Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40705/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Eato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Abdelkrim ZAROUALI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione in aumento sulla pena di otto mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Milano con sentenza resa in data 10 settembre 2018, irrevocabile il 6 ottobre 2018; che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen., alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, trattasi di un motivo di ricorso non più consentito dalla novella legislativa, in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014), tra le quali, in modo del tutto ragionevole, non rientra la denunzia di vizi sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595); che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, per le medesime ragioni, in relazione alla censura attinente all'art. 131-bis cod. pen., mentre quella afferente alla erronea qualificazione giuridica del fatto, in astratto ammissibile, in concreto non lo è, in quanto generica; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Eato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Abdelkrim ZAROUALI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione in aumento sulla pena di otto mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Milano con sentenza resa in data 10 settembre 2018, irrevocabile il 6 ottobre 2018; che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen., alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, trattasi di un motivo di ricorso non più consentito dalla novella legislativa, in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014), tra le quali, in modo del tutto ragionevole, non rientra la denunzia di vizi sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595); che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, per le medesime ragioni, in relazione alla censura attinente all'art. 131-bis cod. pen., mentre quella afferente alla erronea qualificazione giuridica del fatto, in astratto ammissibile, in concreto non lo è, in quanto generica; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 40705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris