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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39542/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto l'assoluzione della ricorrente perché il fatto non sussiste, in subordine l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., in ulteriore subordine dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 luglio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Messina con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il rato di truffa, commesso ai danni della Provincia di Messina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che gli operanti avevano limitato la loro indagine all'attività relativa al passaggio del badge ed ai controlli su alcuni varchi di ingresso, e non anche all'assenza del dipendente dal posto di lavoro ovvero all'assenza giustificata dallo svolgimento dell'attività lavorativa in altra sede, ritenendo sufficiente la circostanza che al momento della timbratura il dipendente, il cui badge veniva utilizzato dal complice di turno per attestarne la presenza, non fosse stato ripreso dalle telecamere; si era anche contestato l'iter logico seguito dai giudici, che avevano assolto tutti gli imputati che non erano stati mai visti entrare o uscire, motivando che non si poteva escludere che fossero entrati da un ingresso non monitorato 1.2 II difensore rileva l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.,poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità era fondata sulla ripetizione degli episodi, senza considerare che al reato continuato può essere applicata la causa di non punibilità nei casi in cui emerga una unitaria e circoscritta determinazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in considerazione in negativo dall'art. 131 bis cod.pen.; sottolinea che a Branca erano stati contestati episodi verificatisi in un solo giorno. 1.3 II difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione, visto che per posizioni identiche a quelle di Branca erano state emesse sentenze di assoluzione o applicato l'art. 131 bis cod.pen. 1.4 II difensore eccepisce che la Corte di appello era giunta ad una sentenza di condanna in assenza di una prova effettiva dell'assenza di Branca, in occasione dell'unico giorno contestato: il badge di Branca era stato marcato da altra persona, ma Branca era stato visto transitare all'interno della Provincia, per cui non si poteva dire che fosse assente; Tripodo, imputato la cui posizione era collegata a quella di Branca, era stato assolto perché era possibile che fosse presente nel luogo di lavoro, per cui non si vedeva perché il giudizio di probabilità si applicava a chi non era mai stato visto e non a chi, come Branca, era stato visto dalle telecamere.1.5 II difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della irrilevanza penale del fatto. 1.6 II difensore eccepisce l'omissione della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore rileva che la Corte di appello, pur dando atto che l'accesso agli uffici della Provincia era consentito da ben tre varchi, di cui soltanto uno monitorato mediante telecamera da parte delle Forze dell'Ordine, aveva illegittimamente affermato che comunque la condotta di truffa si era perfezionata malgrado le lacune investigative; non era stato considerato che quando il soggetto inquadrato dalle telecamere strisciava il badge di un collega, quest'ultimo poteva essere entrato nel proprio ufficio attraverso l'utilizzo di un varco di ingresso non monitorato; inoltre, la ricorrente era solita eseguire servizi esterni ai locali di lavoro per i quali era prassi non strisciare il badge nell'apposita macchinetta "segna presenze" 2.2 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., posto che la ricorrente si era allontanata dal luogo di lavoro per poche decine di minuti soltanto in due giornate lavorative, il chè denotava una condotta del tutto occasionale. 2.3 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione relativamente al motivo di appello con il quale si era chiesta la concessione delle attenuanti generiche. 2.4 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 62 n.4 cod.pen..

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il difensore osserva che con l'atto di appello si erano lamentate diverse falle nell'indagine (veniva riportato il motivo di appello), consistite nella arbitraria attività di monitoraggio di alcuni degli ingressi del Palazzo della Provincia (la maggior parte degli ingressi era priva di copertura video e vi erano non pochi buchi nelle riprese delle entrate/uscite), nella incerta e frammentaria deposizione testimoniale di Vinci (da cui era risultato comunque che le riprese erano iniziate alle 8.00, per cui chi era entrato prima era sfuggito all'occhio delle telecamere), nella totale assenza di verifica in merito alla genuinità dei dati dei badge, nel mancato accertamento di cause di giustificazione quali, a titolo esemplificativo, permessi, negli errori nell'indagine acclarati in dibattimento, nelle discrasie tra la data della cartelle in cui erano contenuti i file video e quella risultante da questi ultimi, nelle discrasie tra gli orari indicati nei video e quelli riportati in seno alle , macchinette marcatempo, nel mancato accertamento sulle schede di firma, nei difetti nel processo di identificazione anagrafica degli imputati, nel mancato accertamento sulle buste paga; su tutti questi punti, malgrado le specifiche censure, non vi era stata nessuna risposta nella sentenza impugnata.

Il difensore osserva che la stessa Corte di appello, a fronte della censura secondo cui il giudice di primo grado aveva impiegato argomentazioni congetturali al fine di integrare l'assenza di risultanze probatorie certe, aveva dovuto constatare che il giudice aveva "inteso confrontarsi proprio con le lacune dell'indagine, cercando di 'salvare' ciò che oggettivamente appariva come una condotta illecita...", così confermando una sentenza di condanna in totale assenza di apparto motivazionale. 3.2 Il difensore censura la sistematica esegesi in malam partem in danno del ricorrente da parte della Corte di appello, che aveva ricostruito i fatti posti alla propria attenzione o per il tramite di mere congetture ipotetiche ovvero per mezzo di argomentazioni apodittiche o contraddittorie. 3.3 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3.4 IL difensore rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sussistevano tutti i presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., considerati lo stato di incensuratezza del ricorrente e l'esiguità del pericolo e del danno.

4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 131 bis cod.pen., visto che la contestazione mossa al ricorrente riguardava l'assenza dal posto di lavoro presso la Provincia in due giorni per qualche ora di lavoro e che nel corso del giudizio era stato dimostrato che il ricorrente aveva prestato servizio straordinario per diversi giorni senza ricevere alcun corrispettivo; il difensore rileva inoltre che il reato era prescritto.

5. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II difensore lamenta che erroneamente era stata ritenuta valida la notifica del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., non essendo dato comprendere cosa si intendesse con l'espressione usata dalla Corte di appello "irreperibilità registrata"; si eccepiva comunque che secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod.proc.pen.; l'eccezione di nullità era stata sollevata già in primo grado, ma nulla aveva detto il giudice in proposito.5.2 II difensore eccepisce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa per l'intero periodo indicato in imputazione, avendo la stessa sentenza escluso la rilevanza per gli stessi comportamenti adottati da altri imputati, e l'erronea applicazione degli artt. 192, 533 con riferimento alla giornata del 6 dicembre 2012; non si era giunti ad una pronuncia assolutoria nonostante la [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio del 6 dicembre non fosse stata vista né entrare, né uscire dal luogo di lavoro, per cui nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere utilizzata la stessa chiave di lettura utilizzati nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5.3 II difensore osserva che l'avere passato il badge da parte di altri non poteva identificarsi con gli artifici e raggiri richiesti dall'art. 640 cod.pen.; lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del pregiudizio patrimoniale, in realtà insussistente attesa l'esiguità della durata dele assenze riscontrate, che non avevano determinato un danno economicamente apprezzabile e/o alterato la preordinata ricostruzione delle risorse; eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e per avere escluso la Corte territoriale l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 5.4 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione delle prove: il giudice di secondo grado aveva certificato le lacune dell'indagine, e quindi del quadro probatorio, ma tuttavia aveva giustificato un giudizio di responsabilità basato sul criterio del cosidetto "salviamo il salvabile"

6. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Il difensore lamenta che le immagini delle telecamere erano inidonee a costituire prova, posto che il teste Calabrò aveva affermato che il viso fotografato dalle telecamere non era quello dell'appellante: l'estraneità dell'appellante alla vicenda risultava anche dalla struttura del dolo di concorso e dalla fattispecie materiale, nonché dal bene protetto dalla norma, nella cui plurioffensività non rientrava nessuno degli argomenti usati dai giudici di merito. 6.2 II difensore rileva che, nonostante le motivate censure mosse dalla difesa sulla insussistenza del reato di truffa, sulla inidoneità del comportamento dell'imputata ad integrare la fattispecie, sul dubbio della individuazione della persona dell'imputata e sulla particolare tenuità del fatto, valutabile ex art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale, senza curarsi di evidenziare il nesso eziologico tra il fatto ricostruito (inverosimilmente) e gli elementi costitutivi del reato di truffa, era giunta a confermare la condanna senza aver dato prova della addebitabilità del reato all'imputata. 6.3 II difensore osserva che la Scandurra aveva rappresentato alla Corte territoriale l'evidente ed inconciliabile contrasto tra i frammenti di immagine tratti dall'impianto di videosorveglianza e la testimonianza del capo ufficio Calabrò e le conclusioni cui era giunto il consulente di parte sulla inidoneità dei metodi di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per identificare i soggetti (confronto tra le foto tratte dalle carte di identità e quelle dei soggetti ripresi dai video), ma i giudici di merito avevano mortificato il principio secondo cui non si può pronunciare una condanna in caso di ragionevole dubbio sulla colpevolezza. 6.4 II difensore osserva che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto se i DPCM con cui erano stati sospesi i termini prescrizionali fossero stati dichiarati incostituzionali; avrebbe dovuto essere considerata anche l'assoluzione dell'imputata per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti sono inammissibili, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di Scandurra, per il quale deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 1.1 Con riferimento al motivo comune a tutti i ricorsi, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., si deve rilevare che la Corte di appello, con motivazione sintetica, ha indicato un criterio per il quale solo nei confronti di f‘. alcuni imputati è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto, individuata il discrimen nella abitualità del comportamento, desunta dalla ripetizione delle condotte truffaldine, negando quindi la pronuncia ex art. 131 bis nei confronti di quegli imputati che avevano tenuto più condotte (pag.28 sentenza impugnata). 1.2 Altro motivo comune ai ricorsi è quello secondo il quale non vi sarebbe la prova di una effettiva assenza dei ricorrenti dal posto di lavoro; anche in questo caso, la motivazione della Corte di appello è perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali, avendo osservato che la pronuncia di condanna è stata emessa solo nei confronti di quei soggetti che risultavano avere passato il badge nella apposita macchinetta in un orario, e poi venivano visti entrare in un orario diverso o la cui assenza dal luogo di lavoro fosse emersa in altro modo; pertanto, il fatto che le telecamere non coprissero tutti i varchi o non fossero posizionate in modo da inquadrarli sempre effettivamente (motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]) è irrilevante, visto che quello che è stato evidenziato è il passaggio del badge in orari diversi da quelli di effettivo ingresso 1.3 Ulteriore motivo comune è quello sulla irrilevanza penale del fatto (terzo motivo del ricorso Branca), su cui la Corte di appello ha ritenuto che non escludesse l'esistenza del reato l'entità modesta del profitto, visto che ciò che viene in evidenza è l'entità del danno cagionato per la perdita di produttività ed efficienza del servizio pubblico prestato (pag. 27 sentenza impugnata); sul punto si deve ribadire che "La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.)" (Sez.2, sentenza 3262 del 30/11/2018, PM/[OSCURATO:PERSONA]. 274895 - 01) 1.4 Passando quindi ai residui motivi dei singoli ricorsi, né Branca, né Caputo, né Grimaldi indicano motivi per i quali sarebbero meritevoli delle attenuanti generiche; la Corte di appello, sul punto, ha osservato che "le condotte accertate a carico dei predetti imputati denotano un grave, diffuso, riprovevole sistema 'assenteista', la cui incidenza, anche sul piano collettivo sociale, osta alla generalizzata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto della pluralità degli episodi riscontrati, del pregiudizio complessivamente arrecato all'Ente pubblico di appartenenza, nonchè della mancata manifestazione da parte degli imputati di una qualche forma di resipiscenza" (pag.27 sentenza impugnata): la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); quanto alla richiesta di Caputo di concessione dell'art. 62 n.4 cod.pen., la stessa è inammissibile sia perché non formulata in appello, sia alla luce della motivazione contenuta a pag.28 della sentenza impugnata; sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta solo la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. si richiama quanto già detto. 1.5 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che è stato correttamente applicato l'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.: non essendo stata reperita la ricorrente al domicilio eletto, la notifica è stata eseguita presso il suo difensore; del tutto, improprio, pertanto, è il richiamo all'istituto della irreperibilità, posto che la Corte di appello con la locuzione "irreparabilità registrata" intendeva semplicemente dire che la ricorrente non era stata trovato al domicilio eletto. 1.6 Altrettanto manifestamente infondato è il motivo secondo il quale la ricorrente, nel pomeriggio del 6 dicembre non fosse stata vista né entrare, né uscire dal luogo di lavoro, che non si confronta assolutamente con quanto scritto con la Corte di appello a pag.34, secondo cui è emerso che "nel pomeriggio del 6 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA], dopo essere uscita dal palazzo provinciale alle 14.15, abbia beneficiato di plurime timbrature del proprio cartellino da parte della collega [OSCURATO:PERSONA], la quale ne registrava la presenza in due intervalli, dalle ore 14.40 alle ore 16.11 e, ancora, dalle ore 16.16 alle ore 18.00"; sull'eccezione di cui alla mancata concessione dell'art. 62 n.4 cod.pen. si è già detto.

2. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere assorbiti i rimanenti motivi 2.1 Nell'atto di appello era stato infatti osservato (pag.8) che "il capoufficio dell'appellante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento ha testimoniato di non riconoscere in quel 'frame' la signora Scandurra, in quanto non rilevava la vasta cicatrice da ustione di cui ricordava, per averla avuta a lungo come dipendente, che la stessa fosse portatrice, ribadendo di non identificare la Scandurra con quella immagine": a fronte di tale precisa censura, nessuna motivazione è contenuta nella sentenza della Corte di appello, con conseguente omissione della motivazione.

Pertanto, vista la fondatezza del motivo, deve essere rilevata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo il relativo termine maturato in data 16 ottobre 2020, successivamente alla sentenza di appello: infatti, soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463) La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, dovendo essere ribadito che "il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello." (Sez.1, Sentenza n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943 - 01) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione e, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha chiesto l'assoluzione della ricorrente perché il fatto non sussiste, in subordine l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., in ulteriore subordine dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 luglio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Messina con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il rato di truffa, commesso ai danni della Provincia di Messina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che gli operanti avevano limitato la loro indagine all'attività relativa al passaggio del badge ed ai controlli su alcuni varchi di ingresso, e non anche all'assenza del dipendente dal posto di lavoro ovvero all'assenza giustificata dallo svolgimento dell'attività lavorativa in altra sede, ritenendo sufficiente la circostanza che al momento della timbratura il dipendente, il cui badge veniva utilizzato dal complice di turno per attestarne la presenza, non fosse stato ripreso dalle telecamere; si era anche contestato l'iter logico seguito dai giudici, che avevano assolto tutti gli imputati che non erano stati mai visti entrare o uscire, motivando che non si poteva escludere che fossero entrati da un ingresso non monitorato 1.2 II difensore rileva l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.,poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità era fondata sulla ripetizione degli episodi, senza considerare che al reato continuato può essere applicata la causa di non punibilità nei casi in cui emerga una unitaria e circoscritta determinazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in considerazione in negativo dall'art. 131 bis cod.pen.; sottolinea che a Branca erano stati contestati episodi verificatisi in un solo giorno. 1.3 II difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione, visto che per posizioni identiche a quelle di Branca erano state emesse sentenze di assoluzione o applicato l'art. 131 bis cod.pen. 1.4 II difensore eccepisce che la Corte di appello era giunta ad una sentenza di condanna in assenza di una prova effettiva dell'assenza di Branca, in occasione dell'unico giorno contestato: il badge di Branca era stato marcato da altra persona, ma Branca era stato visto transitare all'interno della Provincia, per cui non si poteva dire che fosse assente; Tripodo, imputato la cui posizione era collegata a quella di Branca, era stato assolto perché era possibile che fosse presente nel luogo di lavoro, per cui non si vedeva perché il giudizio di probabilità si applicava a chi non era mai stato visto e non a chi, come Branca, era stato visto dalle telecamere.1.5 II difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della irrilevanza penale del fatto. 1.6 II difensore eccepisce l'omissione della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore rileva che la Corte di appello, pur dando atto che l'accesso agli uffici della Provincia era consentito da ben tre varchi, di cui soltanto uno monitorato mediante telecamera da parte delle Forze dell'Ordine, aveva illegittimamente affermato che comunque la condotta di truffa si era perfezionata malgrado le lacune investigative; non era stato considerato che quando il soggetto inquadrato dalle telecamere strisciava il badge di un collega, quest'ultimo poteva essere entrato nel proprio ufficio attraverso l'utilizzo di un varco di ingresso non monitorato; inoltre, la ricorrente era solita eseguire servizi esterni ai locali di lavoro per i quali era prassi non strisciare il badge nell'apposita macchinetta "segna presenze" 2.2 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., posto che la ricorrente si era allontanata dal luogo di lavoro per poche decine di minuti soltanto in due giornate lavorative, il chè denotava una condotta del tutto occasionale. 2.3 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione relativamente al motivo di appello con il quale si era chiesta la concessione delle attenuanti generiche. 2.4 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 62 n.4 cod.pen.. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il difensore osserva che con l'atto di appello si erano lamentate diverse falle nell'indagine (veniva riportato il motivo di appello), consistite nella arbitraria attività di monitoraggio di alcuni degli ingressi del Palazzo della Provincia (la maggior parte degli ingressi era priva di copertura video e vi erano non pochi buchi nelle riprese delle entrate/uscite), nella incerta e frammentaria deposizione testimoniale di Vinci (da cui era risultato comunque che le riprese erano iniziate alle 8.00, per cui chi era entrato prima era sfuggito all'occhio delle telecamere), nella totale assenza di verifica in merito alla genuinità dei dati dei badge, nel mancato accertamento di cause di giustificazione quali, a titolo esemplificativo, permessi, negli errori nell'indagine acclarati in dibattimento, nelle discrasie tra la data della cartelle in cui erano contenuti i file video e quella risultante da questi ultimi, nelle discrasie tra gli orari indicati nei video e quelli riportati in seno alle , macchinette marcatempo, nel mancato accertamento sulle schede di firma, nei difetti nel processo di identificazione anagrafica degli imputati, nel mancato accertamento sulle buste paga; su tutti questi punti, malgrado le specifiche censure, non vi era stata nessuna risposta nella sentenza impugnata. Il difensore osserva che la stessa Corte di appello, a fronte della censura secondo cui il giudice di primo grado aveva impiegato argomentazioni congetturali al fine di integrare l'assenza di risultanze probatorie certe, aveva dovuto constatare che il giudice aveva "inteso confrontarsi proprio con le lacune dell'indagine, cercando di 'salvare' ciò che oggettivamente appariva come una condotta illecita...", così confermando una sentenza di condanna in totale assenza di apparto motivazionale. 3.2 Il difensore censura la sistematica esegesi in malam partem in danno del ricorrente da parte della Corte di appello, che aveva ricostruito i fatti posti alla propria attenzione o per il tramite di mere congetture ipotetiche ovvero per mezzo di argomentazioni apodittiche o contraddittorie. 3.3 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3.4 IL difensore rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sussistevano tutti i presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., considerati lo stato di incensuratezza del ricorrente e l'esiguità del pericolo e del danno. 4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 131 bis cod.pen., visto che la contestazione mossa al ricorrente riguardava l'assenza dal posto di lavoro presso la Provincia in due giorni per qualche ora di lavoro e che nel corso del giudizio era stato dimostrato che il ricorrente aveva prestato servizio straordinario per diversi giorni senza ricevere alcun corrispettivo; il difensore rileva inoltre che il reato era prescritto. 5. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II difensore lamenta che erroneamente era stata ritenuta valida la notifica del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., non essendo dato comprendere cosa si intendesse con l'espressione usata dalla Corte di appello "irreperibilità registrata"; si eccepiva comunque che secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod.proc.pen.; l'eccezione di nullità era stata sollevata già in primo grado, ma nulla aveva detto il giudice in proposito.5.2 II difensore eccepisce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa per l'intero periodo indicato in imputazione, avendo la stessa sentenza escluso la rilevanza per gli stessi comportamenti adottati da altri imputati, e l'erronea applicazione degli artt. 192, 533 con riferimento alla giornata del 6 dicembre 2012; non si era giunti ad una pronuncia assolutoria nonostante la [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio del 6 dicembre non fosse stata vista né entrare, né uscire dal luogo di lavoro, per cui nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere utilizzata la stessa chiave di lettura utilizzati nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5.3 II difensore osserva che l'avere passato il badge da parte di altri non poteva identificarsi con gli artifici e raggiri richiesti dall'art. 640 cod.pen.; lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del pregiudizio patrimoniale, in realtà insussistente attesa l'esiguità della durata dele assenze riscontrate, che non avevano determinato un danno economicamente apprezzabile e/o alterato la preordinata ricostruzione delle risorse; eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e per avere escluso la Corte territoriale l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 5.4 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione delle prove: il giudice di secondo grado aveva certificato le lacune dell'indagine, e quindi del quadro probatorio, ma tuttavia aveva giustificato un giudizio di responsabilità basato sul criterio del cosidetto "salviamo il salvabile" 6. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Il difensore lamenta che le immagini delle telecamere erano inidonee a costituire prova, posto che il teste Calabrò aveva affermato che il viso fotografato dalle telecamere non era quello dell'appellante: l'estraneità dell'appellante alla vicenda risultava anche dalla struttura del dolo di concorso e dalla fattispecie materiale, nonché dal bene protetto dalla norma, nella cui plurioffensività non rientrava nessuno degli argomenti usati dai giudici di merito. 6.2 II difensore rileva che, nonostante le motivate censure mosse dalla difesa sulla insussistenza del reato di truffa, sulla inidoneità del comportamento dell'imputata ad integrare la fattispecie, sul dubbio della individuazione della persona dell'imputata e sulla particolare tenuità del fatto, valutabile ex art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale, senza curarsi di evidenziare il nesso eziologico tra il fatto ricostruito (inverosimilmente) e gli elementi costitutivi del reato di truffa, era giunta a confermare la condanna senza aver dato prova della addebitabilità del reato all'imputata. 6.3 II difensore osserva che la Scandurra aveva rappresentato alla Corte territoriale l'evidente ed inconciliabile contrasto tra i frammenti di immagine tratti dall'impianto di videosorveglianza e la testimonianza del capo ufficio Calabrò e le conclusioni cui era giunto il consulente di parte sulla inidoneità dei metodi di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per identificare i soggetti (confronto tra le foto tratte dalle carte di identità e quelle dei soggetti ripresi dai video), ma i giudici di merito avevano mortificato il principio secondo cui non si può pronunciare una condanna in caso di ragionevole dubbio sulla colpevolezza. 6.4 II difensore osserva che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto se i DPCM con cui erano stati sospesi i termini prescrizionali fossero stati dichiarati incostituzionali; avrebbe dovuto essere considerata anche l'assoluzione dell'imputata per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono inammissibili, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di Scandurra, per il quale deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 1.1 Con riferimento al motivo comune a tutti i ricorsi, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., si deve rilevare che la Corte di appello, con motivazione sintetica, ha indicato un criterio per il quale solo nei confronti di f‘. alcuni imputati è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto, individuata il discrimen nella abitualità del comportamento, desunta dalla ripetizione delle condotte truffaldine, negando quindi la pronuncia ex art. 131 bis nei confronti di quegli imputati che avevano tenuto più condotte (pag.28 sentenza impugnata). 1.2 Altro motivo comune ai ricorsi è quello secondo il quale non vi sarebbe la prova di una effettiva assenza dei ricorrenti dal posto di lavoro; anche in questo caso, la motivazione della Corte di appello è perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali, avendo osservato che la pronuncia di condanna è stata emessa solo nei confronti di quei soggetti che risultavano avere passato il badge nella apposita macchinetta in un orario, e poi venivano visti entrare in un orario diverso o la cui assenza dal luogo di lavoro fosse emersa in altro modo; pertanto, il fatto che le telecamere non coprissero tutti i varchi o non fossero posizionate in modo da inquadrarli sempre effettivamente (motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]) è irrilevante, visto che quello che è stato evidenziato è il passaggio del badge in orari diversi da quelli di effettivo ingresso 1.3 Ulteriore motivo comune è quello sulla irrilevanza penale del fatto (terzo motivo del ricorso Branca), su cui la Corte di appello ha ritenuto che non escludesse l'esistenza del reato l'entità modesta del profitto, visto che ciò che viene in evidenza è l'entità del danno cagionato per la perdita di produttività ed efficienza del servizio pubblico prestato (pag. 27 sentenza impugnata); sul punto si deve ribadire che "La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.)" (Sez.2, sentenza 3262 del 30/11/2018, PM/[OSCURATO:PERSONA]. 274895 - 01) 1.4 Passando quindi ai residui motivi dei singoli ricorsi, né Branca, né Caputo, né Grimaldi indicano motivi per i quali sarebbero meritevoli delle attenuanti generiche; la Corte di appello, sul punto, ha osservato che "le condotte accertate a carico dei predetti imputati denotano un grave, diffuso, riprovevole sistema 'assenteista', la cui incidenza, anche sul piano collettivo sociale, osta alla generalizzata richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto della pluralità degli episodi riscontrati, del pregiudizio complessivamente arrecato all'Ente pubblico di appartenenza, nonchè della mancata manifestazione da parte degli imputati di una qualche forma di resipiscenza" (pag.27 sentenza impugnata): la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01); quanto alla richiesta di Caputo di concessione dell'art. 62 n.4 cod.pen., la stessa è inammissibile sia perché non formulata in appello, sia alla luce della motivazione contenuta a pag.28 della sentenza impugnata; sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta solo la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. si richiama quanto già detto. 1.5 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che è stato correttamente applicato l'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.: non essendo stata reperita la ricorrente al domicilio eletto, la notifica è stata eseguita presso il suo difensore; del tutto, improprio, pertanto, è il richiamo all'istituto della irreperibilità, posto che la Corte di appello con la locuzione "irreparabilità registrata" intendeva semplicemente dire che la ricorrente non era stata trovato al domicilio eletto. 1.6 Altrettanto manifestamente infondato è il motivo secondo il quale la ricorrente, nel pomeriggio del 6 dicembre non fosse stata vista né entrare, né uscire dal luogo di lavoro, che non si confronta assolutamente con quanto scritto con la Corte di appello a pag.34, secondo cui è emerso che "nel pomeriggio del 6 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA], dopo essere uscita dal palazzo provinciale alle 14.15, abbia beneficiato di plurime timbrature del proprio cartellino da parte della collega [OSCURATO:PERSONA], la quale ne registrava la presenza in due intervalli, dalle ore 14.40 alle ore 16.11 e, ancora, dalle ore 16.16 alle ore 18.00"; sull'eccezione di cui alla mancata concessione dell'art. 62 n.4 cod.pen. si è già detto. 2. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere assorbiti i rimanenti motivi 2.1 Nell'atto di appello era stato infatti osservato (pag.8) che "il capoufficio dell'appellante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento ha testimoniato di non riconoscere in quel 'frame' la signora Scandurra, in quanto non rilevava la vasta cicatrice da ustione di cui ricordava, per averla avuta a lungo come dipendente, che la stessa fosse portatrice, ribadendo di non identificare la Scandurra con quella immagine": a fronte di tale precisa censura, nessuna motivazione è contenuta nella sentenza della Corte di appello, con conseguente omissione della motivazione. Pertanto, vista la fondatezza del motivo, deve essere rilevata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo il relativo termine maturato in data 16 ottobre 2020, successivamente alla sentenza di appello: infatti, soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463) La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, dovendo essere ribadito che "il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello." (Sez.1, Sentenza n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943 - 01) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione e, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 39542/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris