CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 04099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16568/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Rm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede legale in Supino (FR), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, el. domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 8137/18 del 20.11.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1^ febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osserva che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per IMU 2012/2015 notificatile dalla [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione all'impianto sportivo da essa detenuto e consistente in percorsi golf, campo pratica, [OSCURATO:PERSONA] con relative strutture di pertinenza. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la società ricorrente era la proprietaria dell'impianto sportivo in questione e quindi obbligata al pagamento dell'imposta, dal momento che l’avvenuta costituzione di un diritto reale di uso di una ampia porzione dell'impianto sportivo a favore di una società sportiva dilettantistica non era, nella specie, in grado di spostare la soggettività passiva tributaria; - ciò perché la convenzione costitutiva in oggetto prevedeva “ disposizioni puntuali e precise sulla modalità di utilizzo dei beni concessi in uso, che di fatto vincolano la società utilizzatrice a disporre del bene solo nelle modalità e termini stabiliti su base pattizia”, il che deponeva non già per la costituzione di un diritto reale di uso, quanto di un diritto personale di godimento; - neppure poteva sostenersi che l'imposta sull'impianto sportivo in questione non fosse dovuta in forza dell'esenzione di cui all'articolo art.7 co.1 lett.i) d.lgs 504/92 (richiamato dalla disciplina Imu), posto che nel caso di immobile a destinazione mista (commerciale e non commerciale) l'esenzione spettava unicamente nel caso di frazionamento ed iscrizione in catasto delle due porzioni di diversa destinazione, a nulla rilevando la mera cessione ad un terzo di un diritto personale di godimento su parte della cosa (DM 19.11.2012 n.200). Resiste con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] srl. § 1.2La ricorrente ha depositato istanza di rinvio del procedimento, in attesa della decisione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (di cui la [OSCURATO:PERSONA] srl è concessionaria per la riscossione Imu) circa il recepimento della disciplina di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex art. 1 co. 205 l. 197/2022, rappresentando la sussistenza di tutti i requisiti di astratta definibilità della presente lite. L’istanza merita opportuno accoglimento sulla base del sopravvenire della disciplina definitoria di cui all’art. 1 co.186 segg. l. 197/22 e, segnatamente, del co. 205 di questa disposizione, secondo cui: “Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. PQM - rinvia il processo a nuovo ruolo ex art. 1, co. 205, l. 197/22; - si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio della se