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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34243/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26794del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA],in virtù dei poteri conferiti loro con scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresen- tata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - m.delbene @ avvocatino - cera-pec.it), il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] e/o al numero di fax 02- 57760400 – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Linneo

8. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio (oggi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di leg- ge dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi,

12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 850 deposi- tata il 3 ottobre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. av- verso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città. 2.- Per quello che qui rileva, la Corte territoriale – premesso che Bff aveva agito in qualità di cessionaria di due crediti contenuti nelle fatture n° 109759 del 24 novembre 2016 (di euro 13.760,48) e n° 103206 del 25 marzo 2015 (di euro 7.438,18), entrambe emesse dalla Manital soc. cons. p.a. per l'esecuzione di lavori di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, nonché della nota di debito n° 90004633 per interessi passivi pari ad euro 1.141,63 –ha osservato che la cessionaria non aveva pro- dotto il contratto scritto tra la Manital e la P.A., donde la nullità del rapporto negoziale.

In ogni modo, la domanda della Bff non avrebbe potuto essere accolta, atteso che il credito di euro 13.760,48, portato dalla fattu- ra n° 109759 del 24 novembre 2016, non costituiva oggetto delle cessioni stipulate il 29 maggio 2015 e il 6 aprile 2016, vale a dire dei documenti su cui la società attrice aveva fondato la titolarità at- tiva del diritto controverso, mentre il credito di euro 7.438,18, pari all'Iva dovuta sulla fattura n° 103206 del 25 marzo 2015, era stato estinto dalla [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto d'imposta, mediante il versamento diretto di tale somma all'Agenzia delle En- trate in data 6 agosto 2015.

Quanto alla nota di debito n° 90004633, emessa per interessi moratori sulla fattura n° 112370, anch'essa emessa da Manital, la cessione di credito notificata il 28 giugno 2017 era stata espressa- mente rifiutata dalla P.A.debitrice. 3.-[OSCURATO:PERSONA] affidando il gravame a sei motivi.

Resiste l'Istituto, che conclude per l'inammissibilità dell'impu- gnazione e comunque per il suo rigetto.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA]- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo Bff lamenta la violazione del d.lgs. n° 231/2002 e delle direttive unionali n° 2000/35/Ce e n° 2011/7/Eu, sulla base dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.

La Corte non avrebbe considerato che per la validità di contratti conclusi tra imprese, tra le quali rientrerebbe la cedente Manital, ed “Enti della P.A.” non occorrerebbe necessariamente la forma scrit- ta, donde il contrasto tra la sentenza e la disciplina unionale.

Col secondo la ricorrente lamenta la violazione del d.lgs. n° 231/2002 e degli artt. 2697 cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ., sempre in relazione all'art. 360 n° 4 del codice di rito.

La Corte avrebbe erroneamente negato che la prova del con- tratto tra Manital e l'Istituto potesse essere fornita con modalità di- versa da quella scritta e, in particolare, mediante comportamenti concludenti, consistiti nella ricezione delle prestazioni rese da Mani- tal e nel pagamento delle fatture.

Col terzo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n° 4 dello stesso codice.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, Bff aveva provato la cessione del credito documentato dalla fattura n° 109759, in quanto sia la cessione che la notificazione erano atti a forma libera; quest'ultima, inoltre, era anche integrata dalla stessa citazione in- troduttiva del giudizio.

Il credito della fattura n° 109759, inoltre, era un credito futuro, dunque non ancora sorto al momento della stipula del contratto di cessione del 29 maggio 2015.

Col quartomezzo la ricorrente, sempre in base all'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha negato la corresponsione dell'importo di euro 1.141,63 a titolo di mora, in ragione del rifiuto della P.A. alla cessione del credito deri- vante dalla fattura n° 112370, sulla quale erano maturati gli inte- ressi richiesti con la nota di debito n° 90004633.

La disciplina applicabile sarebbe quella della legge 21 febbraio 1991 n° 52, con la conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 70, terzo comma, del r.d. n° 2440/1923 e dell'art. 117 del d.lgs. n° 163/2006.

Con la quinta doglianza Bff lamenta, sempre in base all ' art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la violazione dell'artt. 106, tredicesimo comma, del d.lgs. n° 50/2016 e della legge n° 52/1991.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto valido il rifiuto della cessione del credito n° 112370 senza considerare che il rapporto negoziale tra cedente e P.A. si era ormai esaurito e che il principio della cedibilità dei crediti, salvo rifiuto della parte pubblica, si appli- ca solo a rapporti pendenti.

Col sesto mezzo Bff lamenta, ancora in base all ' art. 360 n° 4 del codice di rito, che la Corte salernitana avrebbe negato il paga- mento del credito relativo all'iva (euro 7.438,18) della fattura n° 103206 sull'erroneo rilievo che al versamento dell'iva avrebbe provveduto la stessa Amministrazione committente, quando tale versamento sarebbe stato comprovato da un mandato di pagamen- to, documento inidoneo alla dimostrazione dell'effettivo adempi- mento. 5.-Così riassunti i motivi di ricorso, conviene subito osservare che essi sono tutti inammissibili, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità è sprovvisto del requisito previsto dall'art. 366 n° 3 cod. proc. civ., ossia della “chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”.

È noto infatti (ex multis: Cass., sez.

I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez.

II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez.

III, 12 luglio 2018, n° 18316) che nel ricorso per cassazione è essen- ziale il requisito, prescritto dall'art. 366, n° 3, cod. proc. civ., della esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicen- da, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico.

La relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell ' ammissibilità, pertinenza e fonda- tezza delle censure proposte.

Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali del- le parti,con l' indicazione degli atti con cui sono stati formulati cau- sa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o com- plessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente.

Ora, sol che si legga l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, si può agevolmente notare che è stata totalmente pre- termessa la sommaria esposizione del giudizio di primo grado, e in particolare dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta della controparte, nonché le statuizioni rese dal primo Giudice e la cen- sura delle stesse effettuata davanti al Giudice d'appello.

Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli ar- gomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez.

I, 3 novembre 2020, n° 24432). 6.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al- la rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resisten- te, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 21,2 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26794del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA],in virtù dei poteri conferiti loro con scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresen- tata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - m.delbene @ avvocatino - cera-pec.it), il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] e/o al numero di fax 02- 57760400 – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Linneo 8. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S. Antonio (oggi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di leg- ge dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 850 deposi- tata il 3 ottobre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. av- verso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città. 2.- Per quello che qui rileva, la Corte territoriale – premesso che Bff aveva agito in qualità di cessionaria di due crediti contenuti nelle fatture n° 109759 del 24 novembre 2016 (di euro 13.760,48) e n° 103206 del 25 marzo 2015 (di euro 7.438,18), entrambe emesse dalla Manital soc. cons. p.a. per l'esecuzione di lavori di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, nonché della nota di debito n° 90004633 per interessi passivi pari ad euro 1.141,63 –ha osservato che la cessionaria non aveva pro- dotto il contratto scritto tra la Manital e la P.A., donde la nullità del rapporto negoziale. In ogni modo, la domanda della Bff non avrebbe potuto essere accolta, atteso che il credito di euro 13.760,48, portato dalla fattu- ra n° 109759 del 24 novembre 2016, non costituiva oggetto delle cessioni stipulate il 29 maggio 2015 e il 6 aprile 2016, vale a dire dei documenti su cui la società attrice aveva fondato la titolarità at- tiva del diritto controverso, mentre il credito di euro 7.438,18, pari all'Iva dovuta sulla fattura n° 103206 del 25 marzo 2015, era stato estinto dalla [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto d'imposta, mediante il versamento diretto di tale somma all'Agenzia delle En- trate in data 6 agosto 2015. Quanto alla nota di debito n° 90004633, emessa per interessi moratori sulla fattura n° 112370, anch'essa emessa da Manital, la cessione di credito notificata il 28 giugno 2017 era stata espressa- mente rifiutata dalla P.A.debitrice. 3.-[OSCURATO:PERSONA] affidando il gravame a sei motivi. Resiste l'Istituto, che conclude per l'inammissibilità dell'impu- gnazione e comunque per il suo rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA]- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo Bff lamenta la violazione del d.lgs. n° 231/2002 e delle direttive unionali n° 2000/35/Ce e n° 2011/7/Eu, sulla base dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ. La Corte non avrebbe considerato che per la validità di contratti conclusi tra imprese, tra le quali rientrerebbe la cedente Manital, ed “Enti della P.A.” non occorrerebbe necessariamente la forma scrit- ta, donde il contrasto tra la sentenza e la disciplina unionale. Col secondo la ricorrente lamenta la violazione del d.lgs. n° 231/2002 e degli artt. 2697 cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ., sempre in relazione all'art. 360 n° 4 del codice di rito. La Corte avrebbe erroneamente negato che la prova del con- tratto tra Manital e l'Istituto potesse essere fornita con modalità di- versa da quella scritta e, in particolare, mediante comportamenti concludenti, consistiti nella ricezione delle prestazioni rese da Mani- tal e nel pagamento delle fatture. Col terzo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n° 4 dello stesso codice. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, Bff aveva provato la cessione del credito documentato dalla fattura n° 109759, in quanto sia la cessione che la notificazione erano atti a forma libera; quest'ultima, inoltre, era anche integrata dalla stessa citazione in- troduttiva del giudizio. Il credito della fattura n° 109759, inoltre, era un credito futuro, dunque non ancora sorto al momento della stipula del contratto di cessione del 29 maggio 2015. Col quartomezzo la ricorrente, sempre in base all'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha negato la corresponsione dell'importo di euro 1.141,63 a titolo di mora, in ragione del rifiuto della P.A. alla cessione del credito deri- vante dalla fattura n° 112370, sulla quale erano maturati gli inte- ressi richiesti con la nota di debito n° 90004633. La disciplina applicabile sarebbe quella della legge 21 febbraio 1991 n° 52, con la conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 70, terzo comma, del r.d. n° 2440/1923 e dell'art. 117 del d.lgs. n° 163/2006. Con la quinta doglianza Bff lamenta, sempre in base all ' art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la violazione dell'artt. 106, tredicesimo comma, del d.lgs. n° 50/2016 e della legge n° 52/1991. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto valido il rifiuto della cessione del credito n° 112370 senza considerare che il rapporto negoziale tra cedente e P.A. si era ormai esaurito e che il principio della cedibilità dei crediti, salvo rifiuto della parte pubblica, si appli- ca solo a rapporti pendenti. Col sesto mezzo Bff lamenta, ancora in base all ' art. 360 n° 4 del codice di rito, che la Corte salernitana avrebbe negato il paga- mento del credito relativo all'iva (euro 7.438,18) della fattura n° 103206 sull'erroneo rilievo che al versamento dell'iva avrebbe provveduto la stessa Amministrazione committente, quando tale versamento sarebbe stato comprovato da un mandato di pagamen- to, documento inidoneo alla dimostrazione dell'effettivo adempi- mento. 5.-Così riassunti i motivi di ricorso, conviene subito osservare che essi sono tutti inammissibili, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità è sprovvisto del requisito previsto dall'art. 366 n° 3 cod. proc. civ., ossia della “chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”. È noto infatti (ex multis: Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez. II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n° 18316) che nel ricorso per cassazione è essen- ziale il requisito, prescritto dall'art. 366, n° 3, cod. proc. civ., della esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicen- da, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico. La relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell ' ammissibilità, pertinenza e fonda- tezza delle censure proposte. Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali del- le parti,con l' indicazione degli atti con cui sono stati formulati cau- sa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o com- plessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Ora, sol che si legga l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, si può agevolmente notare che è stata totalmente pre- termessa la sommaria esposizione del giudizio di primo grado, e in particolare dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta della controparte, nonché le statuizioni rese dal primo Giudice e la cen- sura delle stesse effettuata davanti al Giudice d'appello. Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli ar- gomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, n° 24432). 6.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al- la rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resisten- te, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 21,2 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater ,
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