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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29072/2026

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cedimento a carico di: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Nel presente giudizio il ricorso è stato presentato dalla parte civile, avversola sentenza della Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2026 che, nel dichiararela prescrizione, ha altresì revocato le statuizioni civili previste nella sentenza diprimo grado.L’imputazione riguarda un’ipotesi di violenza privata commessa tra fratelli,laddove l’imputato nel 2008 aveva cambiato le serrature d’accesso di taluniimmobili ricevuti da entrambi in eredità, rifiutando di consegnarne le chiavi fino al2020.Il Tribunale di Bari, in data 21 gennaio 2025, dopo aver motivato sullasussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, aveva prosciolto l’imputatoper particolare tenuità del fatto, ma lo aveva condannato sulle statuizioni civili infavore della controparte.Il giudice dell’appello, retrodatando la data del commesso reato all’anno 2008,ha ritenuto che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione già quando erastata emessa la sentenza di primo grado e, conseguentemente, ha dichiarato nondoversi procedere, revocando anche le statuizioni civili.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civileVitantonio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia,deducendo un motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Rileva la parte come il termine di prescrizione per il delitto di violenza privatadovesse farsi decorrere dal primo luglio 2020 in quanto, sebbene le serrature degliimmobili cui era stato impedito l’accesso fossero state cambiate nel 2008, di fattola compressione del bene giuridico tutelato si era protratta per molti anni, attesoche, fino a quel momento, il soggetto attivo aveva rifiutato di consegnare le chiavial querelante.

Di conseguenza entrambe le sentenze, di primo e secondo grado,sono intervenute prima della decorrenza dei termini della prescrizione, che tuttoranon sarebbe maturata; il giudice dell’appello, di conseguenza, nel dichiarareestinto il reato e revocate le statuizioni civili, avrebbe commesso vizi di violazionedi legge e della motivazione.3.

È pervenuta in Cancelleria ulteriore memoria con cui si ribadiscono le ragionidel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.2.

Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalProcuratore generale, il ricorso deve ritenersi ammissibile, in quanto la parte vantaun interesse effettivo ed attuale.

Se si fissasse il momento consumativo del reatoal luglio 2020, infatti, il termine della prescrizione, considerati gli atti interruttivi ea prescindere da eventuali sospensioni, maturerebbe a dicembre 2027.

Unapronuncia che accogliesse il ricorso, dunque, avrebbe un’incidenza diretta suglieffetti anche civili della sentenza.2.1.

In fatto, era accaduto che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avessecambiato le serrature di alcuni immobili, nella cui proprietà era succeduto insiemeal fratello [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente.

La modifica degliaccessi era intervenuta dopo che, nel 2008, era deceduta la comune madre.

Inseguito, egli aveva rifiutato di consegnare le nuove chiavi al fratello, almeno finoall’ultima richiesta esplicita del luglio 2020, data fino alla quale era statocontestato il delitto.Il giudice dell’appello, rilevando il carattere istantaneo della fattispecie di cuiall’art.610 cod.pen., ha ritenuto che il termine della prescrizione dovesse decorreredal 2008, quale termine più favorevole individuato in un momento successivo eprossimo al decesso della precedente proprietaria; infatti, a quel momento venivaimputata la condotta di modifica delle serrature, a nulla valendo che l’esercizio deldiritto fosse stato impedito anche per tutti gli anni successivi fino al 2020, con laconseguenza che, già nel 2025, quando era intervenuta la sentenza di primogrado, il reato doveva considerarsi prescritto.2.2.

In punto di diritto, si osserva che sussistono pronunce di segno opposto.Tradizionalmente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il delittodi violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizzala limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima,essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo el'offeso possa successivamente eliminarli. (Conf.

Sez. 5, n. 10834 del 1988, Rv.179650; Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 2021, Zaffaroni, Rv. 280130 - 01).Si è di contro affermato che, in tema di violenza privata, quando la condottache realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanentecompressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quandosi protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere dirimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Sez. 5, n. 1787 del05/10/2023, dep. 2024, Silvestri, Rv. 285842 - 01).Tale ultimo orientamento non è condivisibile.Si definiscono «istantanei» i reati per i quali la condotta tipica realizzaimmediatamente la situazione antigiuridica, di talché si ritengono perfezionati inquello stesso momento, essendo irrilevante che l’offesa al bene giuridico siprotragga nel tempo.

Per tale tipologia di reati, il termine della prescrizione iniziaa decorrere immediatamente, perché immediata ne è la consumazione.Sono reati permanenti quelli per i quali rileva la protrazione giuridica dellacondotta ai fini della stessa consumazione.

Ne è tipico esempio il sequestro dipersona, per il quale la fattispecie può ritenersi perfezionata solo se la privazionedella libertà della persona si protragga per un rilevante lasso temporale.

Per essiil termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza(art.158, comma 1, terzo periodo, cod,pen.).Il delitto di violenza privata, con tutta evidenza, si perfeziona nell’esatto istantein cui la condotta, violenta o minacciosa, abbia coartato la volontà del soggettoche le subisca, non essendo necessaria, ai fini della consumazione, unasignificativa protrazione temporale.

La fattispecie, pertanto, rientra nella categoriadei reati a consumazione istantanea, per i quali valgono le regole generali didecorrenza del termine prescrizionale a partire dal momento consumativo.Applicando i principi di diritto che si sono enunciati al caso in valutazione, siosserva che il delitto è stato consumato in epoca prossima al 2008, ovvero ilmomento in cui l’agente modificava le serrature degli appartamenti, impedendonel’accesso al fratello.

A partire da questo momento la vittima avrebbe potuto agireanche nella sede penale per far valere l’offesa subita e, da tale momento, devedecorrere il termine per la prescrizione, con il risultato che il delitto dovevaritenersi estinto per intervenuta prescrizione ancor prima che intervenisse lasentenza di primo grado (emessa il 21 gennaio 2025), che resta travolta dalpresente giudizio.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedimento a carico di: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Nel presente giudizio il ricorso è stato presentato dalla parte civile, avversola sentenza della Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2026 che, nel dichiararela prescrizione, ha altresì revocato le statuizioni civili previste nella sentenza diprimo grado.L’imputazione riguarda un’ipotesi di violenza privata commessa tra fratelli,laddove l’imputato nel 2008 aveva cambiato le serrature d’accesso di taluniimmobili ricevuti da entrambi in eredità, rifiutando di consegnarne le chiavi fino al2020.Il Tribunale di Bari, in data 21 gennaio 2025, dopo aver motivato sullasussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, aveva prosciolto l’imputatoper particolare tenuità del fatto, ma lo aveva condannato sulle statuizioni civili infavore della controparte.Il giudice dell’appello, retrodatando la data del commesso reato all’anno 2008,ha ritenuto che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione già quando erastata emessa la sentenza di primo grado e, conseguentemente, ha dichiarato nondoversi procedere, revocando anche le statuizioni civili.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civileVitantonio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia,deducendo un motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Rileva la parte come il termine di prescrizione per il delitto di violenza privatadovesse farsi decorrere dal primo luglio 2020 in quanto, sebbene le serrature degliimmobili cui era stato impedito l’accesso fossero state cambiate nel 2008, di fattola compressione del bene giuridico tutelato si era protratta per molti anni, attesoche, fino a quel momento, il soggetto attivo aveva rifiutato di consegnare le chiavial querelante. Di conseguenza entrambe le sentenze, di primo e secondo grado,sono intervenute prima della decorrenza dei termini della prescrizione, che tuttoranon sarebbe maturata; il giudice dell’appello, di conseguenza, nel dichiarareestinto il reato e revocate le statuizioni civili, avrebbe commesso vizi di violazionedi legge e della motivazione.3. È pervenuta in Cancelleria ulteriore memoria con cui si ribadiscono le ragionidel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.2. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalProcuratore generale, il ricorso deve ritenersi ammissibile, in quanto la parte vantaun interesse effettivo ed attuale. Se si fissasse il momento consumativo del reatoal luglio 2020, infatti, il termine della prescrizione, considerati gli atti interruttivi ea prescindere da eventuali sospensioni, maturerebbe a dicembre 2027. Unapronuncia che accogliesse il ricorso, dunque, avrebbe un’incidenza diretta suglieffetti anche civili della sentenza.2.1. In fatto, era accaduto che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avessecambiato le serrature di alcuni immobili, nella cui proprietà era succeduto insiemeal fratello [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente. La modifica degliaccessi era intervenuta dopo che, nel 2008, era deceduta la comune madre. Inseguito, egli aveva rifiutato di consegnare le nuove chiavi al fratello, almeno finoall’ultima richiesta esplicita del luglio 2020, data fino alla quale era statocontestato il delitto.Il giudice dell’appello, rilevando il carattere istantaneo della fattispecie di cuiall’art.610 cod.pen., ha ritenuto che il termine della prescrizione dovesse decorreredal 2008, quale termine più favorevole individuato in un momento successivo eprossimo al decesso della precedente proprietaria; infatti, a quel momento venivaimputata la condotta di modifica delle serrature, a nulla valendo che l’esercizio deldiritto fosse stato impedito anche per tutti gli anni successivi fino al 2020, con laconseguenza che, già nel 2025, quando era intervenuta la sentenza di primogrado, il reato doveva considerarsi prescritto.2.2. In punto di diritto, si osserva che sussistono pronunce di segno opposto.Tradizionalmente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il delittodi violenza privata è reato istantaneo e si consuma nel momento in cui si realizzala limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima,essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo el'offeso possa successivamente eliminarli. (Conf. Sez. 5, n. 10834 del 1988, Rv.179650; Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 2021, Zaffaroni, Rv. 280130 - 01).Si è di contro affermato che, in tema di violenza privata, quando la condottache realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanentecompressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quandosi protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere dirimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Sez. 5, n. 1787 del05/10/2023, dep. 2024, Silvestri, Rv. 285842 - 01).Tale ultimo orientamento non è condivisibile.Si definiscono «istantanei» i reati per i quali la condotta tipica realizzaimmediatamente la situazione antigiuridica, di talché si ritengono perfezionati inquello stesso momento, essendo irrilevante che l’offesa al bene giuridico siprotragga nel tempo. Per tale tipologia di reati, il termine della prescrizione iniziaa decorrere immediatamente, perché immediata ne è la consumazione.Sono reati permanenti quelli per i quali rileva la protrazione giuridica dellacondotta ai fini della stessa consumazione. Ne è tipico esempio il sequestro dipersona, per il quale la fattispecie può ritenersi perfezionata solo se la privazionedella libertà della persona si protragga per un rilevante lasso temporale. Per essiil termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza(art.158, comma 1, terzo periodo, cod,pen.).Il delitto di violenza privata, con tutta evidenza, si perfeziona nell’esatto istantein cui la condotta, violenta o minacciosa, abbia coartato la volontà del soggettoche le subisca, non essendo necessaria, ai fini della consumazione, unasignificativa protrazione temporale. La fattispecie, pertanto, rientra nella categoriadei reati a consumazione istantanea, per i quali valgono le regole generali didecorrenza del termine prescrizionale a partire dal momento consumativo.Applicando i principi di diritto che si sono enunciati al caso in valutazione, siosserva che il delitto è stato consumato in epoca prossima al 2008, ovvero ilmomento in cui l’agente modificava le serrature degli appartamenti, impedendonel’accesso al fratello. A partire da questo momento la vittima avrebbe potuto agireanche nella sede penale per far valere l’offesa subita e, da tale momento, devedecorrere il termine per la prescrizione, con il risultato che il delitto dovevaritenersi estinto per intervenuta prescrizione ancor prima che intervenisse lasentenza di primo grado (emessa il 21 gennaio 2025), che resta travolta dalpresente giudizio.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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