecnico è stato allora sospeso e poi riassunto, nella primavera del 2002, in seguito all’autorizzazione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] a presentare nuovo materiale, non infetto, della varietà candidata.

Esso è proseguito nel corso degli anni 2003 e 2004 (…).

25. Con lettera del 18 gennaio 2005, il BSA ha indicato all’[OSCURATO:PERSONA] quanto segue: “Il 13 gennaio 2005 vi abbiamo inviato la relazione preliminare relativa all’esame DOS della varietà [candidata] effettuata a nome dell’[[OSCURATO:PERSONA]].

Riteniamo che la varietà candidata sia distinta dalla varietà [di riferimento] in base ad un carattere che, attualmente, non è elencato nel [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, vale a dire: ‘fiore: colorazione della base dei filamenti (dopo la deiscenza delle antere)’ (…). (…) Sono stati addotti elementi di prova per sostenere che tale carattere è sufficientemente omogeneo e riproducibile e denota, tra le varietà, una differenziazione sufficiente da consentire di accertare che vi è distinzione (…).

In tal contesto, è stata proposta, durante la revisione del [protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9], l’inclusione del carattere di cui trattasi, ma tale proposta è stata respinta allo scopo di ridurre il numero di caratteri ad un numero ragionevole.

L’intenzione che ci siamo prefissi ha ottenuto sostegno e ci è stato raccomandato di inviare, unitamente alla relazione preliminare, una domanda di autorizzazione ad utilizzare tale carattere quale nuovo carattere, in conformità al [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, punto [III.3]”.

26. Il 7 febbraio 2005, è stata trasmessa dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova relazione preliminare integrativa, con l’annotazione “senza commenti particolari”.

27. Il BSA ha inviato la relazione finale dell’esame tecnico alla [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2005 (in prosieguo: la “relazione finale dell’esame”), concludendo che la varietà candidata era omogenea, stabile e distinta dalla varietà di riferimento, sulla base del carattere “Frutta: larghezza delle striature”.

28. La relazione finale dell’esame indica, al punto 9, nella rubrica “Data e/o numero di documento delle linee direttrici per l’esame nazionale”, la menzione “2003-03-27 [OSCURATO:PERSONA]/14/1”.

29. Dai punti 16 e 17 della relazione finale dell’esame, riguardante il raffronto della varietà candidata con la varietà di riferimento, risulta che la varietà candidata presenta larghe striature (nota 7), mentre la varietà di riferimento presenta striature da strette a medie (nota 4); tale osservazione è basata sulla valutazione di un carattere supplementare: “Frutta: larghezza delle striature”, che corrisponde al carattere n. 40 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9 del 6 aprile 2005 (in prosieguo: il “carattere supplementare controverso”).

L’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare, a tal riguardo, che il carattere supplementare controverso non figurava né nel protocollo [[OSCURATO:PERSONA]/14/1], né nel protocollo [[OSCURATO:PERSONA]/14/8] (…).

30. Con lettera del 24 gennaio 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il BSA che nella relazione finale dell’esame erano state citate alcune linee direttrici scorrette e che non si doveva utilizzare come base della relazione d’esame il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (adottato [nel mese di] marzo 2003), bensì il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8 (adottato [nel corso del] 1995), poiché era quest’ultimo che era in vigore alla data di adozione della decisione di testare la varietà candidata, [nel mese di] gennaio 1999.

31. Il 9 febbraio 2006, il BSA ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] una versione modificata della relazione finale dell’esame.

Il punto 17 di tale versione riporta quanto segue: “La varietà è stata esaminata conformemente al [protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8].

La descrizione della varietà è stata realizzata in base alla tabella dei caratteri di cui al [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, del 27 marzo 2003, entrato in vigore durante il periodo dell’esame; in base a ciò la varietà [candidata] può far parte della collezione di riferimento delle varietà con priorità successiva.

La varietà è distinta, stabile e omogenea nel senso dei due [protocolli]”.

32. Il 5 maggio 2006, le intervenienti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente titolare di una licenza sui diritti di privativa della varietà di riferimento e titolare della privativa, hanno presentato all’[OSCURATO:PERSONA] talune opposizioni, ai sensi dell’articolo 59 del [regolamento di base], alla concessione della privativa per la varietà candidata.

Tali opposizioni erano basate sul diritto di privativa anteriore della varietà di riferimento.

33. I motivi invocati a sostegno delle opposizioni erano, da un lato, quello previsto all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [di base], in quanto l’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni relative alla presentazione del materiale destinato all’esame tecnico, come definite dall’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto condurre quest’ultimo a respingere la domanda di privativa, e, dall’altro, quello previsto all’articolo 7 di tale regolamento, poiché la varietà candidata non sarebbe distinta dalla varietà di riferimento.

34. Con decisione del 14 dicembre 2006, seguita da un corrigendum del 5 febbraio 2007, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’utilizzo del carattere supplementare controverso, per operare una distinzione tra la varietà candidata e la varietà di riferimento.

Per contro, tale decisione non menziona il carattere supplementare “colorazione degli antociani alla base dei filamenti”, che figura parimenti nella relazione finale dell’esame.

La decisione di cui trattasi è espressamente basata sull’articolo 23 del [regolamento applicativo].

35. Con decisioni del 26 febbraio 2007, il comitato dell’[OSCURATO:PERSONA], competente a pronunciarsi sulle opposizioni alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ha concesso la privativa richiesta alla varietà candidata (in prosieguo: la “decisione di concessione della privativa”) e ha respinto le opposizioni (in prosieguo: le “decisioni di rigetto delle opposizioni”), basandosi in particolare sulla circostanza che, “per motivi tecnici”, si giustificava la presa in considerazione del carattere supplementare controverso, sebbene non figurasse nei protocolli vigenti alla data in cui era stata presentata la richiesta di privativa.

36. L’11 aprile 2007, le intervenienti hanno proposto, ciascuna, un ricorso presso la commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] [(in prosieguo: la “commissione di ricorso”)], a norma degli articoli da 67 a 72 del [regolamento di base], avverso le decisioni di concessione di privativa e di rigetto delle opposizioni.

37. Con decisione del 21 novembre 2007, nei procedimenti riuniti A 003/2007 e A 004/2007, la commissione di ricorso ha accolto i ricorsi suddetti, ha annullato la decisione di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni e ha respinto la domanda di privativa pronunciandosi soltanto sul primo dei due motivi sintetizzati al precedente punto 33 (…).

38. In seguito ad un ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, la decisione della commissione di ricorso del 21 novembre 2007 è stata annullata con sentenza del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑135/08 , (…) EU:T:2010:397 ).

L’impugnazione interposta avverso tale sentenza è stata respinta con sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑534/10 P , (…) EU:C:2012:813 ).

39. La commissione di ricorso ha quindi ripreso l’esame dei ricorsi presentati dalle intervenienti, alla luce del secondo motivo sintetizzato al precedente punto 33, censurando l’[OSCURATO:PERSONA] per aver concesso la privativa richiesta ad una varietà non distinta.

Con (…) le decisioni [contestate] (…), essa ha nuovamente annullato le decisioni di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni e ha respinto la domanda di privativa.

40. Da una parte, basandosi sull’articolo 56, paragrafo 2, del [regolamento di base] e sugli articoli 22 e 23 del [regolamento applicativo], la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, quanto segue: — che il protocollo e le linee direttrici d’esame valide ai fini dell’esame tecnico erano, in ogni tempo, il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8 (…) e il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (…) (punto 19 delle decisioni [contestate]); — che tali protocolli non menzionavano il carattere supplementare controverso; — che [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato, né nel questionario tecnico né durante il periodo d’esame, alcuna domanda di prendere in considerazione il carattere supplementare controverso a norma del punto III.6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (punto 21 delle decisioni [contestate]); — che il carattere supplementare controverso non veniva menzionato nella lettera del BSA del 18 gennaio 2005 all’[OSCURATO:PERSONA] e che il BSA non aveva inviato alcuna domanda all’[OSCURATO:PERSONA] ad esso relativa; tale carattere era stato menzionato per la prima volta nella relazione finale dell’esame e poi nella decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2006, che ne approvava l’utilizzo (punto 22 delle decisioni [contestate]); — che, in tale contesto, la considerazione da parte del BSA, ai fini dell’esame tecnico, di un carattere supplementare non previsto dal protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, allora in vigore, costituiva una violazione del punto III.3 di detto protocollo (punto 25 delle decisioni [contestate]); — che la decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2006 di autorizzare retroattivamente l’utilizzo di tale carattere supplementare nell’ambito dell’esame tecnico era viziata da un errore fondamentale, in quanto tale decisione era intervenuta circa 12 mesi dopo la relazione finale dell’esame, e in quanto tale decisione non può essere giustificata, segnatamente alla luce dell’articolo 22, paragrafo 2, del [regolamento applicativo] (punto 26 delle decisioni [contestate]).

41. Al punto 27 delle decisioni [contestate], la commissione di ricorso ha invocato, in questo senso, la propria decisione dell’8 ottobre 2009, nel procedimento A 010/2008 (JEWEL), in base alla quale l’utilizzo di un carattere supplementare dev’essere approvato preventivamente dal presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire la certezza del diritto, l’obiettività nel trattamento delle domande di privativa e la prevedibilità del comportamento di tutti gli attori interessati.

42. D’altra parte, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 28 e 29 delle decisioni [contestate], che l’esame tecnico alla luce del carattere supplementare controverso era stato, comunque e per di più, viziato dal fatto che si era svolto, come il BSA aveva riconosciuto, per un periodo di un anno soltanto, cioè per il 2005, mentre tutti gli altri caratteri erano stati esaminati nel corso dei due cicli di coltivazione consecutivi 2004 e 2005.

Ciò costituiva, a suo avviso, una violazione manifesta dei protocolli e delle linee direttrici applicabili nella fattispecie e, in particolare, dei protocolli [OSCURATO:PERSONA]/1/3 e [OSCURATO:PERSONA]/14/8, che richiedono, per le varietà di mele, un esame esteso ad almeno due cicli di coltivazione, ai fini dell’accertamento dell’omogeneità e della stabilità.

43. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 30 e 31 delle decisioni [contestate], che la varietà candidata non poteva essere legittimamente ritenuta distinta dalla varietà di riferimento».

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 28 Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alcuni ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni contestate. 29 A sostegno dei suoi ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, suddiviso in due parti, la prima vertente sul fatto che, in contrasto con quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sul carattere supplementare controverso nell’ambito dell’esame tecnico, e la seconda sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe considerato a torto che i risultati di tale esame tecnico erano viziati per il solo fatto che esso aveva avuto ad oggetto, in violazione delle linee direttrici applicabili, riguardo al carattere supplementare controverso, un unico ciclo di coltivazione. 30 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso. 31 Riguardo alla prima parte del motivo unico, il Tribunale ha anzitutto giudicato, al punto 76 della sentenza impugnata, che le disposizioni procedurali del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 erano applicabili alla domanda di concessione di privativa comunitaria della varietà candidata.

Successivamente, il Tribunale ha ammesso, al punto 80 di tale sentenza, la prevalenza dei protocolli adottati dall’[OSCURATO:PERSONA] su quelli adottati dall’[OSCURATO:PERSONA]. 32 Il Tribunale ha inoltre ricordato, ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, che l’[OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale ai fini della realizzazione dell’esame tecnico di una varietà e che, in particolare, il regolamento applicativo conferisce al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] il potere di aggiungere nuovi caratteri e loro espressioni per una varietà, allorché il consiglio d’amministrazione emana le linee direttrici.

Esso ha aggiunto, sostanzialmente, al punto 83 di detta sentenza, che tale potere discrezionale è delimitato dai protocolli e dalle linee direttrici d’esame emanate dal consiglio d’amministrazione, che hanno nei suoi confronti carattere vincolante. 33 Il Tribunale da ultimo, al punto 86 della sentenza impugnata, ne ha tratto, in sostanza, la conclusione che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] non è abilitato ad autorizzare la presa in considerazione, all’atto dell’esame tecnico di una varietà, di un carattere non previsto dal protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 ed ha, quindi, disatteso la prima parte del motivo unico. 34 Quanto alla seconda parte del motivo unico, il Tribunale l’ha respinta come inoperante, dopo aver osservato che il primo motivo accolto dalla commissione di ricorso nella decisione contestata, cioè che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva correttamente basarsi sul carattere supplementare controverso nel contesto dell’esame tecnico della varietà candidata, non era viziato da illegittimità ed era sufficiente a giustificare legalmente tali decisioni.

Tuttavia, il Tribunale ha sottolineato che tale esame tecnico si era svolto su un periodo di un anno soltanto, cioè per l’anno 2005, in manifesta violazione del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 e del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, di modo che occorreva, comunque, respingere il ricorso.

Conclusioni delle parti 35 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata, e — condannare l’[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti alle spese. 36 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — accogliere l’impugnazione, e — condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese. 37 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] chiedono che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 38 L’impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è basata su un unico motivo vertente sulla violazione, nella sentenza impugnata, degli articoli 7 e 56 del regolamento di base, in combinato disposto con gli articoli 22 e 23 del regolamento applicativo. 39 Con una prima censura, la [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA], afferma che il Tribunale ha considerato a torto che i protocolli e le linee direttrici in materia di concessione di privativa delle varietà vegetali abbiano forza vincolante nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]. 40 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] ritengono che il Tribunale non abbia commesso errori in diritto dichiarando che le norme procedurali che l’[OSCURATO:PERSONA] impone a se stesso sono necessariamente vincolanti e prevalgono su quelle dell’[OSCURATO:PERSONA].

L’obbligatorietà delle norme comportamentali che un organo amministrativo si impone sarebbe tanto più dotata di efficacia imperativa quanto tale organo beneficia di ampi poteri discrezionali. 41 Con una seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, da una parte, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 era applicabile alla domanda di privativa presentata anteriormente alla sua entrata in vigore. 42 D’altra parte, riguardo alla facoltà del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di aggiungere un carattere nuovo per una varietà, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che né le disposizioni del regolamento di base né quelle del regolamento applicativo ostano a tale aggiunta all’esito della realizzazione dell’esame tecnico. 43 Pertanto, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] disporrebbe del potere di tenere conto di ogni carattere distintivo della varietà esaminata, anche se tale carattere non è menzionato nella domanda di privativa. 44 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], il momento determinante che fissa l’ambito procedurale applicabile ad una domanda di concessione della privativa comunitaria non è la data di presentazione della domanda, bensì il momento in cui si è effettivamente proceduto all’esame tecnico.

Orbene, per garantire la certezza del diritto, l’esame DOS non può tenere conto di caratteri distintivi introdotti successivamente all’esame tecnico.

Giudizio della Corte 45 Occorre anzitutto esaminare la seconda censura del motivo unico e, più in particolare, l’argomento vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe a torto considerato, ai punti da 87 a 93 dalla sentenza impugnata, che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] non era legittimato ad aggiungere il carattere supplementare controverso per la varietà candidata. 46 In primo luogo, è necessario preliminarmente ricordare che il compito dell’[OSCURATO:PERSONA] è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d’esame delle domande di privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P , EU:C:2012:813 , punto 50 ).

Tale ampio potere discrezionale si estende segnatamente alla verifica del carattere distintivo di una varietà, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base (v., in questo senso, sentenza del 15 aprile 2010, Schräder/[OSCURATO:PERSONA], C‑38/09 P , EU:C:2010:196 , punto 77 ). 47 In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto organo dell’Unione europea, è soggetto al principio di buon andamento dell’amministrazione, in forza del quale è tenuto ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti di una domanda di privativa comunitaria e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale.

Inoltre, esso è tenuto ad assicurare il buon svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che applica (sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P , EU:C:2012:813 , punto 51 ). 48 È in tal contesto che occorre valutare se il Tribunale abbia erroneamente interpretato, come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], le disposizioni del regolamento di base e del regolamento applicativo relative ai poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]. 49 In forza dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base, gli esami tecnici sono condotti in conformità alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione e alle istruzioni date dall’[OSCURATO:PERSONA]. 50 Al riguardo, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento applicativo, anzitutto, il consiglio d’amministrazione emana, su proposta del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], le linee direttrici.

L’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che, qualora detto consiglio ometta di emanare tali linee direttrici, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] può adottare una decisione provvisoria in materia. 51 Peraltro, secondo l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, il consiglio d’amministrazione, allorché emana le linee direttrici, abilita il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ad aggiungere nuovi caratteri e loro espressioni per una varietà. 52 Conseguentemente, anche supponendo che il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 fosse applicabile al procedimento controverso, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] era comunque abilitato ad aggiungere un nuovo carattere, cioè, nella fattispecie, la «larghezza delle striature», per l’esame tecnico della varietà candidata. 53 Soltanto un’interpretazione siffatta dei poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], come risultanti, in particolare, dall’articolo 23 del regolamento applicativo, può rendere conto delle specificità dell’oggetto e del procedimento per la concessione della privativa comunitaria delle varietà vegetali. 54 Infatti, e come ha sostanzialmente osservato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, la valutazione dei caratteri di una varietà vegetale comporta necessariamente un certo rischio causato dalla natura stessa dell’oggetto contemplato dall’esame tecnico e consistente in una varietà vegetale, nonché dal periodo di tempo necessario ai fini di tale esame. 55 Considerato quanto precede, soltanto la flessibilità che la facoltà riconosciuta al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] permette, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, e che consiste nell’aggiungere nuovi caratteri per una varietà, è idonea a garantire l’obiettività del procedimento di concessione della privativa comunitaria.

Quindi, la domanda di privativa comunitaria non può essere respinta per il solo motivo che il carattere di una varietà esaminata, constatato all’atto dell’esame tecnico e determinante ai fini della valutazione del suo carattere distintivo rispetto ad altre varietà, non era menzionato né nel questionario di ordine tecnico, compilato dal richiedente, né nelle linee direttrici o nei protocolli pertinenti. 56 Al riguardo, occorre ricordare che, considerato l’ampio potere discrezionale riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo può prendere in considerazione, se lo ritiene necessario, fatti e prove invocati tardivamente o prodotti dalle parti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P , EU:C:2012:813 , punto 50 ). 57 Tale facoltà deve poter essergli riconosciuta a fortiori allorché, come nella fattispecie, gli elementi rilevanti per l’esame del carattere distintivo di una varietà vengono constatati nel corso del procedimento oggettivo costituito dall’esame tecnico sollecitato dall’[OSCURATO:PERSONA] e realizzato da un ufficio d’esame nazionale. 58 Del resto, una tale interpretazione dei poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] è confortata dal protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, il cui punto 4.2.3 afferma, segnatamente, che i caratteri contenuti nelle linee direttrici d’esame non sono tassativi e che, se risulta utile, possono esservi aggiunti altri caratteri. 59 Inoltre, poiché i poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stabiliti dal regolamento di base e dal regolamento applicativo, le linee direttrici e i protocolli dell’[OSCURATO:PERSONA], emanati dal consiglio d’amministrazione, non possono avere lo scopo o l’effetto di restringerne le prerogative. 60 Per questa ragione, il procedimento previsto al punto III 6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, menzionato dal Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata e riguardante i casi in cui l’aggiunta di un nuovo carattere è sollecitata dal richiedente la privativa comunitaria, non può ostare a che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] aggiunga d’ufficio un nuovo carattere nel contesto dell’esame tecnico di una varietà. 61 Quanto al momento in cui il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] può esercitare il potere conferitogli dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, né le disposizioni di tale regolamento né quelle del regolamento di base ostano a che l’aggiunta di un nuovo carattere intervenga successivamente all’esito dell’esame tecnico, allorché tale carattere è stato constatato in occasione di detto esame. 62 Pertanto, da un lato, in forza dei punti 6.2 e 7.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, citati dal Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata, i caratteri rilevanti ai fini dell’esame dei criteri DOS sono determinati con riferimento alla descrizione varietale definita «alla data di concessione della privativa» richiesta, e non con riferimento alla descrizione varietale definita alla data di presentazione della domanda. 63 Questa è la ragione per cui la descrizione tecnica della varietà candidata, richiesta dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di base e dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento applicativo può avere, nei confronti del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio della prerogativa conferitagli dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, solo valore indicativo. 64 D’altro lato, una soluzione siffatta non è incompatibile con il principio di certezza del diritto. 65 Infatti, se è possibile che il terzo, la cui varietà protetta è stata riconosciuta quale varietà che deve servire di riferimento ai fini dell’esame tecnico, proponga opposizione alla concessione della privativa comunitaria, tale opposizione deve essere diretta a dimostrare, in conformità all’articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, che i criteri DOS non sono soddisfatti. 66 Pertanto, il fatto che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] aggiunga un nuovo carattere la cui presenza è stata osservata soltanto all’atto dell’esame tecnico di una varietà non può, di per sé, costituire una violazione del principio di certezza del diritto nei confronti del terzo la cui varietà protetta è stata riconosciuta quale varietà di riferimento ai fini di tale esame.

Quest’ultimo, infatti, non può invocare una legittima aspettativa riguardo alla portata dell’esame suddetto e alla natura dei caratteri distintivi esaminati. 67 Dall’insieme di tali considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo non conferisce al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] la competenza ad aggiungere, al termine dell’esame tecnico di una varietà, un nuovo carattere per essa, qualora tale carattere non fosse menzionato né nel questionario d’ordine tecnico compilato dal richiedente né nelle linee direttrici e nei protocolli applicabili. 68 Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto e, senza che sia necessario analizzare le altre censure dell’impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui ha confermato l’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte della commissione di ricorso in quanto il carattere distintivo riconosciuto, «larghezza delle striature», è stato aggiunto dal presidente dell’[OSCURATO:PERSONA].

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale 69 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 70 Nella fattispecie, la Corte considera che i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’annullamento delle decisioni contestate sono maturi per la decisione e che occorre, pertanto, statuire in via definitiva al riguardo. 71 In proposito, la circostanza che il Tribunale si sia pronunciato sulla seconda parte del motivo unico della [OSCURATO:PERSONA], ai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, soltanto ad abundantiam non è determinante, in quanto le parti hanno avuto l’opportunità di presentare dettagliatamente, dinanzi a tale giudice e dinanzi alla Corte, i loro argomenti relativi a tale seconda parte. 72 Alla luce di quanto esposto, occorre, anzitutto, accogliere la prima parte del motivo unico invocata dalla ricorrente a sostegno dei suoi ricorsi, per i motivi esposti ai punti da 46 a 68 della presente sentenza. 73 Riguardo poi alla seconda parte di tale motivo unico, la commissione di ricorso ha annullato le decisioni di concessione di privativa e di rigetto delle opposizioni per il fatto che l’esame tecnico si era svolto, riguardo al carattere supplementare controverso, su un periodo di un anno soltanto, cioè nel 2005, e non nel corso di due cicli di coltivazione consecutivi. 74 [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] affermano che, in pratica, il BSA ha esso stesso constatato che il carattere supplementare controverso era stato esaminato successivamente al 2005, cioè nel corso degli anni 2006 e 2007.

Comunque, la commissione di ricorso, confrontata con un errore procedimentale passibile di rettifica, avrebbe dovuto rinviare la controversia ai servizi competenti dell’[OSCURATO:PERSONA], affinché adottassero le misure necessarie. 75 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto, in nessuna fase del procedimento, una rettifica dell’irregolarità constatata. 76 Al riguardo, va ricordato che, con la decisione del 14 dicembre 2006, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’utilizzo del carattere supplementare controverso per accertare la distinzione tra la varietà candidata e la varietà di riferimento e che, con la decisione del 26 febbraio 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] la privativa comunitaria per la varietà candidata. 77 Orbene, è pacifico che, alla data in cui sono state adottate le decisioni di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni, cioè il 26 febbraio 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] disponeva soltanto della relazione finale dell’esame adottata dal BSA il 19 dicembre 2005 e modificata il 9 febbraio 2006, nella quale era indicato che tale carattere era stato osservato durante il ciclo di coltivazione del 2005.

Soltanto l’8 agosto 2008, il BSA ha informato l’[OSCURATO:PERSONA] che tale carattere era stato osservato anche nel corso dei cicli di coltivazione degli anni 2006 e 2007. 78 Pertanto, la privativa comunitaria è stata concessa alla [OSCURATO:PERSONA] per la varietà candidata senza che l’[OSCURATO:PERSONA] disponesse di elementi idonei ad accertare che il carattere supplementare controverso fosse stato esaminato nel corso di due cicli di coltivazione, in violazione tanto del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 quanto del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3. 79 Al riguardo, l’ampio potere discrezionale di cui l’[OSCURATO:PERSONA] dispone nell’esercizio delle sue funzioni, ricordato al punto 46 della presente sentenza, non può consentirgli di affrancarsi dalle regole tecniche che presiedono allo svolgimento degli esami tecnici, senza contravvenire all’obbligo di buon andamento dell’amministrazione, nonché al dovere di sollecitudine e di imparzialità che gli incombe.

Per di più, il carattere vincolante di tali regole, anche per l’[OSCURATO:PERSONA], è confermato dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base, che dispone che gli esami tecnici siano condotti in conformità ad esse. 80 È quindi a buon diritto che la commissione di ricorso ha constatato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva concesso la privativa comunitaria per la varietà candidata in base ad un esame tecnico irregolare. 81 Ne consegue che la seconda parte del motivo unico di primo grado è infondata. 82 Di conseguenza le decisioni contestate dovrebbero essere confermate. 83 Tuttavia, in forza dell’articolo 72 del regolamento di base, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’[OSCURATO:PERSONA], oppure deferire la controversia al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA] per dare seguito al ricorso. 84 Se è pur vero che la commissione di ricorso dispone di un potere discrezionale relativo all’opportunità di statuire essa stessa sulla domanda o di rinviare la controversia al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, dal momento in cui decide di esercitare le competenze dell’[OSCURATO:PERSONA], ad essa spetta di esaminare con sollecitudine e imparzialità tutte le circostanze rilevanti di una domanda di privativa comunitaria e di raccogliere tutti gli elementi in fatto e in diritto necessari all’esercizio del suo potere discrezionale, come si è ricordato al punto 47 della presente sentenza. 85 Orbene, la commissione di ricorso, in sede di esercizio delle competenze dell’[OSCURATO:PERSONA], ha considerato che la varietà candidata non poteva ottenere la concessione della privativa comunitaria richiesta, benché non possedesse la certezza che il carattere «larghezza delle striature» non fosse riproducibile su due cicli di coltivazione. 86 Alla luce, da una parte, del fatto che l’errore che ha indotto la commissione di ricorso all’annullamento della decisione di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni non era imputabile al richiedente e, dall’altra, che tale irregolarità, comunque, non pregiudica di per sé la fondatezza della domanda di privativa, un rinvio al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA] per la prosecuzione dell’esame tecnico, per garantire che il carattere supplementare controverso soddisfacesse il requisito di riproducibilità, avrebbe consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di disporre della totalità degli elementi rilevanti per valutare la validità della concessione della privativa comunitaria a vantaggio della varietà candidata e sarebbe stato più facilmente in grado di garantire i diritti del richiedente. 87 La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia sollecitato tale regolarizzazione non può essere utilmente invocata per giustificare l’astensione da parte della commissione di ricorso di effettuare il rinvio degli atti al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto non si può esigere dal richiedente di una privativa comunitaria, che si sia visto concedere tale privativa, di rimettere in discussione di propria iniziativa la stessa validità del diritto che gli è stato concesso. 88 Pertanto, le decisioni contestate vanno annullate, in quanto la commissione di ricorso con esse ha, da una parte, ritenuto che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione non conferisce al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] la competenza per aggiungere, all’esito dell’esame tecnico di una varietà, un nuovo carattere per tale varietà, allorché detto carattere non è menzionato nel questionario d’ordine tecnico della domanda, né nelle linee direttrici e nei protocolli applicabili e, dall’altra, ha annullato le decisioni di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni senza aver previamente, in applicazione dell’articolo 72 del regolamento di base, rinviato la controversia al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA], al fine di disporre dell’insieme degli elementi rilevanti per la valutazione della validità della privativa comunitaria concessa.

Sulle spese 89 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Infine, l’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone, in particolare, che la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un’istituzione sopporti le proprie spese. 90 Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA], rimasto parzialmente soccombente, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la controversia è sorta da un errore ad esso imputabile.

Si deve peraltro dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] dovranno sopportare le loro spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑91/14 e T‑92/14 , non pubblicata, EU:T:2015:624 ), è annullata. 2) Le decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2013, relative alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele [OSCURATO:PERSONA] (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007), sono annullate. 3) L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 4) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CJ0625 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 giugno 2017 ( *1 ) «Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria — Varietà di mele ‟[OSCURATO:PERSONA]” — Esame tecnico — Linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) — Regolamento (CE) n. 1239/95 — Articolo 23, paragrafo 1 — Poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] — Aggiunta di un carattere distintivo al termine dell’esame tecnico — Stabilità del carattere per due cicli di coltura» Nella causa C‑625/15 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Bolzano (Italia), rappresentata da R. Kunze e G. Würtenberger, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato da M. Ekvad e F. Mattina, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Angers (Francia), rappresentate da M. Eller, avvocato, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da J.L. da [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M. Berger, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2016, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑91/14 e T‑92/14 , non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:624 ), mediante la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi da essa presentati al fine di ottenere l’annullamento di due decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2013, relative alla concessione della privativa comunitaria dei ritrovati vegetali a favore della varietà di mele [OSCURATO:PERSONA] (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007; in prosieguo: le «decisioni contestate»). Contesto normativo Diritto dell’Unione 2 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( GU 1994, L 227, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento di base»), la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali viene concessa per varietà distinte, omogenee, stabili e nuove. 3 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda. 4 I criteri di omogeneità, stabilità e novità sono definiti rispettivamente negli articoli 8, 9 e 10 di detto regolamento. 5 L’articolo 50, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento precisa che la domanda di privativa comunitaria deve essere corredata da una descrizione tecnica della varietà. 6 La questione se i criteri di distinzione, omogeneità e stabilità (in prosieguo: i «criteri DOS») ricorrano in una determinata fattispecie, viene esaminata nell’ambito di un esame tecnico condotto in conformità agli articoli 55 e 56 del regolamento di base. 7 Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di tale regolamento: «In seguito all’esame di cui agli articoli 53 e 54 l’[[OSCURATO:PERSONA]], constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto [dei criteri DOS] sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d’amministrazione [dell’[OSCURATO:PERSONA]] dell’esame tecnico delle varietà delle specie considerate, in appresso denominati “l’Ufficio o gli uffici d’esame”». 8 Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, di detto regolamento, gli esami tecnici sono condotti conformemente alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «consiglio d’amministrazione») e alle istruzioni date dall’[OSCURATO:PERSONA]. Tali linee direttrici descrivono, segnatamente, il materiale vegetale richiesto per l’esame tecnico, le modalità dei test, i metodi da applicare, le osservazioni da presentare, la suddivisione in classi delle varietà sottoposte al test, nonché la tabella dei caratteri da esaminare. Nell’ambito dell’esame tecnico, le piante della varietà interessata vengono coltivate accanto a quelle delle varietà che l’[OSCURATO:PERSONA] e il centro designato per l’esame assumono quali varietà cui la varietà candidata è più simile, secondo la descrizione della medesima contenuta nella descrizione tecnica che fa parte della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. 9 L’articolo 59, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento precisa: «L’opposizione [alla concessione della privativa comunitaria] può fondarsi esclusivamente sull’assunto che: a) le condizioni di cui agli articoli da 7 a 11 non sono soddisfatte». 10 In forza dell’articolo 72 del regolamento di base: «La commissione di ricorso decide sul ricorso in base all’esame effettuato a norma dell’articolo 71. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell’[[OSCURATO:PERSONA]] o deferire la causa al servizio responsabile dell’[[OSCURATO:PERSONA]] per il seguito del ricorso. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto sempreché i fatti siano gli stessi». 11 Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ( GU 1995, L 121, pag. 37 ; in prosieguo: il «regolamento applicativo»), la domanda di privativa comunitaria deve includere, tra le altre informazioni, l’espressione dei caratteri della varietà che, in particolare, secondo il richiedente, la distinguono nettamente da altre varietà, le quali possono comunque essere menzionate per servire come riferimento per le prove. 12 L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Decisione sulle linee direttrici per i test», precisa quanto segue: «1.   Su proposta del presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]], il consiglio di amministrazione decide in merito alle linee direttrici per i test. La data della decisione e le specie da essa contemplate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale di cui all’articolo 87. 2.   In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione sulle linee direttrici per i test, il presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]] può prendere una decisione provvisoria in materia. La decisione provvisoria decade alla data in cui viene presa una decisione dal consiglio di amministrazione. La [circostanza che la] decisione provvisoria del presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]] (…) si discosti dalla decisione del consiglio d’amministrazione (…) non incide su un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può, se necessario, decidere altrimenti». 13 Ai sensi dell’articolo 23 di detto regolamento, intitolato «Autorizzazione per il presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]]»: «1.   Quando prende una decisione sulle linee direttrici per i test, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente dell’[[OSCURATO:PERSONA]] ad inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni. 2.   Se il presidente esercita la facoltà di cui al paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 22, paragrafo 2». 14 Il protocollo TP/14/1 dell’[OSCURATO:PERSONA], del 27 marzo 2003, relativo agli esami tecnici riguardanti la distinzione, l’omogeneità e la stabilità (Mela), (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1»), stabilisce le linee direttrici riguardanti l’esame tecnico delle varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA]. Prima della sua adozione non esistevano linee direttrici né istruzioni generali, ai sensi del regolamento di base, che riguardassero dette varietà. In conformità ad una prassi costante in materia di esami tecnici, l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato allora l’esame dei criteri DOS delle varietà di cui trattasi, basandosi sulle linee direttrici generali e tecniche emanate dall’Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]), un’organizzazione intergovernativa istituita dalla Convenzione internazionale per la protezione delle varietà vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 (in prosieguo: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA]»). 15 A termini del punto III.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, «negli esami DOS e nella preparazione delle descrizioni si utilizzano i caratteri elencati nell’allegato I». 16 In base al punto III.5 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, «la durata minima degli esami (cicli vegetativi indipendenti) corrisponde normalmente ad almeno due raccolti di frutta soddisfacenti». Il punto IV di detto protocollo aggiunge che «le varietà candidate possono soddisfare i criteri DOS dopo due periodi di fruttificazione, ma, in determinati casi, ne sono necessari tre». 17 Come disposto dal punto III.6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1: «(…) Il richiedente può far valere, o nel questionario tecnico o durante il test, il possesso da parte di una varietà candidata di un carattere utile ai fini della distintività. Con una domanda in tal senso, e laddove corroborata da dati tecnici affidabili a sostegno della stessa, è possibile effettuare l’esame, purché si possa elaborare una procedura d’esame tecnicamente accettabile. Si effettuano inoltre test speciali, con il parere conforme del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], nel caso in cui sia poco probabile che la distintività venga dimostrata ricorrendo unicamente ai caratteri enunciati nel protocollo». Diritto internazionale 18 L’[OSCURATO:PERSONA], di cui l’Unione europea è divenuta membro il 29 luglio 2005, ha adottato un certo numero di linee direttrici, che figurano nei protocolli e che sono rilevanti ai fini della presente controversia. 19 Si tratta, anzitutto, delle linee direttrici TG/14/8 ai fini dello svolgimento dell’esame riguardante la distinzione, l’omogeneità e la stabilità, del 20 ottobre 1995, che sono state fissate dall’[OSCURATO:PERSONA] per le varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8»). 20 Si tratta, poi, del documento [OSCURATO:PERSONA]/1/3, intitolato «Introduzione generale all’esame della distintività, omogeneità e stabilità e all’elaborazione di descrizioni armonizzate delle varietà vegetali», adottato dall’[OSCURATO:PERSONA] il 19 aprile 2002 (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3»), che costituisce il fondamento di tutte le linee direttrici dell’[OSCURATO:PERSONA] relative all’esame dei criteri DOS (in prosieguo: l’«esame DOS»). 21 In forza del punto 1.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, «gli unici obblighi vincolanti dei membri dell’[[OSCURATO:PERSONA]] sono quelli che figurano nel testo della Convenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e il presente documento non deve essere interpretato in modo incompatibile con la normativa rilevante per il membro dell’[[OSCURATO:PERSONA]] interessato». Tale protocollo si prefigge di «stabilire i principi utilizzati nell’esame DOS» e dichiara che «l’esame delle varietà vegetali è effettuato in modo armonizzato nei membri dell’[[OSCURATO:PERSONA]]». 22 A termini del punto 4.2.3 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, «i caratteri inseriti nelle singole linee direttrici per l’esame non sono necessariamente esaustivi e possono essere integrati da caratteri supplementari, ove ciò sia ritenuto utile e siano soddisfatte le condizioni precedentemente esposte». 23 Secondo il punto 5.3.3.1.1 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3: «Una delle modalità per garantire che la differenza in un carattere osservato in un esame in coltura sia sufficientemente riproducibile consiste nell’esaminare il carattere in almeno due situazioni indipendenti. Ciò è possibile per varietà annuali e perenni grazie alle osservazioni effettuate sulle piantagioni nel corso di due stagioni diverse oppure, nel caso di altre varietà perenni, grazie a osservazioni svolte per due stagioni diverse in base a una sola piantagione. Nel documento TGP/9, “Esame della distinzione”, sono fornite indicazioni relative alla possibilità di fare ricorso ad altre soluzioni, procedendo, ad esempio, ai test in due ambienti diversi nel corso dello stesso anno». 24 Ai sensi del punto 6.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3: «(…) I caratteri rilevanti di una varietà comprendono quanto meno tutti quelli utilizzati come base per l’esame DOS o che compaiono nella descrizione della varietà, formulata alla data della concessione della privativa per detta varietà. Pertanto, qualsiasi carattere evidente può essere considerato rilevante, indipendentemente dalla sua inclusione nelle linee direttrici dell’esame». 25 Il punto 7.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3 aggiunge quanto segue: «I caratteri rilevanti o essenziali comprendono quanto meno tutti quelli utilizzati per l’esame DOS o che compaiono nella descrizione della varietà, formulata alla data della concessione della privativa per detta varietà. Pertanto, potranno essere considerati tutti i caratteri evidenti, indipendentemente dalla loro inclusione nelle linee direttrici per l’esame». 26 Infine, nuove linee direttrici per lo svolgimento dell’esame di una distinzione, dell’omogeneità e della stabilità per le varietà ortofrutticole di mele sono state adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] nel documento [OSCURATO:PERSONA]/14/9 del 6 aprile 2005 (in prosieguo: il «protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9»). La tabella dei caratteri incorporata nel protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9 comprende il carattere n. 40, intitolato «Frutto: ampiezza delle striature», che non figurava nella tabella dei caratteri allegata al protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8. Fatti 27 Il Tribunale ha riassunto i fatti di causa nei seguenti termini ai punti da 22 a 43 della sentenza impugnata: «22. Il 18 gennaio 1999, il [OSCURATO:PERSONA], cui [la [OSCURATO:PERSONA]] è succeduta, ha depositato presso l’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di privativa per ritrovati vegetali, ai sensi del [regolamento di base] (…). La domanda è stata registrata con il numero 1999/0033. Il ritrovato vegetale per il quale la privativa è stata in tal modo richiesta è la varietà di mele della specie [OSCURATO:PERSONA] denominata [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la “varietà candidata”). 23. [Nel mese di] febbraio 1999, l’[OSCURATO:PERSONA] ha incaricato il centro d’esami del Bundessortenamt (Ufficio federale tedesco per le varietà vegetali; in prosieguo il “BSA”) con sede in Wurzen (Germania) di effettuare l’esame tecnico della varietà candidata, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del [regolamento di base]. Ai fini dell’esame suddetto, è stata utilizzata come varietà di confronto la varietà Baigent (in prosieguo: la “varietà di riferimento”), considerata la più simile alla varietà candidata. 24. [Nel corso del 2001], è stato accertato che il materiale vegetale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esame tecnico era portatore di virus. L’esame tecnico è stato allora sospeso e poi riassunto, nella primavera del 2002, in seguito all’autorizzazione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] a presentare nuovo materiale, non infetto, della varietà candidata. Esso è proseguito nel corso degli anni 2003 e 2004 (…). 25. Con lettera del 18 gennaio 2005, il BSA ha indicato all’[OSCURATO:PERSONA] quanto segue: “Il 13 gennaio 2005 vi abbiamo inviato la relazione preliminare relativa all’esame DOS della varietà [candidata] effettuata a nome dell’[[OSCURATO:PERSONA]]. Riteniamo che la varietà candidata sia distinta dalla varietà [di riferimento] in base ad un carattere che, attualmente, non è elencato nel [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, vale a dire: ‘fiore: colorazione della base dei filamenti (dopo la deiscenza delle antere)’ (…). (…) Sono stati addotti elementi di prova per sostenere che tale carattere è sufficientemente omogeneo e riproducibile e denota, tra le varietà, una differenziazione sufficiente da consentire di accertare che vi è distinzione (…). In tal contesto, è stata proposta, durante la revisione del [protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9], l’inclusione del carattere di cui trattasi, ma tale proposta è stata respinta allo scopo di ridurre il numero di caratteri ad un numero ragionevole. L’intenzione che ci siamo prefissi ha ottenuto sostegno e ci è stato raccomandato di inviare, unitamente alla relazione preliminare, una domanda di autorizzazione ad utilizzare tale carattere quale nuovo carattere, in conformità al [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, punto [III.3]”. 26. Il 7 febbraio 2005, è stata trasmessa dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova relazione preliminare integrativa, con l’annotazione “senza commenti particolari”. 27. Il BSA ha inviato la relazione finale dell’esame tecnico alla [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2005 (in prosieguo: la “relazione finale dell’esame”), concludendo che la varietà candidata era omogenea, stabile e distinta dalla varietà di riferimento, sulla base del carattere “Frutta: larghezza delle striature”. 28. La relazione finale dell’esame indica, al punto 9, nella rubrica “Data e/o numero di documento delle linee direttrici per l’esame nazionale”, la menzione “2003-03-27 [OSCURATO:PERSONA]/14/1”. 29. Dai punti 16 e 17 della relazione finale dell’esame, riguardante il raffronto della varietà candidata con la varietà di riferimento, risulta che la varietà candidata presenta larghe striature (nota 7), mentre la varietà di riferimento presenta striature da strette a medie (nota 4); tale osservazione è basata sulla valutazione di un carattere supplementare: “Frutta: larghezza delle striature”, che corrisponde al carattere n. 40 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/9 del 6 aprile 2005 (in prosieguo: il “carattere supplementare controverso”). L’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare, a tal riguardo, che il carattere supplementare controverso non figurava né nel protocollo [[OSCURATO:PERSONA]/14/1], né nel protocollo [[OSCURATO:PERSONA]/14/8] (…). 30. Con lettera del 24 gennaio 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il BSA che nella relazione finale dell’esame erano state citate alcune linee direttrici scorrette e che non si doveva utilizzare come base della relazione d’esame il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (adottato [nel mese di] marzo 2003), bensì il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8 (adottato [nel corso del] 1995), poiché era quest’ultimo che era in vigore alla data di adozione della decisione di testare la varietà candidata, [nel mese di] gennaio 1999. 31. Il 9 febbraio 2006, il BSA ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] una versione modificata della relazione finale dell’esame. Il punto 17 di tale versione riporta quanto segue: “La varietà è stata esaminata conformemente al [protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8]. La descrizione della varietà è stata realizzata in base alla tabella dei caratteri di cui al [protocollo] [OSCURATO:PERSONA]/14/1, del 27 marzo 2003, entrato in vigore durante il periodo dell’esame; in base a ciò la varietà [candidata] può far parte della collezione di riferimento delle varietà con priorità successiva. La varietà è distinta, stabile e omogenea nel senso dei due [protocolli]”. 32. Il 5 maggio 2006, le intervenienti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente titolare di una licenza sui diritti di privativa della varietà di riferimento e titolare della privativa, hanno presentato all’[OSCURATO:PERSONA] talune opposizioni, ai sensi dell’articolo 59 del [regolamento di base], alla concessione della privativa per la varietà candidata. Tali opposizioni erano basate sul diritto di privativa anteriore della varietà di riferimento. 33. I motivi invocati a sostegno delle opposizioni erano, da un lato, quello previsto all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [di base], in quanto l’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni relative alla presentazione del materiale destinato all’esame tecnico, come definite dall’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto condurre quest’ultimo a respingere la domanda di privativa, e, dall’altro, quello previsto all’articolo 7 di tale regolamento, poiché la varietà candidata non sarebbe distinta dalla varietà di riferimento. 34. Con decisione del 14 dicembre 2006, seguita da un corrigendum del 5 febbraio 2007, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’utilizzo del carattere supplementare controverso, per operare una distinzione tra la varietà candidata e la varietà di riferimento. Per contro, tale decisione non menziona il carattere supplementare “colorazione degli antociani alla base dei filamenti”, che figura parimenti nella relazione finale dell’esame. La decisione di cui trattasi è espressamente basata sull’articolo 23 del [regolamento applicativo]. 35. Con decisioni del 26 febbraio 2007, il comitato dell’[OSCURATO:PERSONA], competente a pronunciarsi sulle opposizioni alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ha concesso la privativa richiesta alla varietà candidata (in prosieguo: la “decisione di concessione della privativa”) e ha respinto le opposizioni (in prosieguo: le “decisioni di rigetto delle opposizioni”), basandosi in particolare sulla circostanza che, “per motivi tecnici”, si giustificava la presa in considerazione del carattere supplementare controverso, sebbene non figurasse nei protocolli vigenti alla data in cui era stata presentata la richiesta di privativa. 36. L’11 aprile 2007, le intervenienti hanno proposto, ciascuna, un ricorso presso la commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] [(in prosieguo: la “commissione di ricorso”)], a norma degli articoli da 67 a 72 del [regolamento di base], avverso le decisioni di concessione di privativa e di rigetto delle opposizioni. 37. Con decisione del 21 novembre 2007, nei procedimenti riuniti A 003/2007 e A 004/2007, la commissione di ricorso ha accolto i ricorsi suddetti, ha annullato la decisione di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni e ha respinto la domanda di privativa pronunciandosi soltanto sul primo dei due motivi sintetizzati al precedente punto 33 (…). 38. In seguito ad un ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, la decisione della commissione di ricorso del 21 novembre 2007 è stata annullata con sentenza del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑135/08 , (…) EU:T:2010:397 ). L’impugnazione interposta avverso tale sentenza è stata respinta con sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑534/10 P , (…) EU:C:2012:813 ). 39. La commissione di ricorso ha quindi ripreso l’esame dei ricorsi presentati dalle intervenienti, alla luce del secondo motivo sintetizzato al precedente punto 33, censurando l’[OSCURATO:PERSONA] per aver concesso la privativa richiesta ad una varietà non distinta. Con (…) le decisioni [contestate] (…), essa ha nuovamente annullato le decisioni di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni e ha respinto la domanda di privativa. 40. Da una parte, basandosi sull’articolo 56, paragrafo 2, del [regolamento di base] e sugli articoli 22 e 23 del [regolamento applicativo], la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, quanto segue: — che il protocollo e le linee direttrici d’esame valide ai fini dell’esame tecnico erano, in ogni tempo, il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/8 (…) e il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (…) (punto 19 delle decisioni [contestate]); — che tali protocolli non menzionavano il carattere supplementare controverso; — che [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato, né nel questionario tecnico né durante il periodo d’esame, alcuna domanda di prendere in considerazione il carattere supplementare controverso a norma del punto III.6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 (punto 21 delle decisioni [contestate]); — che il carattere supplementare controverso non veniva menzionato nella lettera del BSA del 18 gennaio 2005 all’[OSCURATO:PERSONA] e che il BSA non aveva inviato alcuna domanda all’[OSCURATO:PERSONA] ad esso relativa; tale carattere era stato menzionato per la prima volta nella relazione finale dell’esame e poi nella decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2006, che ne approvava l’utilizzo (punto 22 delle decisioni [contestate]); — che, in tale contesto, la considerazione da parte del BSA, ai fini dell’esame tecnico, di un carattere supplementare non previsto dal protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, allora in vigore, costituiva una violazione del punto III.3 di detto protocollo (punto 25 delle decisioni [contestate]); — che la decisione del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 2006 di autorizzare retroattivamente l’utilizzo di tale carattere supplementare nell’ambito dell’esame tecnico era viziata da un errore fondamentale, in quanto tale decisione era intervenuta circa 12 mesi dopo la relazione finale dell’esame, e in quanto tale decisione non può essere giustificata, segnatamente alla luce dell’articolo 22, paragrafo 2, del [regolamento applicativo] (punto 26 delle decisioni [contestate]). 41. Al punto 27 delle decisioni [contestate], la commissione di ricorso ha invocato, in questo senso, la propria decisione dell’8 ottobre 2009, nel procedimento A 010/2008 (JEWEL), in base alla quale l’utilizzo di un carattere supplementare dev’essere approvato preventivamente dal presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire la certezza del diritto, l’obiettività nel trattamento delle domande di privativa e la prevedibilità del comportamento di tutti gli attori interessati. 42. D’altra parte, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 28 e 29 delle decisioni [contestate], che l’esame tecnico alla luce del carattere supplementare controverso era stato, comunque e per di più, viziato dal fatto che si era svolto, come il BSA aveva riconosciuto, per un periodo di un anno soltanto, cioè per il 2005, mentre tutti gli altri caratteri erano stati esaminati nel corso dei due cicli di coltivazione consecutivi 2004 e 2005. Ciò costituiva, a suo avviso, una violazione manifesta dei protocolli e delle linee direttrici applicabili nella fattispecie e, in particolare, dei protocolli [OSCURATO:PERSONA]/1/3 e [OSCURATO:PERSONA]/14/8, che richiedono, per le varietà di mele, un esame esteso ad almeno due cicli di coltivazione, ai fini dell’accertamento dell’omogeneità e della stabilità. 43. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 30 e 31 delle decisioni [contestate], che la varietà candidata non poteva essere legittimamente ritenuta distinta dalla varietà di riferimento». Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 28 Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alcuni ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni contestate. 29 A sostegno dei suoi ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, suddiviso in due parti, la prima vertente sul fatto che, in contrasto con quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sul carattere supplementare controverso nell’ambito dell’esame tecnico, e la seconda sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe considerato a torto che i risultati di tale esame tecnico erano viziati per il solo fatto che esso aveva avuto ad oggetto, in violazione delle linee direttrici applicabili, riguardo al carattere supplementare controverso, un unico ciclo di coltivazione. 30 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso. 31 Riguardo alla prima parte del motivo unico, il Tribunale ha anzitutto giudicato, al punto 76 della sentenza impugnata, che le disposizioni procedurali del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 erano applicabili alla domanda di concessione di privativa comunitaria della varietà candidata. Successivamente, il Tribunale ha ammesso, al punto 80 di tale sentenza, la prevalenza dei protocolli adottati dall’[OSCURATO:PERSONA] su quelli adottati dall’[OSCURATO:PERSONA]. 32 Il Tribunale ha inoltre ricordato, ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, che l’[OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale ai fini della realizzazione dell’esame tecnico di una varietà e che, in particolare, il regolamento applicativo conferisce al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] il potere di aggiungere nuovi caratteri e loro espressioni per una varietà, allorché il consiglio d’amministrazione emana le linee direttrici. Esso ha aggiunto, sostanzialmente, al punto 83 di detta sentenza, che tale potere discrezionale è delimitato dai protocolli e dalle linee direttrici d’esame emanate dal consiglio d’amministrazione, che hanno nei suoi confronti carattere vincolante. 33 Il Tribunale da ultimo, al punto 86 della sentenza impugnata, ne ha tratto, in sostanza, la conclusione che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] non è abilitato ad autorizzare la presa in considerazione, all’atto dell’esame tecnico di una varietà, di un carattere non previsto dal protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 ed ha, quindi, disatteso la prima parte del motivo unico. 34 Quanto alla seconda parte del motivo unico, il Tribunale l’ha respinta come inoperante, dopo aver osservato che il primo motivo accolto dalla commissione di ricorso nella decisione contestata, cioè che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva correttamente basarsi sul carattere supplementare controverso nel contesto dell’esame tecnico della varietà candidata, non era viziato da illegittimità ed era sufficiente a giustificare legalmente tali decisioni. Tuttavia, il Tribunale ha sottolineato che tale esame tecnico si era svolto su un periodo di un anno soltanto, cioè per l’anno 2005, in manifesta violazione del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 e del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, di modo che occorreva, comunque, respingere il ricorso. Conclusioni delle parti 35 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata, e — condannare l’[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti alle spese. 36 L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — accogliere l’impugnazione, e — condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese. 37 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] chiedono che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 38 L’impugnazione interposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è basata su un unico motivo vertente sulla violazione, nella sentenza impugnata, degli articoli 7 e 56 del regolamento di base, in combinato disposto con gli articoli 22 e 23 del regolamento applicativo. 39 Con una prima censura, la [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA], afferma che il Tribunale ha considerato a torto che i protocolli e le linee direttrici in materia di concessione di privativa delle varietà vegetali abbiano forza vincolante nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]. 40 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] ritengono che il Tribunale non abbia commesso errori in diritto dichiarando che le norme procedurali che l’[OSCURATO:PERSONA] impone a se stesso sono necessariamente vincolanti e prevalgono su quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’obbligatorietà delle norme comportamentali che un organo amministrativo si impone sarebbe tanto più dotata di efficacia imperativa quanto tale organo beneficia di ampi poteri discrezionali. 41 Con una seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, da una parte, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 era applicabile alla domanda di privativa presentata anteriormente alla sua entrata in vigore. 42 D’altra parte, riguardo alla facoltà del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di aggiungere un carattere nuovo per una varietà, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che né le disposizioni del regolamento di base né quelle del regolamento applicativo ostano a tale aggiunta all’esito della realizzazione dell’esame tecnico. 43 Pertanto, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] disporrebbe del potere di tenere conto di ogni carattere distintivo della varietà esaminata, anche se tale carattere non è menzionato nella domanda di privativa. 44 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], il momento determinante che fissa l’ambito procedurale applicabile ad una domanda di concessione della privativa comunitaria non è la data di presentazione della domanda, bensì il momento in cui si è effettivamente proceduto all’esame tecnico. Orbene, per garantire la certezza del diritto, l’esame DOS non può tenere conto di caratteri distintivi introdotti successivamente all’esame tecnico. Giudizio della Corte 45 Occorre anzitutto esaminare la seconda censura del motivo unico e, più in particolare, l’argomento vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe a torto considerato, ai punti da 87 a 93 dalla sentenza impugnata, che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] non era legittimato ad aggiungere il carattere supplementare controverso per la varietà candidata. 46 In primo luogo, è necessario preliminarmente ricordare che il compito dell’[OSCURATO:PERSONA] è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d’esame delle domande di privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P , EU:C:2012:813 , punto 50 ). Tale ampio potere discrezionale si estende segnatamente alla verifica del carattere distintivo di una varietà, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base (v., in questo senso, sentenza del 15 aprile 2010, Schräder/[OSCURATO:PERSONA], C‑38/09 P , EU:C:2010:196 , punto 77 ). 47 In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto organo dell’Unione europea, è soggetto al principio di buon andamento dell’amministrazione, in forza del quale è tenuto ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti di una domanda di privativa comunitaria e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale. Inoltre, esso è tenuto ad assicurare il buon svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che applica (sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P , EU:C:2012:813 , punto 51 ). 48 È in tal contesto che occorre valutare se il Tribunale abbia erroneamente interpretato, come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], le disposizioni del regolamento di base e del regolamento applicativo relative ai poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]. 49 In forza dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base, gli esami tecnici sono condotti in conformità alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione e alle istruzioni date dall’[OSCURATO:PERSONA]. 50 Al riguardo, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento applicativo, anzitutto, il consiglio d’amministrazione emana, su proposta del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], le linee direttrici. L’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che, qualora detto consiglio ometta di emanare tali linee direttrici, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] può adottare una decisione provvisoria in materia. 51 Peraltro, secondo l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, il consiglio d’amministrazione, allorché emana le linee direttrici, abilita il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ad aggiungere nuovi caratteri e loro espressioni per una varietà. 52 Conseguentemente, anche supponendo che il protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 fosse applicabile al procedimento controverso, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] era comunque abilitato ad aggiungere un nuovo carattere, cioè, nella fattispecie, la «larghezza delle striature», per l’esame tecnico della varietà candidata. 53 Soltanto un’interpretazione siffatta dei poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA], come risultanti, in particolare, dall’articolo 23 del regolamento applicativo, può rendere conto delle specificità dell’oggetto e del procedimento per la concessione della privativa comunitaria delle varietà vegetali. 54 Infatti, e come ha sostanzialmente osservato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, la valutazione dei caratteri di una varietà vegetale comporta necessariamente un certo rischio causato dalla natura stessa dell’oggetto contemplato dall’esame tecnico e consistente in una varietà vegetale, nonché dal periodo di tempo necessario ai fini di tale esame. 55 Considerato quanto precede, soltanto la flessibilità che la facoltà riconosciuta al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] permette, in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, e che consiste nell’aggiungere nuovi caratteri per una varietà, è idonea a garantire l’obiettività del procedimento di concessione della privativa comunitaria. Quindi, la domanda di privativa comunitaria non può essere respinta per il solo motivo che il carattere di una varietà esaminata, constatato all’atto dell’esame tecnico e determinante ai fini della valutazione del suo carattere distintivo rispetto ad altre varietà, non era menzionato né nel questionario di ordine tecnico, compilato dal richiedente, né nelle linee direttrici o nei protocolli pertinenti. 56 Al riguardo, occorre ricordare che, considerato l’ampio potere discrezionale riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo può prendere in considerazione, se lo ritiene necessario, fatti e prove invocati tardivamente o prodotti dalle parti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑534/10 P , EU:C:2012:813 , punto 50 ). 57 Tale facoltà deve poter essergli riconosciuta a fortiori allorché, come nella fattispecie, gli elementi rilevanti per l’esame del carattere distintivo di una varietà vengono constatati nel corso del procedimento oggettivo costituito dall’esame tecnico sollecitato dall’[OSCURATO:PERSONA] e realizzato da un ufficio d’esame nazionale. 58 Del resto, una tale interpretazione dei poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] è confortata dal protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, il cui punto 4.2.3 afferma, segnatamente, che i caratteri contenuti nelle linee direttrici d’esame non sono tassativi e che, se risulta utile, possono esservi aggiunti altri caratteri. 59 Inoltre, poiché i poteri del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stabiliti dal regolamento di base e dal regolamento applicativo, le linee direttrici e i protocolli dell’[OSCURATO:PERSONA], emanati dal consiglio d’amministrazione, non possono avere lo scopo o l’effetto di restringerne le prerogative. 60 Per questa ragione, il procedimento previsto al punto III 6 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1, menzionato dal Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata e riguardante i casi in cui l’aggiunta di un nuovo carattere è sollecitata dal richiedente la privativa comunitaria, non può ostare a che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] aggiunga d’ufficio un nuovo carattere nel contesto dell’esame tecnico di una varietà. 61 Quanto al momento in cui il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] può esercitare il potere conferitogli dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo, né le disposizioni di tale regolamento né quelle del regolamento di base ostano a che l’aggiunta di un nuovo carattere intervenga successivamente all’esito dell’esame tecnico, allorché tale carattere è stato constatato in occasione di detto esame. 62 Pertanto, da un lato, in forza dei punti 6.2 e 7.2 del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3, citati dal Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata, i caratteri rilevanti ai fini dell’esame dei criteri DOS sono determinati con riferimento alla descrizione varietale definita «alla data di concessione della privativa» richiesta, e non con riferimento alla descrizione varietale definita alla data di presentazione della domanda. 63 Questa è la ragione per cui la descrizione tecnica della varietà candidata, richiesta dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di base e dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento applicativo può avere, nei confronti del presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio della prerogativa conferitagli dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, solo valore indicativo. 64 D’altro lato, una soluzione siffatta non è incompatibile con il principio di certezza del diritto. 65 Infatti, se è possibile che il terzo, la cui varietà protetta è stata riconosciuta quale varietà che deve servire di riferimento ai fini dell’esame tecnico, proponga opposizione alla concessione della privativa comunitaria, tale opposizione deve essere diretta a dimostrare, in conformità all’articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di base, che i criteri DOS non sono soddisfatti. 66 Pertanto, il fatto che il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] aggiunga un nuovo carattere la cui presenza è stata osservata soltanto all’atto dell’esame tecnico di una varietà non può, di per sé, costituire una violazione del principio di certezza del diritto nei confronti del terzo la cui varietà protetta è stata riconosciuta quale varietà di riferimento ai fini di tale esame. Quest’ultimo, infatti, non può invocare una legittima aspettativa riguardo alla portata dell’esame suddetto e alla natura dei caratteri distintivi esaminati. 67 Dall’insieme di tali considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento applicativo non conferisce al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] la competenza ad aggiungere, al termine dell’esame tecnico di una varietà, un nuovo carattere per essa, qualora tale carattere non fosse menzionato né nel questionario d’ordine tecnico compilato dal richiedente né nelle linee direttrici e nei protocolli applicabili. 68 Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto e, senza che sia necessario analizzare le altre censure dell’impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui ha confermato l’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte della commissione di ricorso in quanto il carattere distintivo riconosciuto, «larghezza delle striature», è stato aggiunto dal presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]. Sui ricorsi dinanzi al Tribunale 69 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 70 Nella fattispecie, la Corte considera che i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’annullamento delle decisioni contestate sono maturi per la decisione e che occorre, pertanto, statuire in via definitiva al riguardo. 71 In proposito, la circostanza che il Tribunale si sia pronunciato sulla seconda parte del motivo unico della [OSCURATO:PERSONA], ai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, soltanto ad abundantiam non è determinante, in quanto le parti hanno avuto l’opportunità di presentare dettagliatamente, dinanzi a tale giudice e dinanzi alla Corte, i loro argomenti relativi a tale seconda parte. 72 Alla luce di quanto esposto, occorre, anzitutto, accogliere la prima parte del motivo unico invocata dalla ricorrente a sostegno dei suoi ricorsi, per i motivi esposti ai punti da 46 a 68 della presente sentenza. 73 Riguardo poi alla seconda parte di tale motivo unico, la commissione di ricorso ha annullato le decisioni di concessione di privativa e di rigetto delle opposizioni per il fatto che l’esame tecnico si era svolto, riguardo al carattere supplementare controverso, su un periodo di un anno soltanto, cioè nel 2005, e non nel corso di due cicli di coltivazione consecutivi. 74 [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] affermano che, in pratica, il BSA ha esso stesso constatato che il carattere supplementare controverso era stato esaminato successivamente al 2005, cioè nel corso degli anni 2006 e 2007. Comunque, la commissione di ricorso, confrontata con un errore procedimentale passibile di rettifica, avrebbe dovuto rinviare la controversia ai servizi competenti dell’[OSCURATO:PERSONA], affinché adottassero le misure necessarie. 75 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto, in nessuna fase del procedimento, una rettifica dell’irregolarità constatata. 76 Al riguardo, va ricordato che, con la decisione del 14 dicembre 2006, il presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’utilizzo del carattere supplementare controverso per accertare la distinzione tra la varietà candidata e la varietà di riferimento e che, con la decisione del 26 febbraio 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] la privativa comunitaria per la varietà candidata. 77 Orbene, è pacifico che, alla data in cui sono state adottate le decisioni di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni, cioè il 26 febbraio 2007, l’[OSCURATO:PERSONA] disponeva soltanto della relazione finale dell’esame adottata dal BSA il 19 dicembre 2005 e modificata il 9 febbraio 2006, nella quale era indicato che tale carattere era stato osservato durante il ciclo di coltivazione del 2005. Soltanto l’8 agosto 2008, il BSA ha informato l’[OSCURATO:PERSONA] che tale carattere era stato osservato anche nel corso dei cicli di coltivazione degli anni 2006 e 2007. 78 Pertanto, la privativa comunitaria è stata concessa alla [OSCURATO:PERSONA] per la varietà candidata senza che l’[OSCURATO:PERSONA] disponesse di elementi idonei ad accertare che il carattere supplementare controverso fosse stato esaminato nel corso di due cicli di coltivazione, in violazione tanto del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/14/1 quanto del protocollo [OSCURATO:PERSONA]/1/3. 79 Al riguardo, l’ampio potere discrezionale di cui l’[OSCURATO:PERSONA] dispone nell’esercizio delle sue funzioni, ricordato al punto 46 della presente sentenza, non può consentirgli di affrancarsi dalle regole tecniche che presiedono allo svolgimento degli esami tecnici, senza contravvenire all’obbligo di buon andamento dell’amministrazione, nonché al dovere di sollecitudine e di imparzialità che gli incombe. Per di più, il carattere vincolante di tali regole, anche per l’[OSCURATO:PERSONA], è confermato dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base, che dispone che gli esami tecnici siano condotti in conformità ad esse. 80 È quindi a buon diritto che la commissione di ricorso ha constatato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva concesso la privativa comunitaria per la varietà candidata in base ad un esame tecnico irregolare. 81 Ne consegue che la seconda parte del motivo unico di primo grado è infondata. 82 Di conseguenza le decisioni contestate dovrebbero essere confermate. 83 Tuttavia, in forza dell’articolo 72 del regolamento di base, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’[OSCURATO:PERSONA], oppure deferire la controversia al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA] per dare seguito al ricorso. 84 Se è pur vero che la commissione di ricorso dispone di un potere discrezionale relativo all’opportunità di statuire essa stessa sulla domanda o di rinviare la controversia al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che, dal momento in cui decide di esercitare le competenze dell’[OSCURATO:PERSONA], ad essa spetta di esaminare con sollecitudine e imparzialità tutte le circostanze rilevanti di una domanda di privativa comunitaria e di raccogliere tutti gli elementi in fatto e in diritto necessari all’esercizio del suo potere discrezionale, come si è ricordato al punto 47 della presente sentenza. 85 Orbene, la commissione di ricorso, in sede di esercizio delle competenze dell’[OSCURATO:PERSONA], ha considerato che la varietà candidata non poteva ottenere la concessione della privativa comunitaria richiesta, benché non possedesse la certezza che il carattere «larghezza delle striature» non fosse riproducibile su due cicli di coltivazione. 86 Alla luce, da una parte, del fatto che l’errore che ha indotto la commissione di ricorso all’annullamento della decisione di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni non era imputabile al richiedente e, dall’altra, che tale irregolarità, comunque, non pregiudica di per sé la fondatezza della domanda di privativa, un rinvio al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA] per la prosecuzione dell’esame tecnico, per garantire che il carattere supplementare controverso soddisfacesse il requisito di riproducibilità, avrebbe consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di disporre della totalità degli elementi rilevanti per valutare la validità della concessione della privativa comunitaria a vantaggio della varietà candidata e sarebbe stato più facilmente in grado di garantire i diritti del richiedente. 87 La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia sollecitato tale regolarizzazione non può essere utilmente invocata per giustificare l’astensione da parte della commissione di ricorso di effettuare il rinvio degli atti al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto non si può esigere dal richiedente di una privativa comunitaria, che si sia visto concedere tale privativa, di rimettere in discussione di propria iniziativa la stessa validità del diritto che gli è stato concesso. 88 Pertanto, le decisioni contestate vanno annullate, in quanto la commissione di ricorso con esse ha, da una parte, ritenuto che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione non conferisce al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] la competenza per aggiungere, all’esito dell’esame tecnico di una varietà, un nuovo carattere per tale varietà, allorché detto carattere non è menzionato nel questionario d’ordine tecnico della domanda, né nelle linee direttrici e nei protocolli applicabili e, dall’altra, ha annullato le decisioni di concessione della privativa e di rigetto delle opposizioni senza aver previamente, in applicazione dell’articolo 72 del regolamento di base, rinviato la controversia al servizio competente dell’[OSCURATO:PERSONA], al fine di disporre dell’insieme degli elementi rilevanti per la valutazione della validità della privativa comunitaria concessa. Sulle spese 89 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Infine, l’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone, in particolare, che la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un’istituzione sopporti le proprie spese. 90 Nella fattispecie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA], rimasto parzialmente soccombente, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la controversia è sorta da un errore ad esso imputabile. Si deve peraltro dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] dovranno sopportare le loro spese. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑91/14 e T‑92/14 , non pubblicata, EU:T:2015:624 ), è annullata. 2) Le decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2013, relative alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele [OSCURATO:PERSONA] (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007), sono annullate. 3) L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 4) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 003/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris