CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «§. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 24.10.2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il ricorso è tardivo: la sentenza è stata emessa in data 20.10.2022 con motivazione contestuale con la conseguenza per cui il termine per la impugnazione era di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza alle parti ai sensi del comma 3 dell'art. 23bis della legge 176 del 2020, comunicazione avvenuta lo stesso giorno 20.10.2022, era certamente decorso alla data del 17.11.2022 quando il ricorso è stato depositato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]