CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 23182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-- DECEDUTO-- nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale in data 29 dicembre 2021 il Tribunale di Roma ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.. 3. Il ricorso sarebbe inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis. 4.Tuttavia, risulta attestato in atti il decesso sopravvenuto del ricorrente: con nota della [OSCURATO:PERSONA] di Roma — Rebibbia N.C. é stato infatti segnalato che il Diallo é deceduto, all'interno dello stesso Istituto di custodia, in data 17 febbraio 2022. In conseguenza della morte dell'imputato, documentato in atti, il reato contestato al medesimo si é estinto, ai sensi dell'art. 150 c.p.. 5. Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato suddetto estinto per morte dell'imputato, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. Sez. Unite, 25 ottobre 2000, n. 30, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 09/06/2010, rv 247790). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 31 maggio 2022. Il Consigliere nsore DEPUTATO N C..1.E.A (G