CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7/\ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 7 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 21 giugno 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si contesta la mancata assoluzione per non aver commesso il fatto, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/ valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Peraltro, si tratta di censura non sottoposta al Giudice di appello, cui era stato devoluto solo il tema del trattamento sanzionatorio: conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione in merito. Dalla lettura degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione •della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]Léci LERIA Ti 53(1541