CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04955/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); considerato che il motivo con il quale si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante dell'aver agito con la consapevolezza dello stato di bisogno della persona offesa sono generiche rispetto alle precisazioni offerte dalla Corte di appello a pag. 8 della sentenza impugnata e cla la ricorrente trascura; rilevato che il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte mostrato di esplicare il proprio potere discrezionale sottolineando a pag. 8 che il primo giudice era partito, peraltro, da una pena base inferiore al minimo edittale della fattispecie aggravata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 otto