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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12641/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e la conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio, si risolve nella pedissequa reiterazione delle medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0
Sentenza Cassazione n. 12641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris