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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15078/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso 15536-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I E E DEL I ERRITORIO, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7751/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 23 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte dirette e dell'IVA versate per l'anno 1990, richiesto dal predetto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17,

I. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resisteva con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 37506/2021, resa all'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2021, questa Corte, al fine di delibare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal controricorrente, invitava l'Agenzia delle entrate a depositare la documentazione relativa al tempestivo deposito dell'attestazione di conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso per cassazione.

Adempiuto a tale incombente, veniva formulata nuova proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. sulla quale risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Ric. 2020 n. 15536 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente - rilevabile in ogni stato e grado del giudizio - per mancanza nell'istanza di rimborso della indicazione del quantum richiesto e della connessa prova di aver versato al Fisco la somma chiesta in restituzione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 9, comma 17,

I. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665,

I. n. 190 del 2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell'ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea.

Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che spettasse al contribuente, esercente la professione di notaio, il diritto al rimborso delle imposte versate.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665,

I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla

I. n. 123 del 2017.

Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all'odierno giudizio poiché l'art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al Ric. 2020 n. 15536 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio.

Va preliminarmente delibata l'eccezione di improcedibilità del ricorso.

Deduce, al riguardo, il controricorrente che il ricorso, notificato a mezzo pec in data 17.6.2020, è privo dell'attestazione di conformità nella relazione di notificazione, né risulta tale attestazione prodotta in foglio separato.

L'eccezione è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° comma bis e 10 ter,

I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, 2° comma, d.leg. n. 82 del 2005; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez.

U., n. 22438 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 27480 del 2018, Cass., Sez.

U., n. 8312 del 2019).

Ric. 2020 n. 15536 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -4- L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'ordinanza interlocutoria resa da questa Corte, ha depositato l'attestazione di conformità ex art. 9, 1° comma bis e 10 ter,

I. n. 53 del 1994, recante la data del 18 giugno 2020 e sottoscritta dall'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. ,., Non sussistono, tuttavia, concreti ed oggetti' elementi da cui poter desumere che H deposito di detta attestazione sia avvenuto - come richiesto dal richiamato orientamento di questa Corte - entro la data di svolgimento dell'adunanza in camera di consiglio del 15 settembre 2021, di modo che, in assenza di tale riscontro, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria richiesto dal controricorrente, discendendo l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.

«esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass., Sez.

U., n. 25041 del 2021).

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ric. 2020 n. 15536 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -5- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controrìcorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 15536-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I E E DEL I ERRITORIO, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7751/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 23 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte dirette e dell'IVA versate per l'anno 1990, richiesto dal predetto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il contribuente resisteva con controricorso, illustrato da successiva memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 37506/2021, resa all'esito della camera di consiglio del 15 settembre 2021, questa Corte, al fine di delibare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal controricorrente, invitava l'Agenzia delle entrate a depositare la documentazione relativa al tempestivo deposito dell'attestazione di conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso per cassazione. Adempiuto a tale incombente, veniva formulata nuova proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. sulla quale risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente - rilevabile in ogni stato e grado del giudizio - per mancanza nell'istanza di rimborso della indicazione del quantum richiesto e della connessa prova di aver versato al Fisco la somma chiesta in restituzione. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell'ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che spettasse al contribuente, esercente la professione di notaio, il diritto al rimborso delle imposte versate. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017. Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all'odierno giudizio poiché l'art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio. Va preliminarmente delibata l'eccezione di improcedibilità del ricorso. Deduce, al riguardo, il controricorrente che il ricorso, notificato a mezzo pec in data 17.6.2020, è privo dell'attestazione di conformità nella relazione di notificazione, né risulta tale attestazione prodotta in foglio separato. L'eccezione è fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° comma bis e 10 ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, 2° comma, d.leg. n. 82 del 2005; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 27480 del 2018, Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019). Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'ordinanza interlocutoria resa da questa Corte, ha depositato l'attestazione di conformità ex art. 9, 1° comma bis e 10 ter, I. n. 53 del 1994, recante la data del 18 giugno 2020 e sottoscritta dall'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. ,., Non sussistono, tuttavia, concreti ed oggetti' elementi da cui poter desumere che H deposito di detta attestazione sia avvenuto - come richiesto dal richiamato orientamento di questa Corte - entro la data di svolgimento dell'adunanza in camera di consiglio del 15 settembre 2021, di modo che, in assenza di tale riscontro, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Non si ravvisano i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria richiesto dal controricorrente, discendendo l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. «esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass., Sez. U., n. 25041 del 2021). Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 22-03-2022 -5- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controrìcorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]
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