CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di :FIRMI.) ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Pavia del 27 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA]- liano era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art.62 bis cod. pen. per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a censurare genericamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen., senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio