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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 36583/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2202/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 C/O [OSCURATO:PERSONA] C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3907/2022depositata il 08/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:PERSONA] C (odierna resistente) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 25115/2010 concesso dal Tribunale di Roma a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) per il ritardato pagamento delle distinte contabili riepilogative (DCR) emesse nel mese di agosto 2010 per prestazioni farmaceutiche rese dalle farmacie indicate nel ricorso.

2. Il Tribunale di Roma accolse l ’ opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che, in mancanza di prove di costituzione in mora precedenti alla notifica del d.i. opposto, notifica a sua volta successiva a tuttii pagamenti della sorte capitale dei crediti indicati in ricorso, fosse escluso che nel caso di specie gli stessifossero stati eseguitiin ritardo e che dunque fossero dovuti interessi anche solo al tasso legale.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma, per vedere riconosciuti gli interessi convenzionali a titolo di maggior danno, nonché gli interessi legali di mora dalla data di ricezionedella costituzione in mora alla ASL.

4. L ’ Azienda USL Roma 2 si costituì contestando l ’ appello e chiedendone il rigetto.

5. Con sentenza n. 3907/2022, depositata in data 8/6/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, condannando [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del grado.

6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] 2 resiste con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 33 commi I e [OSCURATO:PERSONA] 95 del 9 aprile 2001, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale respinto i motivi di gravame proposti in ordine al mancato riconoscimento degli interessi al tasso legale ed al maggior danno decorrenti dalla data della costituzione in mora, sull’assunto che non vi fosse prova dell’avvenuta consegna delle raccomandate da parte della ASL, in quanto le ricevute oggetto di “invii multipli” sarebbero prive di sottoscrizione.

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3 e 5, c.p.c., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1219 C.C. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”,per avere la Corte territoriale disconosciuto la natura e valenza giuridica di costituzione in mora della raccomandata a/r n. 1285 del 5/10/2010,p rodotta nuovamente nel presente giudizio sub n. 4) ai fini dell’autosufficienza, ritenuta non valida a tal fine.

3. Sul primo motivo .

Nella motivazione della Corte d ’ Appello di Roma si legge quanto segue: « l a consegna degli atti di costituzione in questione è avvenuta in applicazione dell’art. 33 ult. co del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha approvato le condizioni generali del servizio postale; -alla stregua di tale disposizione l’operatore postale attesta di aver eseguito la consegna in seguito ad invii multipli tali da determinare l’impraticabilità della sottoscrizione da parte del ricevente di ciascun avviso di ricevimento, onde la prova della consegna del plico al destinatario dallo stesso operatore; - nel caso di specie, tuttavia, sulle copie degli avvisi di ricevimento non solo non risulta alcun segno identificativo dell’AUSL ricevente ma, con riferimento all’atto di costituzione in mora n. 03000015280 l’operatore si è avvalso di un timbro che in alcun modo lo identifica, mentre con riferimento all’atto di costituzione in mora n. 03000014824 si è avvalso di un timbro che reca soltanto la seguente testuale dicitura “Poste italiane consegnato ai sensi art. 33 D.M. 9- 4-2001 in data IIOp. [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario”. - Posto che nell ’ ipote si in cui si faccia applicazione dell’art. 33 co 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’unica prova della consegna del plico al destinatario è proprio data dalla correlativa attestazione dell’operatore postale, e quest’ultimo, alla stregua del primo comma del medesimo art. 33, la esegue nella qualità di “incaricato di pubblico servizio”, appare necessario ai fini della prova dell’avvenuta consegna quantomeno la certa identificabilità del soggetto che assume la paternità, e dunque la responsabilità, della relativa attestazione. - La circostanza che nel caso di specie tale identificabilità manchi del tutto o, nel secondo caso, non sia univoca perché compiuta mediante riferimento su un timbro al solo cognome, induce ad escludere che sia stata data la prova, attesa si ribadisce - la già peculiare fattispecie ex art. 33 co 2 del D.M 9.04.2001, che gli atti di costituzione in mora di cui si tratta siano stati regolarmente recapitati nelle date ivi indicate.

Ciò precisato, ed evidenziato che invero alcune delle parti ha compiuto deduzioni sul punto, si osserva che in mancanza di prova di costituzioni in mora precedenti alla notifica del DI opposto, notifica a sua volta successiva a tutti i pagamenti della sorte capitale dei crediti indicati in ricorso, si esclude che nel caso di specie gli stessi siano stati eseguiti in ritardo e che dunque siano dovuti interessi anche solo al tasso legale» (così a lle pp. 2 e 3 della sentenza). 3.1 Sempre nella motivazione della Corte territoriale si legge che: « Va premesso che la disciplina degli invii multipli, originariamente contenuta nel d.m. del 9.4.2001, non ha subito sostanziali modifiche ad opera del successivo d.m. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’art. 33 del dm del 2001, regolante gli invii con avviso di ricevimento recitava “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso.

Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.” L’art. 20 del d.m. del 2008, che disciplina gli invii semplici e gli invii a firma dispone “… Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta.

In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso.

Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.”.

Va ulteriormente premesso che, nella fattispecie, l’invio dei due atti che l’appellante qualifica come costituzione in mora avvenne ai sensi del dm del 2001 sebbene fosse in vigore il dm del 2008.

Premesso che la norma alla quale fare riferimento è quella dell ’ art. 20 del DM del 01/10/2008 - n. 33894 essa prevede, per quanto qui interessa: “Ai fini delle attività di recapito, gli invii postali si distinguono in:... invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi anche editoriali.

Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli- articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta.

In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso.

Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa»(così a p. 4 della sentenza: l’enfasi è della sentenza). 3.2 Su tali premesse, la sentenza gravata ha ritenuto che: (i) l’attestazione ovvero la “prova” della consegna ad opera dell’addetto al recapito avviene ogniqualvolta non si possa ottenere la sottoscrizione del destinatario, per le più svariate ragioni; (ii) la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” conferita all’addetto al recapito garantisce gli obblighi di verità imposti al soggetto così qualificato; (iii) affinché la “prova” ovvero “attestazione” dell’atto pubblico sia riferibile a tale soggettooccorre che egli lo sottoscriva; (iv) detta sottoscrizione non può essere sostituita dall’indicazione, in caratteri a stampatello, del solo cognome dell’addetto poiché, non è sufficiente che l’operatore sia “agevolmente identificabile per le Poste italiane s.p.a.” ma bisogna che lo sia per l’intera collettività che si imbatta nell’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione. 3.3 In sostanza, l a C orte territoriale, pur riconoscendo che [OSCURATO:SOCIETA] ha prodotto vari atti di messa in mora consegnati secondo la procedura relativa ai c.d.

“invii multipli”, ha ritenuto che la prova della consegna dovesse essere fornita tramite la sottoscrizione dello stesso operatore, nonostante in particolare la cartolina di ritorno della costituzione in mora n. 1285 del 5/10/2010 presenti vari timbri postali, tra cui quello dell’operatore Russo, che ne ha curato la consegna ai sensi dell’art. 33 del d.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.4 In relazione al predetto atto di costituzione in mora n. 1285 , la ricorrente fa presente che è stato prodotto corredato della copia fronte/retro della cartolina di ricevimento della raccomandata n. 60796897854-7, riferito al progressivon. 03000014824, recante tre distinti timbri di ricezione apposti sul lato dell’avviso destinato al destinatario.

Tale messa in mora reca la richiesta di pagamento da [OSCURATO:SOCIETA] ad ASL Roma C,e segnatamente degli interessi di mora, e testualmente intima “Vi ricordiamo, quali mandatari dell’incasso, che dalle date sottoindicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento per le seguenti contabili”, e di seguito è apposta una griglia recante i numeri identificativi delle Farmacie mandanti, la ragione sociale di ciascuna di esse, la distinta ad ognuna relativa, per ciascuna la decorrenza degli interessi ed importi per sorte capitale (così a p. 10 del ricorso). 3.5 La ricorrente espone che il recapito ai sensi del D.M. 95 del 9/4/2001 comporta che sulla cartolina non vi sia alcuna apposizione di timbri o firme da parte del diretto destinatario, sostituite dalle attestazioni dell’operatore postale, sicché la prova del recapito è costituita dalla apposizione dello specifico timbro a secco indicante la normativa di riferimento ed il nominativo dell’operatore stesso.

In relazione alla costituzione in mora n. 1285, l’operatore postale si è avvalso di un timbro che reca la dicitura “Poste italiane consegnato ai sensi art. 33 D.M. 9-4-2001 in data l’Op. [OSCURATO:PERSONA] invii multipli ad un unico destinatario”. 3.6 Secondo la giurisprudenza di legittimità « Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma - tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla delibera dell’AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del d.m. 9 aprile 2001, n. 95 del d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli «invii raccomandati » (art. 21, comma 1) -identificati dall’art. 1, comma 2, lett. i), D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 nel «servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danne smarrimento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario» -per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento -ovvero della «ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna» (art. 5, comma 1, lett. a, del. cit.) -il destinatario «deve sottoscrivere anche l’avviso», onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno, va rilevato, nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario «la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito» (art. 21, comma 2, del. cit.; art. 20, comma 3, d.m. 33894/2008; art. 33, comma 2, d.m. 95/2001), e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali «la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa».

Ciò posto l ’ errore di sussunzione addebitato al decidente - dell ’ avviso che riguardo alla raccomandata 4.6.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL - è irrefutabile, atteso c he nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento («[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 33 D.m. 9-4-01 l’’op. postale [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario») e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento («UDR [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]»).

Ne discende, dunque, che a quella data in ragione della fede privilegiata attribuita dall’attestazione operata dall’agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora » (così Cass., sez 6-1, ord. 9/04/2018, n. 8643; LApronuncia è seguita da numerose conformi: cfr. Cass., sez. 6-1, ord. 17/09/2019, n. 23200; Cass., sez. 6-1, ord. 13/09/2019, n. 22934; Cass., sez. 6-1, ord. 24/12/2020, n. 29558; Cass., sez. 6-1, ord. 24/01/2021, n. 1807; Cass., sez. 6-1, ord. 3/11/2021, n. 31417; Cass., sez. 6-3, ord. 14/09/2020, n. 19080; Cass., sez. 6-1, ord. 15/05/2020, n. 8977; Cass., sez. 6-1, ord. 10/05/2022, n. 27376). 3.7 Alla stregua di tale consolidata giurisprudenza risulta evidente l’errore di sussunzione commesso dalla C orte territoriale nel richiedere che l’avviso multiplo, già contenente le indicazioni necessarie ad identificare l’operatore postale, dovesse recare anche la sottoscrizione di tale operatore

4. Sul secondo motivo.

Il motivo è fondato per il fatto che, una volta prodotto l’atto di costituzione in mora, la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta anche a precisare in quale parte del documento fosse richiesto il pagamento, essendo compito della Corte territoriale verificarne il contenuto .

5. Il ricorso va dunque accolto, e, cassata la decisione gravata,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2202/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 C/O [OSCURATO:PERSONA] C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3907/2022depositata il 08/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:PERSONA] C (odierna resistente) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 25115/2010 concesso dal Tribunale di Roma a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) per il ritardato pagamento delle distinte contabili riepilogative (DCR) emesse nel mese di agosto 2010 per prestazioni farmaceutiche rese dalle farmacie indicate nel ricorso. 2. Il Tribunale di Roma accolse l ’ opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che, in mancanza di prove di costituzione in mora precedenti alla notifica del d.i. opposto, notifica a sua volta successiva a tuttii pagamenti della sorte capitale dei crediti indicati in ricorso, fosse escluso che nel caso di specie gli stessifossero stati eseguitiin ritardo e che dunque fossero dovuti interessi anche solo al tasso legale. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma, per vedere riconosciuti gli interessi convenzionali a titolo di maggior danno, nonché gli interessi legali di mora dalla data di ricezionedella costituzione in mora alla ASL. 4. L ’ Azienda USL Roma 2 si costituì contestando l ’ appello e chiedendone il rigetto. 5. Con sentenza n. 3907/2022, depositata in data 8/6/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, condannando [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del grado. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] 2 resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 33 commi I e [OSCURATO:PERSONA] 95 del 9 aprile 2001, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale respinto i motivi di gravame proposti in ordine al mancato riconoscimento degli interessi al tasso legale ed al maggior danno decorrenti dalla data della costituzione in mora, sull’assunto che non vi fosse prova dell’avvenuta consegna delle raccomandate da parte della ASL, in quanto le ricevute oggetto di “invii multipli” sarebbero prive di sottoscrizione. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3 e 5, c.p.c., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1219 C.C. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”,per avere la Corte territoriale disconosciuto la natura e valenza giuridica di costituzione in mora della raccomandata a/r n. 1285 del 5/10/2010,p rodotta nuovamente nel presente giudizio sub n. 4) ai fini dell’autosufficienza, ritenuta non valida a tal fine. 3. Sul primo motivo . Nella motivazione della Corte d ’ Appello di Roma si legge quanto segue: « l a consegna degli atti di costituzione in questione è avvenuta in applicazione dell’art. 33 ult. co del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha approvato le condizioni generali del servizio postale; -alla stregua di tale disposizione l’operatore postale attesta di aver eseguito la consegna in seguito ad invii multipli tali da determinare l’impraticabilità della sottoscrizione da parte del ricevente di ciascun avviso di ricevimento, onde la prova della consegna del plico al destinatario dallo stesso operatore; - nel caso di specie, tuttavia, sulle copie degli avvisi di ricevimento non solo non risulta alcun segno identificativo dell’AUSL ricevente ma, con riferimento all’atto di costituzione in mora n. 03000015280 l’operatore si è avvalso di un timbro che in alcun modo lo identifica, mentre con riferimento all’atto di costituzione in mora n. 03000014824 si è avvalso di un timbro che reca soltanto la seguente testuale dicitura “Poste italiane consegnato ai sensi art. 33 D.M. 9- 4-2001 in data IIOp. [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario”. - Posto che nell ’ ipote si in cui si faccia applicazione dell’art. 33 co 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’unica prova della consegna del plico al destinatario è proprio data dalla correlativa attestazione dell’operatore postale, e quest’ultimo, alla stregua del primo comma del medesimo art. 33, la esegue nella qualità di “incaricato di pubblico servizio”, appare necessario ai fini della prova dell’avvenuta consegna quantomeno la certa identificabilità del soggetto che assume la paternità, e dunque la responsabilità, della relativa attestazione. - La circostanza che nel caso di specie tale identificabilità manchi del tutto o, nel secondo caso, non sia univoca perché compiuta mediante riferimento su un timbro al solo cognome, induce ad escludere che sia stata data la prova, attesa si ribadisce - la già peculiare fattispecie ex art. 33 co 2 del D.M 9.04.2001, che gli atti di costituzione in mora di cui si tratta siano stati regolarmente recapitati nelle date ivi indicate. Ciò precisato, ed evidenziato che invero alcune delle parti ha compiuto deduzioni sul punto, si osserva che in mancanza di prova di costituzioni in mora precedenti alla notifica del DI opposto, notifica a sua volta successiva a tutti i pagamenti della sorte capitale dei crediti indicati in ricorso, si esclude che nel caso di specie gli stessi siano stati eseguiti in ritardo e che dunque siano dovuti interessi anche solo al tasso legale» (così a lle pp. 2 e 3 della sentenza). 3.1 Sempre nella motivazione della Corte territoriale si legge che: « Va premesso che la disciplina degli invii multipli, originariamente contenuta nel d.m. del 9.4.2001, non ha subito sostanziali modifiche ad opera del successivo d.m. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’art. 33 del dm del 2001, regolante gli invii con avviso di ricevimento recitava “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.” L’art. 20 del d.m. del 2008, che disciplina gli invii semplici e gli invii a firma dispone “… Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.”. Va ulteriormente premesso che, nella fattispecie, l’invio dei due atti che l’appellante qualifica come costituzione in mora avvenne ai sensi del dm del 2001 sebbene fosse in vigore il dm del 2008. Premesso che la norma alla quale fare riferimento è quella dell ’ art. 20 del DM del 01/10/2008 - n. 33894 essa prevede, per quanto qui interessa: “Ai fini delle attività di recapito, gli invii postali si distinguono in:... invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi anche editoriali. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli- articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa»(così a p. 4 della sentenza: l’enfasi è della sentenza). 3.2 Su tali premesse, la sentenza gravata ha ritenuto che: (i) l’attestazione ovvero la “prova” della consegna ad opera dell’addetto al recapito avviene ogniqualvolta non si possa ottenere la sottoscrizione del destinatario, per le più svariate ragioni; (ii) la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” conferita all’addetto al recapito garantisce gli obblighi di verità imposti al soggetto così qualificato; (iii) affinché la “prova” ovvero “attestazione” dell’atto pubblico sia riferibile a tale soggettooccorre che egli lo sottoscriva; (iv) detta sottoscrizione non può essere sostituita dall’indicazione, in caratteri a stampatello, del solo cognome dell’addetto poiché, non è sufficiente che l’operatore sia “agevolmente identificabile per le Poste italiane s.p.a.” ma bisogna che lo sia per l’intera collettività che si imbatta nell’atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione. 3.3 In sostanza, l a C orte territoriale, pur riconoscendo che [OSCURATO:SOCIETA] ha prodotto vari atti di messa in mora consegnati secondo la procedura relativa ai c.d. “invii multipli”, ha ritenuto che la prova della consegna dovesse essere fornita tramite la sottoscrizione dello stesso operatore, nonostante in particolare la cartolina di ritorno della costituzione in mora n. 1285 del 5/10/2010 presenti vari timbri postali, tra cui quello dell’operatore Russo, che ne ha curato la consegna ai sensi dell’art. 33 del d.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.4 In relazione al predetto atto di costituzione in mora n. 1285 , la ricorrente fa presente che è stato prodotto corredato della copia fronte/retro della cartolina di ricevimento della raccomandata n. 60796897854-7, riferito al progressivon. 03000014824, recante tre distinti timbri di ricezione apposti sul lato dell’avviso destinato al destinatario. Tale messa in mora reca la richiesta di pagamento da [OSCURATO:SOCIETA] ad ASL Roma C,e segnatamente degli interessi di mora, e testualmente intima “Vi ricordiamo, quali mandatari dell’incasso, che dalle date sottoindicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento per le seguenti contabili”, e di seguito è apposta una griglia recante i numeri identificativi delle Farmacie mandanti, la ragione sociale di ciascuna di esse, la distinta ad ognuna relativa, per ciascuna la decorrenza degli interessi ed importi per sorte capitale (così a p. 10 del ricorso). 3.5 La ricorrente espone che il recapito ai sensi del D.M. 95 del 9/4/2001 comporta che sulla cartolina non vi sia alcuna apposizione di timbri o firme da parte del diretto destinatario, sostituite dalle attestazioni dell’operatore postale, sicché la prova del recapito è costituita dalla apposizione dello specifico timbro a secco indicante la normativa di riferimento ed il nominativo dell’operatore stesso. In relazione alla costituzione in mora n. 1285, l’operatore postale si è avvalso di un timbro che reca la dicitura “Poste italiane consegnato ai sensi art. 33 D.M. 9-4-2001 in data l’Op. [OSCURATO:PERSONA] invii multipli ad un unico destinatario”. 3.6 Secondo la giurisprudenza di legittimità « Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma - tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla delibera dell’AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del d.m. 9 aprile 2001, n. 95 del d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli «invii raccomandati » (art. 21, comma 1) -identificati dall’art. 1, comma 2, lett. i), D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 nel «servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danne smarrimento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario» -per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento -ovvero della «ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna» (art. 5, comma 1, lett. a, del. cit.) -il destinatario «deve sottoscrivere anche l’avviso», onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno, va rilevato, nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario «la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito» (art. 21, comma 2, del. cit.; art. 20, comma 3, d.m. 33894/2008; art. 33, comma 2, d.m. 95/2001), e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali «la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa». Ciò posto l ’ errore di sussunzione addebitato al decidente - dell ’ avviso che riguardo alla raccomandata 4.6.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL - è irrefutabile, atteso c he nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento («[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 33 D.m. 9-4-01 l’’op. postale [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario») e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento («UDR [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]»). Ne discende, dunque, che a quella data in ragione della fede privilegiata attribuita dall’attestazione operata dall’agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora » (così Cass., sez 6-1, ord. 9/04/2018, n. 8643; LApronuncia è seguita da numerose conformi: cfr. Cass., sez. 6-1, ord. 17/09/2019, n. 23200; Cass., sez. 6-1, ord. 13/09/2019, n. 22934; Cass., sez. 6-1, ord. 24/12/2020, n. 29558; Cass., sez. 6-1, ord. 24/01/2021, n. 1807; Cass., sez. 6-1, ord. 3/11/2021, n. 31417; Cass., sez. 6-3, ord. 14/09/2020, n. 19080; Cass., sez. 6-1, ord. 15/05/2020, n. 8977; Cass., sez. 6-1, ord. 10/05/2022, n. 27376). 3.7 Alla stregua di tale consolidata giurisprudenza risulta evidente l’errore di sussunzione commesso dalla C orte territoriale nel richiedere che l’avviso multiplo, già contenente le indicazioni necessarie ad identificare l’operatore postale, dovesse recare anche la sottoscrizione di tale operatore 4. Sul secondo motivo. Il motivo è fondato per il fatto che, una volta prodotto l’atto di costituzione in mora, la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta anche a precisare in quale parte del documento fosse richiesto il pagamento, essendo compito della Corte territoriale verificarne il contenuto . 5. Il ricorso va dunque accolto, e, cassata la decisione gravata,
Decreto Cassazione n. 36583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris